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Circolare

Circolare numero 111 del 25-5-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina i requisiti soggettivi e le condizioni per ottenere l'indennizzo previsto per chi cessa definitivamente l'attività commerciale, indicando misura, durata, incompatibilità e procedura di domanda. L'indennizzo spetta a uomini di 62 anni e donne di 57 anni, con almeno 5 anni di iscrizione alla gestione commercianti, ed è corrisposto dal mese successivo alla domanda fino al compimento dei 65 anni per gli uomini e dei 60 per le donne, salvo ripresa di attività lavorativa. Sono inoltre illustrati gli obblighi documentali, i termini di presentazione delle domande, il ruolo dell'INPS e del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale.

Indennizzo per cessazione dell'attività commerciale ex d.lgs. 28 marzo 1996, n. 207

Indennizzo per cessazione dell'attività commerciale ex d.lgs. 28 marzo 1996, n. 207

La circolare illustra la disciplina dell'indennizzo previsto per gli esercenti attività commerciali che cessino definitivamente l'attività, precisando requisiti soggettivi, condizioni di accesso, misura della prestazione, incompatibilità, procedura di domanda e funzionamento del Fondo dedicato. L'intervento è finalizzato a regolare l'uscita dall'attività commerciale e la relativa gestione amministrativa presso l'INPS.

Requisiti soggettivi

L'indennizzo spetta ai soggetti che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998, siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • 62 anni di età, se uomini, oppure 57 anni di età, se donne;
  • iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, come titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Condizioni per la concessione ed erogazione

L'erogazione dell'indennizzo è subordinata a una serie di condizioni cumulative:

  • cessazione definitiva dell'attività commerciale;
  • riconsegna al Comune dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale;
  • riconsegna anche dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, quando tale attività sia esercitata congiuntamente al commercio al minuto;
  • cancellazione del titolare dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Misura della prestazione

L'indennizzo è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali. La prestazione è quindi parametrata al minimo pensionistico della gestione di riferimento.

Decorrenza, durata e cessazione

L'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e dura fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie:

  • 65 anni di età, se uomo;
  • 60 anni di età, se donna.

In ogni caso l'erogazione cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario abbia ripreso un'attività lavorativa, sia essa dipendente o autonoma.

Modalità di pagamento e rilevanza previdenziale

L'indennizzo viene erogato con le stesse modalità e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali. Il periodo di godimento è utile ai soli fini del conseguimento dei requisiti di assicurazione e contribuzione per il diritto a pensione, da computare nell'ambito della gestione commercianti.

Incompatibilità e obblighi di comunicazione

L'indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato. La circolare precisa tuttavia che il decreto legislativo non prevede incompatibilità con eventuali trattamenti pensionistici già percepiti: pertanto, la titolarità di una pensione non preclude di per sé il beneficio, se ricorrono i requisiti richiesti.

Il beneficiario deve comunicare all'INPS la ripresa dell'attività lavorativa entro 30 giorni dall'evento. Inoltre, l'omessa o incompleta comunicazione di fatti rilevanti comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme indebitamente riscosse.

Procedura di domanda e documentazione

La domanda deve essere presentata presso la Sede INPS territorialmente competente, utilizzando l'apposito modulo allegato 1, da riprodurre localmente. Sono comunque considerate utilmente presentate anche le domande non redatte sul modulo.

Alla domanda devono essere allegati:

  • lo stato di famiglia;
  • la documentazione comprovante la cessazione definitiva dell'attività commerciale;
  • la documentazione comprovante la riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e, se del caso, dell'autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • la documentazione relativa alla cancellazione del titolare dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la Camera di commercio;
  • la dichiarazione concernente il diritto alle detrazioni d'imposta, redatta sul facsimile allegato 2, da riprodurre localmente.

Termini per la presentazione e istruttoria delle domande

Le domande possono essere presentate entro il 31 gennaio 1999. Il Comitato di gestione del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale può disporre la chiusura anticipata del termine in caso di esaurimento delle risorse disponibili.

