Circolare numero 113 del 25-5-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce gli effetti del D.L. 17 maggio 1996, n. 269 in materia di immigrazione per le parti di interesse dell’Istituto, confermando le scadenze del 31 marzo 1996 per la richiesta del permesso di soggiorno o l’iscrizione al collocamento e precisando il nuovo termine del 16 settembre 1996 per la regolarizzazione agevolata dei datori di lavoro. Inoltre, sulla base di un parere del Ministero del Lavoro, stabilisce che i versamenti contributivi all’INPS effettuati dopo il 31 marzo 1996 sono comunque validi ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, purché eseguiti non oltre 15 giorni dal rilascio della ricevuta della domanda da parte della Questura. Infine, ricorda che i datori di lavoro possono avvalersi della diversa sanatoria prevista dall’art. 3 del D.L. 28 marzo 1996, n. 166, alle condizioni e nei termini stabiliti da tale disciplina.
Disposizioni su permessi di soggiorno, regolarizzazione contributiva e sanatoria per lavoratori extracomunitari
Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e regolarizzazione contributiva
La circolare esamina gli effetti del D.L. 17 maggio 1996, n. 269 per le materie di competenza dell’Istituto, con particolare riferimento ai termini per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro con cittadini extracomunitari e ai connessi adempimenti contributivi. Vengono inoltre richiamate le possibilità di sanatoria già previste da precedenti disposizioni e i chiarimenti ministeriali sulla tempistica dei versamenti all’INPS.
Conferma delle scadenze al 31 marzo 1996
Per effetto della reiterazione normativa, restano confermate al 31 marzo 1996 le scadenze per:
- richiedere alla Questura territorialmente competente il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi dell’art. 12, commi 1 e 2;
- beneficiare della regolarizzazione agevolata prevista dall’art. 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, richiamata dall’art. 12, comma 12.
Poiché il 31 marzo 1996 cadeva di domenica, il termine per il pagamento è spostato al 1 aprile 1996. Per questi profili la circolare rinvia alle istruzioni già impartite con precedenti documenti.
Nuova scadenza per la regolarizzazione dei datori di lavoro
L’unica novità sostanziale introdotta dall’art. 12 del D.L. n. 269/1996 riguarda il comma 10, secondo capoverso. La norma consente ai datori di lavoro che, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto, regolarizzino i rapporti di lavoro interessati, di sanare anche la propria posizione debitoria verso enti previdenziali e assistenziali, versando contributi e premi maggiorati del 5% annuo.
Poiché l’entrata in vigore del decreto è fissata al 19 maggio 1996, il termine per accedere a tale agevolazione è individuato nel 16 settembre 1996.
Chiarimenti sui versamenti contributivi e validità post 31 marzo
L’Istituto ha chiesto al Ministero del Lavoro un chiarimento sulla data entro cui devono essere versati all’INPS i contributi previsti dai commi 6 e 7 dell’art. 12, relativi ai datori di lavoro che intendano assumere cittadini extracomunitari presenti in Italia al 19 novembre 1995 e ai lavoratori stranieri con rapporto subordinato già in essere a quella data.
Il Ministero ha precisato che:
- il termine del 31 marzo 1996 è perentorio solo per la presentazione della domanda alla Questura o per l’iscrizione nelle liste di collocamento;
- il versamento dei contributi all’INPS è un adempimento essenziale per il rilascio del permesso di soggiorno e segue la presentazione della domanda;
- pertanto, i versamenti effettuati dopo il 31 marzo 1996 devono ritenersi validi ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
Termine operativo per il pagamento all’INPS
Pur ammettendo la validità dei versamenti effettuati dopo il 31 marzo, il Ministero ha escluso che l’adempimento possa essere differito senza limiti. In via generale, ha ritenuto che datori di lavoro e lavoratori stranieri debbano provvedere al pagamento dei contributi assicurativi all’INPS entro 15 giorni dal rilascio, da parte della Questura competente, della ricevuta dell’istanza presentata.
Le sedi dell’Istituto devono uniformarsi a tale indicazione.
