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Circolare

Circolare numero 116 del 31-5-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna le istruzioni sul condono contributivo introdotto dal D.L. n. 295 del 27 maggio 1996, che reiterando il D.L. n. 166/1996 modifica termini e modalità della regolarizzazione. Viene fissato al 30 giugno 1996, prorogato al 1 luglio 1996 perché il 30 cade di domenica, il termine per presentare domanda e effettuare il primo pagamento, con interessi agevolati al 17% annuo entro il limite del 50% dei contributi dovuti. Sono disciplinate le diverse scadenze rateali in base all’importo del debito, la validità dei versamenti tardivi delle rate successive alla prima nei precedenti condoni, e l’estinzione dei piccoli crediti fino a 50.000 lire esistenti al 30 marzo 1996.

Regolarizzazione contributiva e novità del D.L. n. 295/1996

Regolarizzazione contributiva e nuove scadenze del D.L. n. 295/1996

La circolare aggiorna le istruzioni operative in materia di condono previdenziale e contributivo alla luce del D.L. 27 maggio 1996, n. 295, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 1996 ed entrato in vigore il 29 maggio 1996. Il provvedimento reiterando il D.L. n. 166/1996, decaduto per mancata conversione, introduce modifiche rilevanti all’art. 3 in tema di regolarizzazione contributiva, con l’obiettivo di aggiornare i termini e le modalità già illustrate nella circolare n. 92 del 24 aprile 1996.

Ambito soggettivo della sanatoria

La disciplina riguarda sia i soggetti di nuova iscrizione sia quelli già iscritti che risultino ancora debitori per contributi o premi omessi o versati tardivamente.

Per i soggetti di prima iscrizione, il comma 1 dell’art. 3 consente il versamento agevolato dei contributi e dei premi relativi a periodi precedenti la denuncia presentata per la prima volta agli sportelli unificati di cui all’art. 14, comma 4, della legge n. 412/1991, come modificato dal D.L. n. 6/1993 convertito dalla legge n. 63/1993.

Per i soggetti già iscritti, il comma 2 estende l’agevolazione ai debiti per contributi o premi omessi o tardivamente pagati relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto dicembre 1995, purché il pagamento avvenga entro il termine comune previsto dalla norma.

Termini per il versamento e per la domanda

Il termine per effettuare il pagamento agevolato e presentare la domanda corredata della documentazione richiesta è fissato al 30 giugno 1996. Poiché tale data cade di domenica, la scadenza è automaticamente prorogata al 1 luglio 1996.

Per i soggetti di nuova iscrizione il termine finale è, in concreto, variabile, poiché l’agevolazione può riguardare i periodi contributivi maturati fino alla data di presentazione della denuncia, che può essere effettuata fino alla nuova scadenza del 1 luglio 1996.

Misura dell’agevolazione

La sanatoria prevede, in luogo delle sanzioni civili, l’applicazione di interessi nella misura del 17% annuo, entro il limite massimo del 50% dei contributi e dei premi complessivamente dovuti. Il riferimento è ai contributi e premi oggetto di regolarizzazione, sia già versati in ritardo sia ancora da versare.

Modalità di pagamento rateale

Il comma 3 dell’art. 3 consente, oltre al pagamento in unica soluzione, anche la rateizzazione secondo scaglioni legati all’ammontare del debito, secondo modalità definite dagli enti impositori. Le scadenze indicate sono le seguenti:

  • debiti fino a 1 miliardo di lire: 4 rate di uguale importo, con prima rata entro il 30 giugno 1996, seconda entro il 31 luglio 1996, terza entro il 30 settembre 1996, quarta entro il 30 novembre 1996;
  • debiti superiori a 1 miliardo e fino a 5 miliardi di lire: 7 rate, con prima rata entro il 30 giugno 1996 e le successive entro il 31 luglio 1996, 30 settembre 1996, 30 novembre 1996, 31 gennaio 1997, 31 marzo 1997 e 31 maggio 1997;
  • debiti superiori a 5 miliardi e fino a 20 miliardi di lire: 9 rate, con prima rata entro il 30 giugno 1996 e le successive fino al 30 settembre 1997;
  • debiti superiori a 20 miliardi di lire: 14 rate, con prima rata entro il 30 giugno 1996 e le successive fino al 31 luglio 1998.

