Circolare numero 19 del 05-06-1996 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica gli effetti del decreto ministeriale 6 novembre 1995 che individua le circoscrizioni territoriali rilevanti ai fini della riduzione al 6% della misura percentuale prevista dall’art. 25, comma 1, della legge n. 223/1991. Per le imprese del Centro-Nord operanti nelle circoscrizioni elencate, e per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro, la contribuzione è dovuta nella misura fissa prevista per gli apprendisti; viene inoltre ricordato il limite di età di 32 anni nelle medesime aree. La circolare disciplina anche i conguagli contributivi per il periodo 1 gennaio 1995 - 31 maggio 1996 e indica le modalità di recupero o rimborso delle differenze a credito. Infine, chiarisce che la riduzione al 6% si applica alle assunzioni effettuate dal 14 giugno 1995 nei territori con disoccupazione inferiore alla media nazionale, per i datori di lavoro con più di dieci dipendenti.
Determinazione delle circoscrizioni con quota contributiva ridotta al 6% e disciplina collegata per contratti di formazione e lavoro e assunzioni ex art. 25 L. 223/1991
Determinazione delle circoscrizioni e riduzione contributiva
La circolare dà conto del decreto 6 novembre 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella G.U. n. 269 del 17 novembre 1995, con il quale sono state individuate le circoscrizioni territoriali rilevanti ai fini dell’applicazione della riduzione della misura percentuale prevista dall’art. 25, comma 1, della legge n. 223/1991. Il provvedimento è adottato in base all’art. 2, comma 8, del D.L. n. 416/1995, che prevede una determinazione annuale delle circoscrizioni e ne estende la valenza anche ad altre disposizioni di legge che facciano riferimento al medesimo criterio.
Criterio di riferimento e media nazionale
Il parametro utilizzato è il rapporto tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro. Per l’anno 1995 la media nazionale è indicata nel 13,73%. In base a tale criterio, il decreto distingue le circoscrizioni con rapporto superiore o inferiore alla media, producendo effetti differenziati in materia di agevolazioni contributive e di assunzioni obbligatorie.
Beneficio per i contratti di formazione e lavoro
Per le imprese del Centro-Nord operanti nelle circoscrizioni elencate nella circolare, e caratterizzate da una percentuale di disoccupazione superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali e assistenziali dovuta per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro è dovuta in misura fissa, corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1995, n. 25 e successive modificazioni.
Le circoscrizioni indicate sono le seguenti:
- Emilia Romagna: Cesena, Codigoro, Ferrara, Ravenna, Riccione;
- Lazio: Civitavecchia, Fiano Romano, Guidonia, Monterotondo, Poggio Mirteto, Rieti, Tarquinia, Tivoli, Viterbo;
- Liguria: Sarzana;
- Marche: Fano, Urbino;
- Toscana: Grosseto, Pisa;
- Umbria: Amelia, Terni;
- Veneto: Adria.
Limite di età per l’assunzione con CFL
La circolare ricorda che, nelle circoscrizioni sopra elencate, l’assunzione con contratto di formazione e lavoro è ammessa fino all’età di 32 anni, come stabilito dal D.L. n. 108/1991 convertito nella legge n. 169/1991.
Conguagli per periodi pregressi e modalità operative
Le imprese che, a partire dall’1 gennaio 1995, hanno assolto gli obblighi contributivi con aliquota diversa da quella corretta devono presentare i modelli 031/R di variazione per i periodi di paga compresi tra il 1 gennaio 1995 e il 31 maggio 1996.
Le differenze contributive a credito possono essere recuperate mediante il codice causale "128" (rimborso contributi da denunce di variazione), da indicare nel quadro C del mod. 031/R, in occasione degli adempimenti relativi al mese di giugno 1996, il cui versamento scade il 20 luglio 1996. Qualora il credito sia superiore all’importo dovuto per il mese di giugno, il recupero deve essere frazionato nei mesi successivi. Nel caso di imprese cessate, oltre ai modd. 031/R di variazione, è richiesta una formale istanza di rimborso agli uffici competenti per territorio.
