Cassazione Civile, Ordinanza n. 08334/2023 del 23/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia riguarda un fondo agricolo concesso in affitto da più comproprietari a un coltivatore. I proprietari hanno chiesto l'accertamento della scadenza del rapporto e il rilascio del bene; l'affittuario ha resistito eccependo, tra l'altro, il difetto di legittimazione dei proprietari, la rinnovazione del contratto e ha proposto domanda riconvenzionale per il rimborso dei miglioramenti eseguiti sul fondo. Il Tribunale ha dichiarato risolto il rapporto solo con riferimento a una parte del fondo e ha rigettato la riconvenzionale; la Corte d'appello ha invece ritenuto che la domanda originaria investisse l'intero fondo e ha dichiarato la risoluzione rispetto a tutte le particelle, rigettando l'appello incidentale dell'affittuario. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 438 e 430 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello, applicando il rito lavoro, avesse illegittimamente dato lettura in udienza sia del dispositivo sia della motivazione; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la domanda dei proprietari riguardasse solo una particella e che la decisione avesse pronunciato oltre la domanda estendendo il rilascio all'intero fondo; 3) violazione dell'art. 36 c.p.c., sostenendo che, se la domanda principale riguardava solo una particella, la riconvenzionale sui miglioramenti relativi ad altre particelle avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile e non rigettata nel merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c., oltre che comunque non decisivo; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato perché la Corte d'appello aveva correttamente interpretato la domanda introduttiva come riferita all'intero fondo, valorizzando il testo dell'atto e il comportamento processuale delle parti, senza violare il divieto di ultrapetizione; il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché consequenziale al secondo. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 438 c.p.c.
Nel rito del lavoro in appello il deposito della sentenza può avvenire anche lo stesso giorno della pronuncia del dispositivo; comunque, la lamentata irregolarità non era adeguatamente specificata e, in ogni caso, non emergeva una nullità decisiva.
art. 430 c.p.c.
Richiamato dall'art. 438 c.p.c. per il deposito della sentenza nel rito del lavoro; la Corte osserva che il termine di deposito è compatibile con il deposito immediato dopo la lettura del dispositivo.
art. 156, comma 3, c.p.c.
La violazione della forma processuale non determina nullità se è stato raggiunto lo scopo dell'atto, e qui l'eventuale pubblicazione in udienza era comunque idonea a far decorrere i termini di impugnazione.
art. 360-bis, n. 2, c.p.c.
La censura è inammissibile quando la denunciata violazione processuale non ha prodotto un pregiudizio concreto e decisivo per la parte ricorrente.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Il motivo è inammissibile se non indica specificamente e non localizza gli atti processuali su cui si fonda, come il verbale d'udienza.
art. 112 c.p.c.
Non vi è ultrapetizione se il giudice interpreta la domanda sulla base del tenore complessivo dell'atto introduttivo e del comportamento processuale delle parti, e la decisione resta entro i limiti della domanda così ricostruita.
art. 36 c.p.c.
La dedotta dipendenza o indipendenza della riconvenzionale rispetto alla domanda principale non giustifica l'accoglimento del ricorso quando cade il presupposto logico della censura principale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 366 n. 6 c.p.c.
Le doglianze fondate su atti del processo richiedono l'esatta indicazione e, se necessario, la riproduzione/localizzazione dell'atto nel fascicolo.
Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2011
Richiamata per il principio secondo cui, quando si fa riferimento al fascicolo d'ufficio, occorre darne specifica indicazione nel ricorso.
Cass., n. 22341 del 2017
Richiamata per l'esegesi dell'art. 360-bis n. 2 c.p.c. in tema di inammissibilità per assenza di decisività della violazione denunciata.
Cass., n. 359 del 2005
Richiamata per il principio secondo cui il motivo è inammissibile se non si confronta con la motivazione della decisione impugnata.
Cass., Sez. Un., n. 17931 del 2013
Richiamata per la distinzione tra deduzione di violazione di legge e vizio motivazionale, che richiede un confronto con la ratio decidendi.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi fondati su atti o verbali processuali sono inammissibili se non contengono una specifica indicazione e localizzazione degli atti stessi; l'onere di autosufficienza impone di rendere immediatamente verificabile la censura.
- La nullità per violazione di norme processuali non può essere dichiarata quando il vizio non ha inciso concretamente sulla posizione della parte o quando lo scopo dell'atto è comunque raggiunto; è quindi necessario un pregiudizio decisivo.
- La dedotta ultrapetizione va esclusa quando il giudice di merito interpreta la domanda secondo il complessivo tenore dell'atto introduttivo e il comportamento processuale delle parti, senza uscire dal perimetro della prospettazione originaria.
- Un motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre una lettura alternativa dei fatti o degli atti.
- La censura relativa alla qualificazione della domanda principale può travolgere anche le doglianze logicamente dipendenti sulla domanda riconvenzionale; se cade il presupposto logico della prima, il motivo consequenziale resta infondato.
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