Sentenza del 01/03/2022 n. 6615 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione notificato il 18.2.2011 relativo alle dichiarazioni nn. 12 e 13 (successione di A.L.). I ricorrenti contestavano: 1) che la sentenza n. 47/9/07 della CTR avesse unicamente dichiarato la cessazione della materia del contendere per definibilità ai sensi della L. n. 289/2002, art.16, senza disporre alcun obbligo di ricalcolo; 2) che, se anche fosse previsto un ricalcolo, l'atto di ricalcolo fosse stato emesso in violazione delle norme sul condono (art.16 L.289/2002) e senza previa notifica di diniego; 3) violazioni di termini di decadenza per la liquidazione dell'imposta di successione (richiamando D.Lgs. 346/1990 art.40 e DPR 131/1986 art.76); 4) omessa decisione della CTR su plurimi profili di quantificazione, congruità dei versamenti, richiesta di rimborsi e presunti vizi di motivazione e ne bis in idem.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi quattro motivi ritenendo: a) che la CTR aveva correttamente interpretato la sentenza n.47/9/07 come contenente, oltre alla dichiarazione di cessata materia, anche l'effetto pratico della necessità di un ricalcolo da parte dell'Ufficio (anche in considerazione della memoria dell'Agenzia e della circolare n.22/2003); b) che il ricalcolo era necessario perché alcune poste (imposte catastali, ipotecaria e Invim) non erano soggette a condono e gli importi versati dovevano essere computati come acconti; c) che le doglianze sui presunti vizi procedurali/di decadenza erano fondate su una prospettazione errata. Tuttavia la Cassazione ha accolto parzialmente il quinto motivo: la CTR non ha esaminato e deciso alcuni specifici motivi relativi alla quantificazione del ricalcolo (vizi nei calcoli, congruità degli importi versati, richieste di rimborso/compensazione ecc.). Per tale ragione la sentenza è stata cassata limitatamente a questi profili e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per decidere nel merito sulle contestazioni di quantificazione; le restanti censure sono state respinte.
Norme richiamate
L. n. 289 del 2002, art. 16
La Corte ha ritenuto che la definibilità ai sensi dell'art.16 comporti, se sussistono presupposti, la possibilità/necessità per l'Ufficio di dare corso alla definizione mediante ricalcolo delle imposte dovute, con esclusione dal condono di alcune imposte (ipotecaria, catastale, Invim) e computazione delle somme effettivamente versate come acconto.
art. 2909 c.c. (cosa giudicata)
La Cassazione osserva che il sindacato sulla interpretazione del giudicato spetta al giudice del merito; in Cassazione è consentito solo accertare gli estremi legali dell'efficienza del giudicato esterno e verificare errori giuridici nell'accertamento del giudicato, ma non rimettere in discussione un'interpretazione di merito immune da errori di diritto o di logica.
art. 112 c.p.c.
La Corte ha ritenuto sussistente la violazione dell'art.112 C.P.C. nella parte in cui la CTR non si era pronunciata su specifiche doglianze di quantificazione dell'avviso di ricalcolo; per tale carenza è necessaria la cassazione con rinvio perché il giudice di merito esamini quei profili.
D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 40
Richiamato dai ricorrenti per sostenere termini di decadenza nella liquidazione, è stato ritenuto non applicabile al caso concreto perché la controversia verteva sul ricalcolo conseguente alla definizione per condono (evento sopravvenuto), non sulla liquidazione di imposte complementari ex valore rettificato.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76
Analogamente al D.Lgs. 346/1990, la Corte ha escluso che le norme fossero violate nella fattispecie, ritenendo che non si trattasse di recupero di imposta ‘‘complementare’’ soggetta ai termini di decadenza richiamati ma di quantificazione per dare attuazione al condono.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 22 del 28 aprile 2003
"l'ufficio in autotutela ed in conformità alla circolare dell'agenzia delle n. 22 del 28 Aprile 2003, provvederà a determinare le imposte effettivamente dovute sulla base del ricalcolo L. n. 289 del 2002, ex art. 16"
La Corte ha considerato rilevante la dichiarazione dell'Ufficio e la circolare quale supporto interpretativo che giustificava l'operazione di ricalcolo disposta dall'Agenzia per attuare la definizione.
Massime di principio
- Se in un giudizio precedente il giudice dichiara la definibilità della lite ai sensi dell'art.16 L.289/2002, ciò può legittimare un successivo ricalcolo da parte dell'Ufficio quando il condono non può operare su talune poste (es. imposte catastali/ipotecarie/Invim): le somme versate vanno valutate come acconti e vanno esclusi gli elementi non condonabili.
- L'interpretazione del giudicato compiuta dal giudice di merito è in larga parte insindacabile in Cassazione salvo che sia viziata da errore giuridico o logico: il ricorrente doveva impugnare tempestivamente la sentenza che aveva disposto la cessazione della materia del contendere se riteneva che fosse già completa la definizione senza ricalcolo.
- Quando l'Ufficio procede a un ricalcolo sulla base di una pronuncia che ha dichiarato la definibilità, i contribuenti possono e devono contestare nel merito sia il potere dell'Ufficio sia, separatamente, la correttezza dei calcoli; il giudice di merito deve pronunciarsi su entrambe le tipologie di censure.
- La mancata decisione del giudice su specifiche contestazioni di quantificazione costituisce vizio rilevante (art.112 c.p.c.) e giustifica la cassazione con rinvio perché le questioni di fatto e di calcolo siano esaminate nel merito.
- Richiami formali a termini di decadenza o a norme sulla liquidazione delle imposte (es. D.Lgs. 346/1990, DPR 131/1986) vanno valutati alla luce dell'effettivo oggetto dell'atto: se l'atto è un ricalcolo per attuare una definizione di condono, le regole sul recupero ‘‘complementare’’ possono non essere applicabili.
- Per difendersi efficacemente il contribuente deve sollevare e articolare tempestivamente sia questioni sull'esistenza del potere dell'Ufficio di ricalcolare sia contestazioni tecniche/calcolatorie dell'avviso emesso; la mancanza di impugnazione specifica su una statuizione interlocutoria può precludere censure successive.
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