Le rate successive alla prima devono essere maggiorate degli interessi dell’8% annuo per il periodo di differimento.

Effetti della regolarizzazione su sanzioni e reati

Il comma 4 conferma che la regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e premi, nonché le obbligazioni relative alle sanzioni amministrative e a ogni altro onere accessorio connesso alle violazioni delle norme sul collocamento, alla denuncia e al versamento dei contributi.

La circolare precisa inoltre che restano esclusi, in caso di regolarizzazione, gli effetti delle disposizioni dell’art. 6, commi 9 e 10, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge n. 389/1989, in materia di sgravi e fiscalizzazione.

Regolarizzazioni pregresse e versamenti tardivi delle rate

Il comma 5 riguarda le regolarizzazioni contributive già effettuate ai sensi di una serie di precedenti provvedimenti, tra cui l’art. 18 della legge n. 724/1994 e le successive norme richiamate. In tali casi, i versamenti tardivi delle rate successive alla prima sono considerati validi anche se alcune rate non sono state pagate, purché gli interessati abbiano già provveduto o provvedano entro il 30 giugno 1996, in unica soluzione, al pagamento degli interessi dell’8% annuo calcolati sul ritardo rispetto alle scadenze di legge.

La circolare evidenzia che il nuovo testo riproduce sostanzialmente la disciplina del D.L. n. 166/1996, aggiornando soltanto il termine finale per il versamento degli interessi.

Estinzione dei crediti di modesto importo

Il comma 6 dispone l’estinzione dei crediti di importo non superiore a 50.000 lire per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, purché esistenti alla data del 30 marzo 1996. Tali crediti si estinguono insieme agli accessori di legge e alle eventuali sanzioni, senza procedere alla riscossione.

Indicazioni operative per le sedi

Le sedi sono invitate a dare la massima divulgazione alle novità introdotte dall’art. 3 del D.L. n. 295/1996 e a predisporre un’apposita avvertenza da consegnare con i moduli di condono. Viene inoltre raccomandata una distribuzione particolarmente attenta della modulistica relativa alla sanatoria.

Punti principali

Nuovo termine per la regolarizzazione

Il decreto fissa al 30 giugno 1996 il termine per la regolarizzazione agevolata dei contributi e per la presentazione della relativa domanda con documentazione. Poiché il 30 giugno 1996 cade di domenica, il termine è spostato al 1 luglio 1996.

Soggetti di prima iscrizione

Possono accedere alla sanatoria i soggetti che denunciano per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati. Essi possono versare, entro il termine indicato, i contributi e i premi relativi a periodi precedenti la denuncia, maggiorati in luogo delle sanzioni civili degli interessi al 17% annuo, entro il limite massimo del 50% dei contributi e premi complessivamente dovuti.

Soggetti già iscritti

L’agevolazione si applica anche ai soggetti già iscritti che risultino ancora debitori per contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi maturati fino a tutto dicembre 1995, a condizione che versino le somme dovute entro il termine del 30 giugno 1996, spostato al 1 luglio 1996.

Rateizzazione della regolarizzazione

La regolarizzazione può avvenire anche in forma rateale, secondo fasce di debito: fino a 1 miliardo di lire in 4 rate; oltre 1 e fino a 5 miliardi in 7 rate; oltre 5 e fino a 20 miliardi in 9 rate; oltre 20 miliardi in 14 rate. Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi dell’8% annuo per il periodo di differimento.

Effetti su sanzioni, reati e sgravi

La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e premi, nonché le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con violazioni sulle norme del collocamento, con la denuncia e con il versamento dei contributi. Inoltre, in caso di regolarizzazione, non si applicano le disposizioni di cui all’art. 6, commi 9 e 10, del D.L. n. 338/1989.

Pagamenti tardivi nelle precedenti regolarizzazioni

Per le regolarizzazioni già effettuate ai sensi delle precedenti norme richiamate, i versamenti tardivi delle rate successive alla prima sono considerati validi se gli interessati versano, entro il 30 giugno 1996, gli interessi dell’8% annuo commisurati al ritardo, in unica soluzione e secondo le modalità degli enti impositori.

Estinzione dei piccoli crediti

I crediti per contributi o premi non superiori a 50.000 lire, in essere alla data del 30 marzo 1996, si intendono estinti unitamente agli accessori di legge e alle eventuali sanzioni; non si procede quindi alla loro riscossione.

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