Misura del contributo IVS
Ai fini del versamento della quota contributiva, per l’anno 1995 il contributo a carico del datore di lavoro, limitatamente all’assicurazione IVS amministrata dall’Ente, è pari a lire 4.160 settimanali, cioè lire 693 giornaliere. Per il 1996 l’importo è determinato in lire 4.379 settimanali, pari a lire 730 giornaliere.
Riduzione al 6% per le assunzioni ex art. 25, comma 1, L. 223/1991
La circolare precisa inoltre che, negli ambiti territoriali circoscrizionali in cui il rapporto tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro è inferiore alla media nazionale, la misura percentuale prevista dall’art. 25, comma 1, della legge n. 223/1991 è ridotta al 6% per le assunzioni effettuate a decorrere dal 14 giugno 1995 dai datori di lavoro che occupano più di dieci dipendenti.
Viene richiamato il contenuto della norma, che consente ai datori di lavoro privati tenuti ad assumere su richiesta degli organi di collocamento di procedere a richieste nominative e impone, per chi occupa più di dieci dipendenti e in caso di nuove assunzioni non rientranti nel collocamento obbligatorio, la riserva del 12% a favore delle categorie indicate dal comma 5, anche per assunzioni a termine, purché rapportate al tempo annuo di lavoro.
Punti principali
Decreto ministeriale e criterio di individuazione delle circoscrizioni
Viene richiamato il decreto 6 novembre 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato in G.U. n. 269 del 17 novembre 1995, adottato ai sensi dell’art. 2, comma 8, del D.L. n. 416/1995. Il decreto determina annualmente le circoscrizioni territoriali in base al rapporto tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro, con riferimento alla media nazionale. Per l’anno 1995 tale media è indicata nel 13,73%.
Agevolazione contributiva per contratti di formazione e lavoro
Per le imprese del Centro-Nord operanti nelle circoscrizioni elencate nella circolare, che presentano una percentuale di disoccupazione superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali e assistenziali dovuta per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro è fissata in misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge n. 25/1995 e successive modificazioni. Sono indicate le circoscrizioni di Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Toscana, Umbria e Veneto interessate dal beneficio.
Limite di età per il contratto di formazione e lavoro
Nelle circoscrizioni sopra menzionate si ricorda che, ai sensi del D.L. n. 108/1991 convertito nella legge n. 169/1991, l’assunzione con contratto di formazione e lavoro è ammessa fino al compimento dei 32 anni di età.
Conguagli contributivi e modalità di recupero
Le imprese che, dal 1 gennaio 1995, hanno versato contributi applicando un’aliquota diversa da quella spettante devono presentare i modelli 031/R di variazione per i periodi di paga dal 1 gennaio 1995 al 31 maggio 1996. Le differenze a credito possono essere recuperate tramite il codice causale 128 da indicare nel quadro C del mod. 031/R, in occasione degli adempimenti relativi al mese di giugno 1996, con versamento in scadenza il 20 luglio 1996. Se il credito supera l’importo dovuto per giugno, il recupero va ripartito nei mesi successivi. Le imprese cessate devono presentare anche formale domanda di rimborso agli uffici territorialmente competenti.
Importi del contributo IVS a carico del datore di lavoro
Ai fini del versamento della quota contributiva, per l’anno 1995 il contributo a carico del datore di lavoro, limitatamente all’assicurazione IVS amministrata dall’Ente, è pari a lire 4.160 settimanali, equivalenti a lire 693 giornaliere. Per il 1996 l’importo è determinato in lire 4.379 settimanali, pari a lire 730 giornaliere.
Riduzione al 6% ex art. 25, comma 1, L. 223/1991
Nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro inferiore alla media nazionale (13,73% nel 1995), la misura percentuale prevista dall’art. 25, comma 1, della legge n. 223/1991 è ridotta al 6% per le assunzioni effettuate a decorrere dal 14 giugno 1995 dai datori di lavoro che occupano più di dieci dipendenti. La circolare richiama inoltre il contenuto dell’art. 25, comma 1, in tema di assunzione nominativa e di riserva del 12% delle assunzioni alle categorie protette indicate dalla norma.
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