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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25300/2023 del 12/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che ha disposto la restituzione parziale di somme confiscate definitivamente ex art. 12-sexies d.l. 306/1992 (oggi art. 240-bis c.p.). La ricorrente deduceva: (1) violazione del diritto di partecipazione al giudizio di cognizione per mancata citazione, con riferimento all'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. e all'art. 7 CEDU; (2) violazione di legge e vizio di motivazione perché aveva prodotto come prova della lecita provenienza la vincita di quattro scommesse "Eurobet" per una somma di euro 14.215,39, chiedendo la restituzione complessiva di euro 21.814,70 sul conto a lei intestato.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha rilevato che i giudizi di primo e secondo grado si sono svolti prima dell'entrata in vigore del comma 1-quinquies dell'art. 104-bis disp. att. e pertanto la ricorrente, non essendo stata parte nel processo di cognizione, non aveva titolo ad intervenire nei giudizi di impugnazione (in assenza di norma transitoria). Inoltre la mancata citazione del terzo interessato nel giudizio di cognizione costituisce, secondo la giurisprudenza, una mera irregolarità: il terzo non ha facoltà di costituirsi se non citato. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto insufficiente la produzione dei tagliandi vincenti di gioco: tali attestati, essendo rilasciati a fronte di ricevute non nominative, certificano solo la percezione della somma ma non l'identità del vincitore, potendo essere ceduti. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (oggi art. 240-bis cod. pen.)

    Norma che disciplina la c.d. confisca 'allargata' e costituisce la base per la misura ablativa applicata; la restituzione di somme a terzi interessati deve rispettare i limiti e le procedure previste dalla normativa e dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., comma 1-quinquies

    Prevede la possibilità per il terzo interessato di partecipare al giudizio di cognizione per la confisca; nel caso esaminato tale comma non è applicabile perché i giudizi si sono svolti anteriormente alla sua entrata in vigore, e non essendovi norma transitoria il terzo non poteva intervenire negli appelli.

  • art. 7 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Richiamato dalla ricorrente come tutela contro l'inflizione di una sanzione penale senza partecipazione al processo; la Corte ha ritenuto la censura non fondata nel contesto processuale e temporale specifico, atteso quanto già detto sull'irretroattività dell'istituto procedurale

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiama il sistema delle garanzie processuali riservate alle parti; la giurisprudenza indica che tali garanzie non attribuiscono al terzo, non citato, la facoltà di costituirsi nel giudizio di cognizione.

  • d.lgs. 10 marzo 2018, n. 21 (art. 6) - modifiche introdotte

    Atto normativo che ha introdotto il comma 1-quinquies dell'art. 104-bis disp. att.; la sentenza osserva la data di entrata in vigore della modifica per escluderne la applicazione retroattiva ai giudizi già definiti.

Massime di principio

  • Se il giudizio di cognizione si è svolto prima dell'entrata in vigore della norma che riconosce al terzo il diritto di intervenire (art. 104-bis comma 1-quinquies), il terzo non può partecipare agli eventuali gradi successivi di impugnazione in assenza di una norma transitoria: la tutela del terzo deve essere esperita con gli strumenti disponibili (istanza di restituzione nel giudizio di cognizione se non vi è sentenza irrevocabile, o incidente di esecuzione se la decisione è irrevocabile).
  • La mancata citazione del terzo interessato nel giudizio di cognizione, secondo costante giurisprudenza, integra in genere una mera irregolarità procedurale e non determina automaticamente la nullità della confisca né attribuisce al terzo un diritto di costituzione d'ufficio nel processo che lo ha escluso.
  • La produzione di documentazione di vincite di giochi o scommesse (ricevute/tickets non nominativi) non è in sé sufficiente a dimostrare la lecita provenienza di somme oggetto di confisca: tali documenti attestano la riscossione ma non l'identità del vincitore, quindi possono essere considerati inattendibili per provare l'origine lecita del patrimonio contestato.
  • Per provare la lecita provenienza di somme derivanti da vincite di gioco è preferibile documentare la coincidenza temporale e materiale fra l'entrata delle somme e il patrimonio o fornire elementi che colleghino nominativamente la vincita al soggetto (movimenti bancari tracciati, accrediti diretti su conto intestato, dichiarazioni fiscali, ecc.).
  • In presenza di una confisca definitiva, il rimedio principale del terzo interessato è l'incidente di esecuzione; se invece la decisione non è irrevocabile, il terzo può chiedere la restituzione nel giudizio di cognizione o intervenire nei modi che la normativa vigente consente.
  • Chi propone ricorso su questioni procedurali legate alla non partecipazione al processo deve sempre verificare la tempestività e la rilevanza temporale delle modifiche normative invocate (eventuali effetti non retroattivi delle norme processuali).

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