Cassazione Civile, Ordinanza n. 29983/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce dall’iscrizione di ipoteca giudiziale, su un immobile di proprietà della ricorrente e già conferito in fondo patrimoniale, in forza di un decreto ingiuntivo emesso a seguito di fideiussione prestata dalla stessa a favore di una società. La proprietaria ha chiesto dichiararsi la nullità o inefficacia dell’ipoteca sostenendo che il debito garantito fosse estraneo ai bisogni della famiglia e che, trattandosi di fideiussione a favore di società, tale estraneità e la consapevolezza del creditore dovessero ritenersi in re ipsa. La corte d’appello ha però respinto la domanda ritenendo non provata l’estraneità della garanzia ai bisogni familiari e la conoscenza di ciò da parte della banca. In cassazione la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 170 c.c., in relazione agli artt. 1936 e 2697 c.c., assumendo che, ove la fideiussione sia prestata a favore di una società, la prova dell’estraneità ai bisogni della famiglia e della relativa consapevolezza del creditore sarebbe automatica e non richiederebbe ulteriori dimostrazioni; contesta inoltre la condanna alle spese come conseguenza della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha confermato la decisione di merito. Ha ribadito che, per opporsi all’azione esecutiva e all’iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni compresi nel fondo patrimoniale, l’onere di provare i presupposti dell’art. 170 c.c. grava su chi invoca l’impignorabilità: occorre dimostrare sia la regolare costituzione e opponibilità del fondo, sia che l’obbligazione sia stata contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Ha inoltre precisato che la verifica sulla riconducibilità del debito ai bisogni familiari è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e che non può desumersi automaticamente dalla sola natura della fideiussione prestata a favore di una società. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese, con ulteriore contributo unificato dovuto ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 170 c.c.
"... in presenza di una fideiussione ... a favore di una società ... ricorrono in re ipsa entrambi i presupposti"
L’impignorabilità dei beni del fondo patrimoniale non opera automaticamente: chi la invoca deve provare che il debito è estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore ne era consapevole; la valutazione va compiuta con riguardo al fatto generatore dell’obbligazione.
art. 1936 c.c.
La fideiussione è richiamata solo come titolo dell’obbligazione garantita, ma non esime dall’onere di dimostrare i presupposti di cui all’art. 170 c.c.
art. 2697 c.c.
L’onere della prova dei fatti costitutivi dell’eccezione di impignorabilità grava sulla parte che intende opporre il fondo patrimoniale al creditore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Chi intende opporre il fondo patrimoniale all’esecuzione o all’iscrizione di ipoteca deve provare in modo specifico i presupposti dell’art. 170 c.c., e non può limitarsi a invocare la sola esistenza del fondo.
- La natura dell’obbligazione garantita non consente di presumere automaticamente che il debito sia estraneo ai bisogni della famiglia: occorre un accertamento concreto sul fatto generatore dell’obbligazione.
- La verifica della destinazione del debito ai bisogni familiari è un apprezzamento di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
- La prestazione di fideiussione a favore di una società, di per sé, non integra una prova automatica dell’estraneità del debito ai bisogni della famiglia né della consapevolezza del creditore.
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