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Circolare

Circolare numero 112 del 25-5-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare riepiloga la disciplina, aggiornata al D.L. n. 166/1996 e ai decreti ministeriali n. 281 e n. 282, sul contributo del 10% dovuto alla gestione separata INPS. Sono indicati soggetti obbligati ed esclusi, decorrenze dell’obbligo, massimale, adempimenti comunicativi, modalità di versamento e sanzioni. La seconda parte disciplina le prestazioni pensionistiche, il calcolo delle pensioni, le pensioni supplementari, la prosecuzione volontaria e l’assetto organizzativo della gestione.

Versamento del contributo del 10% alla gestione separata INPS per professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio

Contributo del 10% alla gestione separata INPS: soggetti obbligati, versamenti e prestazioni

La circolare riassume la disciplina applicabile alla gestione separata istituita presso l’INPS dall’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, alla luce del D.L. n. 166/1996 e dei decreti ministeriali n. 281 e n. 282. Il documento chiarisce chi deve iscriversi e versare il contributo del 10%, con quali decorrenze, come si determinano base imponibile e termini di pagamento, e quali prestazioni previdenziali sono riconosciute agli iscritti.

Ambito soggettivo della disciplina

La gestione separata riguarda tre categorie principali di soggetti:

  • i lavoratori autonomi che esercitano abitualmente, ancorché non esclusivamente, un’attività professionale di cui all’art. 49, comma 1, del TUIR n. 917/1986;
  • i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 49, comma 2, lett. a), del medesimo TUIR;
  • gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

L’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 impone a tali soggetti l’iscrizione a una gestione separata presso l’INPS, finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti.

Soggetti esclusi e casi particolari

La circolare precisa che non sono tenuti al versamento del contributo:

  • coloro che producono redditi d’impresa, quali artigiani e commercianti;
  • i soggetti che, pur producendo redditi di lavoro autonomo, siano già assoggettati ad altre forme assicurative obbligatorie per quei medesimi redditi;
  • gli assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività;
  • i professionisti già iscritti a casse professionali, per i redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse.

È inoltre chiarito che, a decorrere dal 30 giugno 1996, sono soggetti al contributo anche:

  • i liberi professionisti iscritti a casse di categoria, limitatamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione presso la cassa;
  • i pensionati e i lavoratori dipendenti, per i redditi prodotti nell’esercizio di arti e professioni.

Per i soggetti che svolgono attività rientranti nell’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, il regolamento n. 282 prevede una disciplina transitoria quinquennale: chi ha compiuto 65 anni può iscriversi facoltativamente alla gestione e, al raggiungimento dei 65 anni nel corso del quinquennio, può chiedere la cancellazione. Chi ha compiuto 60 anni e non consegue il diritto a pensione autonoma o ai trattamenti previsti può chiedere la restituzione dei contributi versati, maggiorati dell’interesse composto al 4,50% annuo.

Decorrenza dell’obbligo e termini di iscrizione

Il D.L. n. 166/1996 ha modificato la decorrenza dell’obbligo assicurativo:

  • 1 aprile 1996 per i soggetti non pensionati e non iscritti a forme pensionistiche obbligatorie;
  • 30 giugno 1996 per i soggetti già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie.

Di conseguenza, il termine per la presentazione della domanda di iscrizione alla gestione separata è stato fissato a:

  • 30 aprile 1996 per i soggetti con decorrenza dell’obbligo al 1 aprile 1996;
  • 31 luglio 1996 per i soggetti con decorrenza al 30 giugno 1996.

Sono considerati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie coloro che erano parte di un rapporto assicurativo in atto alla data di entrata in vigore del D.L. n. 166/1996, quindi anche lavoratori subordinati, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché liberi professionisti assicurati presso casse di categoria. A questi soggetti sono equiparati coloro che, alla stessa data, potevano far valere il diritto alla copertura figurativa e i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria che abbiano coperto il primo trimestre 1996 nei termini di legge.

Base contributiva, massimale e addebito del 4 per cento

Per professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, il contributo del 10% è dovuto entro il massimale contributivo annuo stabilito dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995.

