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Circolare

Circolare numero 115 del 30-5-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l'applicazione dell'art. 1, comma 43, della legge n. 335/1995 in materia di incumulabilità tra pensioni di inabilità, di reversibilità e assegno ordinario di invalidità e rendita vitalizia INAIL per lo stesso evento. Vengono specificati i casi in cui l'incumulabilità non opera, come le quote integrative per familiari e l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, nonché i casi in cui invece opera, compresa la rendita liquidata in via provvisoria. La circolare richiama inoltre l'obbligo per le Sedi di consultare il sistema informativo INAIL, tramite il profilo dinamico NETINPS, sia in fase di liquidazione sia di ricostituzione delle pensioni.

Chiarimenti sull'incumulabilità tra prestazioni pensionistiche e rendita vitalizia INAIL ex legge n. 335/1995

Chiarimenti sull'incumulabilità tra prestazioni pensionistiche e rendita vitalizia INAIL

La circolare fornisce chiarimenti applicativi sull'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che disciplina l'incumulabilità tra alcune prestazioni pensionistiche e la rendita vitalizia INAIL corrisposta per il medesimo infortunio sul lavoro o malattia professionale. L'intervento è conseguente a quesiti provenienti dalle Sedi e integra le istruzioni già emanate con la circolare n. 91 del 20 aprile 1996.

Quadro normativo di riferimento

La disposizione richiamata stabilisce che:

  • le pensioni di inabilità;
  • le pensioni di reversibilità;
  • l'assegno ordinario di invalidità;

se liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, sono incumulabili con la rendita vitalizia attribuita per lo stesso evento ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza del relativo importo.

Quote integrative della rendita per familiari

La circolare precisa che il divieto di cumulo non si estende alle quote integrative della rendita vitalizia attribuite al titolare per i propri familiari ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 1124/1965. Tali quote:

  • non sono soggette all'incumulabilità di cui alla legge n. 335/1995, in assenza di una previsione espressa;
  • seguono le variazioni della rendita;
  • cessano in ogni caso con la rendita, salvo cessazione anticipata nelle ipotesi previste dall'art. 77;
  • si riferiscono, per tutta la durata della rendita, alla composizione del nucleo familiare del titolare e non a quella esistente al momento dell'evento dannoso.

Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta

Viene chiarito che l'incumulabilità non opera con riguardo all'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta disciplinata dall'art. 68 del D.P.R. n. 1124/1965. Ciò perché la norma dell'art. 1, comma 43, riguarda la rendita vitalizia e non l'indennità temporanea, che precede normalmente l'insorgenza della rendita stessa, la quale decorre dalla cessazione dell'inabilità temporanea assoluta ai sensi dell'art. 74 del medesimo decreto.

Rendita liquidata in misura provvisoria

La circolare afferma espressamente che il regime di incumulabilità si applica anche nei casi di rendita liquidata in misura provvisoria ai sensi dell'art. 102 del D.P.R. n. 1124/1965. Pertanto, anche in presenza di una liquidazione provvisoria, le pensioni interessate devono essere coordinate con la rendita secondo il criterio della non cumulabilità fino a concorrenza dell'importo della rendita stessa.

Consultazione del sistema informativo INAIL

Sul piano operativo, viene richiamata l'implementazione del profilo dinamico NETINPS con l'applicazione INAIL, accessibile agli operatori dell'area pensioni. Le Sedi devono utilizzare tali archivi:

  • in fase di liquidazione delle pensioni;
  • in fase di ricostituzione;
  • per verificare la titolarità di rendita o l'esistenza di domande di rendita ancora da definire;
  • per controllare eventuali pratiche di infortunio in corso.

Per le pensioni liquidate in via provvisoria, le Sedi devono consultare con periodicità ravvicinata il sistema INAIL, così da adottare tempestivamente gli adempimenti di competenza una volta acquisiti gli elementi necessari.

Punti principali

Premessa e finalità dei chiarimenti

La circolare interviene a seguito delle istruzioni già fornite con la circolare n. 91 del 20 aprile 1996 sull'art. 1, comma 43, della legge n. 335/1995. La norma prevede che le pensioni di inabilità, di reversibilità e l'assegno ordinario di invalidità liquidati a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale siano incumulabili con la rendita vitalizia INAIL relativa allo stesso evento, fino a concorrenza del relativo importo. In risposta alle richieste delle Sedi vengono fornite precisazioni applicative su specifiche fattispecie e sugli adempimenti istruttori.

Quote integrative della rendita vitalizia per familiari

L'incumulabilità non si applica alle quote integrative della rendita vitalizia liquidate al titolare per i propri familiari ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 1124/1965, in mancanza di una specifica previsione normativa. Tali quote seguono le variazioni della rendita e cessano comunque con essa, salvo cessazione anticipata al verificarsi delle condizioni previste dal medesimo articolo 77. La circolare precisa inoltre che le quote sono riferite per tutta la durata della rendita alla composizione della famiglia del titolare e non a quella esistente al momento dell'evento.

Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta

L'incumulabilità non opera neppure con riferimento alla liquidazione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta disciplinata dall'art. 68 del D.P.R. n. 1124/1965. La ragione è che la norma dell'art. 1, comma 43, della legge n. 335/1995 riguarda la rendita vitalizia, che di regola decorre dalla cessazione dell'inabilità temporanea assoluta ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. n. 1124/1965.

Rendita liquidata in misura provvisoria

L'incumulabilità opera anche quando la rendita sia liquidata in misura provvisoria ai sensi dell'art. 102 del D.P.R. n. 1124/1965. La circolare conferma quindi che, anche in presenza di una liquidazione non definitiva, deve essere applicato il divieto di cumulo previsto dalla legge n. 335/1995.

Accesso al sistema informativo INAIL e controlli istruttori

Viene richiamato il messaggio n. 26656 del 16 maggio 1996, con cui è stata aggiunta al profilo dinamico NETINPS l'applicazione INAIL per consentire una corretta applicazione delle regole di incumulabilità in fase di liquidazione e ricostituzione delle pensioni. Le Sedi sono invitate a consultare gli archivi INAIL nella fase istruttoria delle domande e, per le pensioni liquidate in via provvisoria, a effettuare controlli con periodicità ravvicinata per procedere tempestivamente agli adempimenti conseguenti. Il sistema consente di verificare sia la titolarità di rendita sia la presenza di domande o pratiche di infortunio ancora in corso.

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