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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08334/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia riguarda un fondo agricolo concesso in affitto da più comproprietari a un coltivatore. I proprietari hanno chiesto l'accertamento della scadenza del rapporto e il rilascio del bene; l'affittuario ha resistito eccependo, tra l'altro, il difetto di legittimazione dei proprietari, la rinnovazione del contratto e ha proposto domanda riconvenzionale per il rimborso dei miglioramenti eseguiti sul fondo. Il Tribunale ha dichiarato risolto il rapporto solo con riferimento a una parte del fondo e ha rigettato la riconvenzionale; la Corte d'appello ha invece ritenuto che la domanda originaria investisse l'intero fondo e ha dichiarato la risoluzione rispetto a tutte le particelle, rigettando l'appello incidentale dell'affittuario. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 438 e 430 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello, applicando il rito lavoro, avesse illegittimamente dato lettura in udienza sia del dispositivo sia della motivazione; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la domanda dei proprietari riguardasse solo una particella e che la decisione avesse pronunciato oltre la domanda estendendo il rilascio all'intero fondo; 3) violazione dell'art. 36 c.p.c., sostenendo che, se la domanda principale riguardava solo una particella, la riconvenzionale sui miglioramenti relativi ad altre particelle avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile e non rigettata nel merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c., oltre che comunque non decisivo; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato perché la Corte d'appello aveva correttamente interpretato la domanda introduttiva come riferita all'intero fondo, valorizzando il testo dell'atto e il comportamento processuale delle parti, senza violare il divieto di ultrapetizione; il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché consequenziale al secondo. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 438 c.p.c.

    Nel rito del lavoro in appello il deposito della sentenza può avvenire anche lo stesso giorno della pronuncia del dispositivo; comunque, la lamentata irregolarità non era adeguatamente specificata e, in ogni caso, non emergeva una nullità decisiva.

  • art. 430 c.p.c.

    Richiamato dall'art. 438 c.p.c. per il deposito della sentenza nel rito del lavoro; la Corte osserva che il termine di deposito è compatibile con il deposito immediato dopo la lettura del dispositivo.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    La violazione della forma processuale non determina nullità se è stato raggiunto lo scopo dell'atto, e qui l'eventuale pubblicazione in udienza era comunque idonea a far decorrere i termini di impugnazione.

  • art. 360-bis, n. 2, c.p.c.

    La censura è inammissibile quando la denunciata violazione processuale non ha prodotto un pregiudizio concreto e decisivo per la parte ricorrente.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile se non indica specificamente e non localizza gli atti processuali su cui si fonda, come il verbale d'udienza.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è ultrapetizione se il giudice interpreta la domanda sulla base del tenore complessivo dell'atto introduttivo e del comportamento processuale delle parti, e la decisione resta entro i limiti della domanda così ricostruita.

  • art. 36 c.p.c.

    La dedotta dipendenza o indipendenza della riconvenzionale rispetto alla domanda principale non giustifica l'accoglimento del ricorso quando cade il presupposto logico della censura principale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Le doglianze fondate su atti del processo richiedono l'esatta indicazione e, se necessario, la riproduzione/localizzazione dell'atto nel fascicolo.

  • Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2011

    Richiamata per il principio secondo cui, quando si fa riferimento al fascicolo d'ufficio, occorre darne specifica indicazione nel ricorso.

  • Cass., n. 22341 del 2017

    Richiamata per l'esegesi dell'art. 360-bis n. 2 c.p.c. in tema di inammissibilità per assenza di decisività della violazione denunciata.

  • Cass., n. 359 del 2005

    Richiamata per il principio secondo cui il motivo è inammissibile se non si confronta con la motivazione della decisione impugnata.

  • Cass., Sez. Un., n. 17931 del 2013

    Richiamata per la distinzione tra deduzione di violazione di legge e vizio motivazionale, che richiede un confronto con la ratio decidendi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione i motivi fondati su atti o verbali processuali sono inammissibili se non contengono una specifica indicazione e localizzazione degli atti stessi; l'onere di autosufficienza impone di rendere immediatamente verificabile la censura.
  • La nullità per violazione di norme processuali non può essere dichiarata quando il vizio non ha inciso concretamente sulla posizione della parte o quando lo scopo dell'atto è comunque raggiunto; è quindi necessario un pregiudizio decisivo.
  • La dedotta ultrapetizione va esclusa quando il giudice di merito interpreta la domanda secondo il complessivo tenore dell'atto introduttivo e il comportamento processuale delle parti, senza uscire dal perimetro della prospettazione originaria.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre una lettura alternativa dei fatti o degli atti.
  • La censura relativa alla qualificazione della domanda principale può travolgere anche le doglianze logicamente dipendenti sulla domanda riconvenzionale; se cade il presupposto logico della prima, il motivo consequenziale resta infondato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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