Per i professionisti, il D.L. n. 166/1996 riconosce il diritto di addebitare al committente una percentuale pari al 4% dei corrispettivi lordi. La circolare sottolinea che si tratta di un addebito definitivo nei rapporti tra professionista e cliente, ma l’unico obbligato nei confronti dell’INPS resta il professionista stesso per i contributi dovuti alla gestione separata; la previsione si riferisce ai redditi assoggettati alla gestione separata e non a quelli già soggetti a contribuzione presso la cassa di categoria.

Adempimenti comunicativi dei soggetti obbligati

I soggetti tenuti all’iscrizione devono comunicare all’Istituto:

  • la tipologia dell’attività svolta;
  • i dati anagrafici;
  • il codice fiscale;
  • il domicilio.

Per i collaboratori coordinati e continuativi e i venditori a domicilio, la circolare distingue tra committenti sostituti d’imposta e non sostituti d’imposta.

  • I committenti che sono sostituti d’imposta devono trasmettere all’INPS, nei termini per la dichiarazione del sostituto, copia dei mod. 770/D e 770/D1 o i relativi supporti magnetici, con esclusione dei dati relativi ai percettori di redditi di lavoro indicati dall’art. 49, comma 2, lett. da b) a f), e dall’art. 81, comma 1, lett. l), del TUIR.
  • I committenti che non rivestono tale qualifica devono inviare entro il 31 ottobre di ogni anno i dati identificativi di ciascun percettore e l’ammontare dei compensi corrisposti nell’anno precedente.

Per i versamenti cumulativi relativi a più collaboratori, è richiesta apposita istanza alla sede INPS competente; l’elenco dei soggetti interessati deve essere trasmesso entro la fine del mese del pagamento, su supporto magnetico conforme alle specifiche tecniche indicate dall’Istituto.

Modalità e termini di pagamento per collaborazioni e vendite a domicilio

Il versamento del contributo per collaborazioni coordinate e continuative e vendite a domicilio è a carico del committente e deve avvenire mediante i bollettini di conto corrente postale allegati al mod. GLA 21.

Il termine ordinario è il giorno 20 del mese successivo a quello di corresponsione dei compensi. Per i soggetti con obbligo decorrente dal 1 aprile 1996, il contributo sui compensi corrisposti nei mesi di aprile e maggio 1996 deve essere versato entro il 20 giugno 1996.

Il bollettino deve riportare:

  • denominazione o nome e cognome del committente;
  • codice fiscale del committente;
  • sede amministrativa o filiale;
  • cognome e nome del beneficiario;
  • codice fiscale del beneficiario;
  • importo del contributo versato;
  • mese e anno di corresponsione del compenso.

Il bollettino è normalmente riferito a un solo lavoratore; se i collaboratori sono più di cinque, è consentito il versamento cumulativo con apposita richiesta alla sede INPS.

Versamento dei contributi per i professionisti

Per i professionisti già soggetti all’obbligo di iscrizione a una cassa di previdenza, il D.L. n. 166/1996 disciplina scadenze e acconti:

  • entro il 31 maggio di ciascun anno deve essere versato un acconto pari al 40% del contributo dovuto, calcolato sui redditi risultanti dalla dichiarazione dell’anno precedente e sugli accertamenti definitivi;
  • entro il 30 novembre di ciascun anno deve essere versato un secondo acconto di pari importo;
  • entro il 31 maggio dell’anno successivo deve essere versato il saldo relativo al periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell’anno precedente.

Se risultano versate somme superiori al 10% dei redditi netti assoggettabili a contribuzione, l’eccedenza è trattata come acconto dell’anno successivo oppure, su richiesta dell’assicurato, può essere restituita con gli interessi secondo le regole dell’art. 44 del D.P.R. n. 602/1993.

Per il 1996 la circolare precisa che gli acconti devono essere calcolati sui redditi 1995 rideterminati proporzionalmente alla decorrenza dell’obbligo e che il saldo 1996 va determinato escludendo i ricavi relativi a fatture emesse prima della decorrenza dell’obbligo e riscosse successivamente.

