Circolare numero 114 del 27-5-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come determinare la retribuzione imponibile ai fini contributivi per i lavoratori a domicilio quando non siano state predisposte le tariffe di cottimo previste dall’art. 8 della legge n. 877/1973. Richiamando la disciplina già impartita e la circolare n. 804/1986, l’Amministrazione ribadisce che il criterio ordinario resta quello delle tariffe di cottimo pieno fissate dai contratti collettivi o, in mancanza, dagli organi competenti previsti dalla legge. Se tali tariffe non sono state concretamente determinate, i contributi possono considerarsi regolarmente versati se calcolati sulle retribuzioni di fatto corrisposte, nel rispetto dei minimi retributivi legali. Viene invece escluso l’uso di un criterio basato sulla retribuzione giornaliera dei lavoratori interni di pari qualifica moltiplicata per le giornate della commessa.
Determinazione della retribuzione imponibile per i lavoratori a domicilio in assenza di tariffe di cottimo
Retribuzione imponibile dei lavoratori a domicilio in assenza di tariffe di cottimo
La circolare interviene sulla determinazione della base imponibile contributiva per i lavoratori a domicilio quando non siano state predisposte le tariffe di cottimo previste dalla normativa di settore. L’obiettivo è chiarire quale criterio debba essere seguito ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, richiamando la disciplina dell’art. 8 della legge 11 novembre 1973, n. 877 e le istruzioni già impartite con la circolare n. 804/1986.
Disciplina generale dell’art. 8 della legge n. 877/1973
La circolare ribadisce che la materia è regolata in modo puntuale dall’art. 8 della legge n. 877/1973. Il primo comma stabilisce che i lavoratori a domicilio devono essere retribuiti sulla base delle tariffe di cottimo pieno risultanti dai contratti collettivi di categoria.
Per rendere operative tali tariffe, i contratti collettivi o gli accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali territoriali devono contenere i parametri necessari alla loro determinazione. Tra questi viene indicata, in particolare, la misurazione tecnica del tempo normalmente necessario per eseguire l’operazione o il gruppo di operazioni considerate.
Meccanismi sostitutivi in caso di mancata previsione contrattuale
Quando i contratti collettivi non prevedono la tariffa di cottimo pieno, l’art. 8, secondo comma, demanda la determinazione a una commissione regionale composta da otto membri, in rappresentanza di datori di lavoro e lavoratori. La commissione è nominata dal direttore dell’Ufficio regionale del lavoro ed è presieduta dal capo dell’Ispettorato regionale del lavoro.
Se anche questa sede non provvede entro un congruo termine, la tariffa e le indennità accessorie sono stabilite con decreto del direttore dell’Ufficio regionale del lavoro. In tale sede devono essere considerati:
- la qualità del lavoro richiesto;
- le retribuzioni orarie fissate dai contratti collettivi osservati dal committente;
- in alternativa, i contratti collettivi relativi a lavorazioni similari.
Problema applicativo segnalato e soluzione indicata
La circolare osserva che, nonostante l’esistenza di norme specifiche, nella prassi tali meccanismi risultano spesso non applicati e, in varie realtà territoriali, non risultano fissate le tariffe di cottimo pieno. In questi casi, per garantire comunque gli adempimenti assicurativi, si ritiene assolto l’obbligo contributivo dei datori di lavoro che occupano lavoratori a domicilio quando i contributi siano calcolati sulle retribuzioni di fatto corrisposte.
Tale soluzione resta però subordinata al rispetto dei limiti retributivi minimi fissati dall’art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall’art. 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989. La circolare richiama inoltre, in materia, la circolare n. 24 del 27 gennaio 1996, punto 5.
Criterio non applicabile
La circolare esclude espressamente che, in assenza di tariffe fissate, possa essere utilizzato un criterio fondato sulla retribuzione giornaliera dei lavoratori interni di pari qualifica, moltiplicata per il numero delle giornate ricomprese nel periodo di commessa. Secondo l’Amministrazione, tale metodo introdurrebbe un parametro proprio dei sistemi retributivi a tempo e non coerente con il principio speciale previsto per il lavoro a domicilio dalla legge n. 877/1973.
Indicazione finale alle sedi
Le sedi sono invitate ad attenersi a tale indirizzo interpretativo, che integra i criteri già contenuti nella circolare n. 804/1986, assicurando uniformità applicativa nella gestione degli obblighi contributivi relativi ai lavoratori a domicilio.
Punti principali
Quadro normativo di riferimento
La materia è regolata in modo dettagliato dall’art. 8 della legge 11 novembre 1973, n. 877, che disciplina la retribuzione dei lavoratori a domicilio sulla base delle tariffe di cottimo pieno risultanti dai contratti collettivi di categoria.
Funzione dei contratti collettivi e degli accordi territoriali
I contratti collettivi o gli accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali territoriali devono contenere i parametri necessari per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno, tra cui la misurazione tecnica del tempo normalmente necessario per eseguire l’operazione o il gruppo di operazioni considerato.
Determinazione sostitutiva della tariffa di cottimo
Se i contratti collettivi non dispongono sulla tariffa di cottimo pieno, questa è determinata da una commissione regionale di otto membri, rappresentativa di datori di lavoro e lavoratori, nominata dal direttore dell’Ufficio regionale del lavoro e presieduta dal capo dell’Ispettorato regionale del lavoro. Se non interviene la determinazione entro un congruo termine, la tariffa e le indennità accessorie sono stabilite con decreto del direttore dell’Ufficio regionale del lavoro.
Criteri per il decreto del direttore dell’Ufficio regionale del lavoro
Nel determinare tariffa e indennità accessorie, il direttore deve considerare la qualità del lavoro richiesto e le retribuzioni orarie fissate dai contratti collettivi osservati dal committente o da contratti collettivi relativi a lavorazioni similari.
Criterio applicabile in mancanza di tariffe effettivamente fissate
Poiché in molte realtà territoriali le tariffe di cottimo pieno non risultano fissate, l’obbligo contributivo può ritenersi assolto se i datori di lavoro calcolano i contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni di fatto corrisposte, purché siano rispettati i limiti retributivi minimi previsti dall’art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall’art. 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989.
Criterio espressamente escluso
Non può applicarsi il metodo che assume come retribuzione imponibile il prodotto tra la retribuzione giornaliera dei lavoratori interni di pari qualifica e il numero delle giornate comprese nel periodo di commessa, perché sostituirebbe al principio della legge n. 877/1973 un criterio proprio delle retribuzioni a tempo.
Indicazioni operative per le sedi
Le sedi sono invitate ad attenersi al criterio indicato, che integra le istruzioni già fornite con la circolare n. 804/1986.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 25 mag 1996Circolare numero 111 del 25-5-1996
- Circolare · 25 mag 1996Circolare numero 112 del 25-5-1996
- Circolare · 25 mag 1996Circolare numero 113 del 25-5-1996
- Circolare · 30 mag 1996Circolare numero 115 del 30-5-1996
- Circolare · 23 mag 1996Circolare numero 110 del 23-5-1996
- Circolare · 31 mag 1996Circolare numero 116 del 31-5-1996
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →