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Ordinanza

Ordinanza n. 55/2026 - Catania, Sezione 2

per l'accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto serbato dall'Amministrazione sull'istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006, comprensivo della valutazione di impatto ambientale e della valutazione di incidenza ambientale, per la realizzazione di un “impianto di selezione rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata multi materiale con produzione di CSS e impianto di sterilizzazione di rifiuti ospedalieri da realizzare in C.da Pantano d'Arci nella zona industriale di Catania”, (CT015_RIF3001 - R.E.M. s.r.l. - Codice Istanza 2501 - Codice Procedura 3001), formulata dalla ricorrente con nota del 14 febbraio 2024; nonché per la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno.

Giustizia amministrativa202501423

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-rifiuto sull'istanza di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27-bis d.lgs. 152/2006

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha proposto un giudizio avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione su un'istanza presentata il 14 febbraio 2024 per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, comprensivo della valutazione di impatto ambientale e della valutazione di incidenza ambientale, relativo alla realizzazione di un impianto di selezione di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata multimateriale, con produzione di CSS, e di un impianto di sterilizzazione di rifiuti ospedalieri. È stata altresì proposta domanda di risarcimento del danno. L'ordinanza non esamina nel merito la sussistenza del silenzio-rifiuto né la domanda risarcitoria, ma rileva che l'Amministrazione non ha depositato gli atti utili alla definizione del giudizio.

La decisione

Il TAR dispone un incombente istruttorio, ordinando all'Amministrazione intimata di depositare gli atti e i documenti relativi al procedimento, inclusi quelli posti a base dell'azione amministrativa, quelli eventualmente richiamati e ogni ulteriore documento ritenuto utile al giudizio, entro il termine previsto dalla legge e in vista dell'udienza di merito fissata per il 7 maggio 2026. Il Collegio interpreta l'art. 46, comma 2, c.p.a. nel senso che l'obbligo di deposito degli atti utili al giudizio si applica anche ai giudizi non impugnatori, come il giudizio sul silenzio, e richiama l'art. 65, comma 3, c.p.a. quale base del potere giudiziale di ordinare l'esibizione degli atti in caso di inerzia dell'Amministrazione. Non viene adottata alcuna decisione definitiva sulla domanda principale o sul risarcimento e non viene regolata la soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    L’Amministrazione deve depositare entro il termine per la costituzione in giudizio l’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio.

    L'obbligo di deposito degli atti e dei documenti ritenuti utili al giudizio si applica anche ai giudizi non impugnatori, nonostante il riferimento testuale all'eventuale provvedimento impugnato.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Ove l’Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato delegato oppure il collegio ordina l’esibizione di tali atti.

    In caso di mancato deposito da parte dell'Amministrazione, il giudice può ordinare l'esibizione degli atti necessari o utili alla decisione.

  • art. 27-bis d.lgs. 152/2006

    È indicato quale base normativa dell'istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, comprensivo delle valutazioni ambientali.

Massime di principio

  • L'obbligo dell'Amministrazione di depositare gli atti e i documenti utili al giudizio previsto dall'art. 46, comma 2, c.p.a. si applica anche ai giudizi non impugnatori, compresi quelli instaurati per accertare l'illegittimità del silenzio della pubblica amministrazione.
  • Quando l'Amministrazione non adempie all'obbligo di deposito degli atti utili alla decisione, il giudice amministrativo può disporne l'esibizione ai sensi dell'art. 65, comma 3, c.p.a., anche in un giudizio avverso il silenzio.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàGiurisdizione e ripartoIstruttoria processuale
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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