Sanatoria alternativa ex art. 3 del D.L. 28 marzo 1996, n. 166
La circolare ricorda infine che i datori di lavoro che non hanno utilizzato la regolarizzazione agevolata prevista dalla legge n. 335/1995 e dalle successive proroghe possono ancora avvalersi della diversa sanatoria introdotta dall’art. 3 del D.L. 28 marzo 1996, n. 166.
Questa disciplina opera con regole proprie e prevede, tra l’altro:
- il versamento dei contributi dovuti maggiorati degli interessi del 17% annuo, entro il limite del 50% dei contributi complessivamente dovuti;
- la possibilità di pagamento mediante rate bimestrali di uguale importo;
- l’estinzione delle sanzioni civili e amministrative.
Per modalità e termini specifici si rinvia alla circolare n. 92 del 24 aprile 1996.
Punti principali
Effetti del D.L. n. 269/1996 e conferma delle scadenze del 31 marzo 1996
Il decreto legge 17 maggio 1996, n. 269 ha reiterato precedenti provvedimenti decaduti e, per la parte relativa all’Istituto, riproduce sostanzialmente l’art. 12 del decreto precedente. Rimangono confermate al 31 marzo 1996 la scadenza per richiedere alla Questura il permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per l’iscrizione al collocamento, nonché quella per beneficiare della regolarizzazione agevolata prevista dall’art. 3, comma 13, della legge n. 335/1995. Poiché il 31 marzo cadeva di domenica, il termine per il relativo pagamento è spostato al 1 aprile 1996.
Nuovo termine del 16 settembre 1996 per la regolarizzazione dei datori di lavoro
Il secondo capoverso del comma 10 dell’art. 12 del D.L. n. 269/1996 prevede che i datori di lavoro che regolarizzano, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto (19 maggio 1996), i rapporti di lavoro interessati possano sanare anche la propria posizione debitoria verso enti previdenziali e assistenziali, versando quanto dovuto per contributi e premi maggiorati del 5% annuo. In conseguenza di tale previsione, il termine per accedere a questa regolarizzazione agevolata è fissato al 16 settembre 1996.
Chiarimenti sui versamenti contributivi INPS e validità dopo il 31 marzo 1996
In risposta ai quesiti delle sedi, l’Istituto ha chiesto al Ministero del Lavoro chiarimenti sul termine entro cui devono essere versati all’INPS i contributi previsti dai commi 6 e 7 dell’art. 12 per i datori di lavoro che assumono cittadini extracomunitari presenti in Italia al 19 novembre 1995 e per i lavoratori stranieri con rapporto di lavoro subordinato in atto a tale data. Il Ministero ha precisato che la perentorietà del 31 marzo 1996 riguarda solo la presentazione della domanda alla Questura o per l’iscrizione nelle liste di collocamento. Poiché il versamento contributivo è un adempimento necessario per il rilascio del permesso di soggiorno e segue la presentazione dell’istanza, i versamenti effettuati dopo il 31 marzo devono essere considerati validi ai fini del rilascio del permesso.
Termine operativo di 15 giorni dal rilascio della ricevuta della Questura
Il Ministero del Lavoro ha tuttavia escluso che il versamento possa essere rinviato indefinitamente. In linea generale, ha ritenuto che datori di lavoro e lavoratori stranieri debbano effettuare il pagamento dei contributi assicurativi all’INPS non oltre i 15 giorni successivi alla data in cui la Questura rilascia la ricevuta dell’istanza presentata. Le sedi INPS devono attenersi a tale indicazione ministeriale.
Possibilità di ricorrere alla sanatoria ex art. 3 del D.L. n. 166/1996
La circolare ricorda che i datori di lavoro che non hanno utilizzato, entro la scadenza prevista, la precedente regolarizzazione agevolata di cui all’art. 3, comma 13, della legge n. 335/1995 e successive proroghe possono avvalersi della sanatoria prevista dall’art. 3 del D.L. 28 marzo 1996, n. 166. Tale sanatoria opera con condizioni, modalità e termini propri, tra cui il versamento dei contributi dovuti maggiorati degli interessi del 17% annuo entro il limite del 50% dei contributi complessivamente dovuti, la possibilità di pagamento in rate bimestrali di uguale importo e l’estinzione delle sanzioni civili e amministrative.
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