La Sede competente deve, entro 30 giorni dalla ricezione:

  • istruire le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione;
  • verificare i requisiti di ammissibilità;
  • trasmettere al Comitato di gestione copia della domanda con parere motivato e con le risultanze dell'istruttoria.

Il Comitato di gestione decide in via definitiva sulla concessione dell'indennizzo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e nei limiti della disponibilità del Fondo.

Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale

Per le finalità del decreto legislativo n. 207 è istituito presso l'INPS il "Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale", che opera mediante contabilità separata nell'ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Il Fondo è gestito da un Comitato nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presieduto da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e composto da rappresentanti del Ministero del tesoro, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'INPS e da tre rappresentanti della categoria designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il Comitato definisce le procedure per l'esame delle domande e per l'erogazione dell'indennizzo.

Indicazioni operative finali

La circolare segnala che saranno successivamente fornite comunicazioni sulle modalità di liquidazione dell'indennizzo. Nel frattempo, le Sedi INPS devono limitarsi a ricevere le domande, verificarne la completezza documentale e svolgere la relativa istruttoria.

Punti principali

Requisiti per l'indennizzo

L'indennizzo spetta ai soggetti che, nel periodo tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998, abbiano compiuto 62 anni se uomini o 57 anni se donne e risultino iscritti da almeno 5 anni, al momento della cessazione dell'attività, come titolari o coadiutori nella gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali.

Condizioni per l'erogazione

L'erogazione è subordinata alla cessazione definitiva dell'attività commerciale, alla riconsegna al Comune delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività commerciale e, se del caso, per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché alla cancellazione dal registro degli esercenti il commercio e dal registro imprese presso la Camera di commercio.

Misura, durata e modalità di pagamento

L'indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione commercianti. Decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda e dura fino alla fine del mese in cui il beneficiario compie 65 anni se uomo o 60 anni se donna; cessa comunque dal mese successivo alla ripresa di un'attività lavorativa. Il pagamento avviene con le stesse modalità e cadenze delle prestazioni pensionistiche della gestione commercianti.

Utilizzo ai fini pensionistici

Il periodo di fruizione dell'indennizzo è utile solo per il conseguimento dei requisiti di assicurazione e contribuzione necessari al diritto a pensione, da computare nell'ambito della gestione commercianti.

Incompatibilità e obblighi di comunicazione

L'indennizzo è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato. La circolare precisa che la titolarità di un trattamento pensionistico non esclude di per sé il beneficio, se sussistono gli altri requisiti. La ripresa di attività lavorativa deve essere comunicata all'INPS entro 30 giorni; in caso contrario, le somme indebitamente percepite sono recuperate.

Domanda e documentazione

La domanda va presentata alla Sede INPS competente, preferibilmente sul modulo allegato, ma sono istruite anche le domande non redatte su tale modello. Devono essere allegati lo stato di famiglia, la documentazione sulla cessazione definitiva dell'attività, sulla riconsegna delle autorizzazioni e sulla cancellazione dai registri camerali, oltre alla dichiarazione per le detrazioni d'imposta redatta sul facsimile allegato.

Termini e istruttoria

Le domande possono essere presentate entro il 31 gennaio 1999, salvo chiusura anticipata disposta dal Comitato di gestione del Fondo in caso di esaurimento delle risorse. La Sede INPS deve istruire le istanze entro 30 giorni dalla ricezione, verificarne i requisiti e trasmetterle con parere motivato al Comitato, che decide definitivamente secondo l'ordine cronologico e nei limiti delle disponibilità.

Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale

È istituito presso l'INPS il Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale, gestito in contabilità separata nell'ambito della gestione commercianti. Il Comitato di gestione, nominato con decreto ministeriale e composto da rappresentanti dei Ministeri competenti, dell'INPS e della categoria, definisce le procedure per l'esame delle domande e per l'erogazione dell'indennizzo.

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