Per i soggetti per i quali l’obbligo decorre dal 30 giugno 1996, il pagamento dell’acconto in scadenza il 31 maggio 1996 viene rinviato a data successiva, poiché non è possibile richiedere il contributo a soggetti non ancora assicurabili alla data del 31 maggio.

Sanzioni

In caso di omesso versamento o di versamento inferiore al dovuto, si applicano le sanzioni previste per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali, cioè le somme aggiuntive di cui all’art. 4 del D.L. n. 536/1987, convertito dalla legge n. 48/1988.

Prestazioni pensionistiche della gestione separata

La seconda parte della circolare chiarisce che gli iscritti alla gestione separata hanno diritto, secondo le regole previste per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali, a:

  • pensione di vecchiaia;
  • pensione di inabilità;
  • assegno di invalidità;
  • pensione ai superstiti.

Sono inoltre richiamati i requisiti della pensione di vecchiaia contributiva introdotta dall’art. 1, commi 19 e 20, della legge n. 335/1995: età minima di 57 anni e almeno 5 anni di contribuzione, con importo non inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale, oppure 65 anni di età e 5 anni di contribuzione indipendentemente dall’importo.

Per assegno di invalidità e pensione di inabilità si applicano i requisiti contributivi e sanitari della legge n. 222/1984: almeno 5 anni di contribuzione, di cui 3 nel quinquennio precedente la domanda, oltre ai requisiti sanitari. Per la pensione ai superstiti valgono le condizioni soggettive e oggettive dell’art. 22 della legge n. 903/1965. In assenza dei requisiti per la pensione ai superstiti, è prevista l’indennità una tantum ai superstiti di assicurato secondo l’ultima parte del comma 20 dell’art. 1 della legge n. 335/1995.

Calcolo delle prestazioni e pensioni supplementari

I trattamenti pensionistici relativi alla contribuzione versata nella gestione separata sono liquidati con il sistema contributivo. L’aliquota di computo è stabilita nella misura del 10%.

Qualora l’iscritto non maturi i requisiti per una pensione autonoma nella gestione separata, ma sia titolare di un trattamento pensionistico a carico di altre gestioni obbligatorie o sostitutive, può ottenere la pensione supplementare ai sensi dell’art. 5 della legge n. 1338/1962, purché abbia almeno 57 anni.

Utilizzo della contribuzione successiva alla decorrenza della pensione e opzione per il cumulo

I contributi versati dopo la decorrenza della pensione a carico della gestione separata danno titolo a un supplemento di pensione. Il primo supplemento può essere richiesto dopo almeno due anni dalla decorrenza della pensione; i successivi dopo cinque anni dalla decorrenza del precedente supplemento. Per l’assegno di invalidità, il primo supplemento è possibile dopo due anni dalla decorrenza, purché l’interessato abbia compiuto 57 anni.

Gli iscritti che vantino contribuzione presso l’assicurazione generale obbligatoria, forme esclusive o sostitutive, oppure nelle gestioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, possono chiedere il computo di tali periodi ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della nuova gestione, secondo le condizioni previste per l’opzione della legge n. 335/1995, cioè con almeno 15 anni di contribuzione, di cui 5 dal 1 gennaio 1996.

Versamenti volontari e prosecuzione volontaria

Chi cessa l’attività che ha dato origine all’iscrizione alla gestione separata può continuare a perfezionare il requisito contributivo mediante versamenti volontari, sempre che possieda il requisito contributivo previsto per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali. Per chi esercita il diritto alla prosecuzione volontaria entro il 31 dicembre 2000, il requisito è ridotto a un anno.

La contribuzione volontaria è effettuata nei termini e secondo le modalità stabilite dall’Istituto, nella misura dovuta per l’anno precedente alla cessazione dell’attività.

I soggetti già autorizzati alla prosecuzione volontaria in altre forme di previdenza obbligatoria possono continuare tale contribuzione, pur restando fermo l’obbligo contributivo alla nuova gestione, al fine di perfezionare il diritto a pensione nelle gestioni di appartenenza.

Organizzazione della gestione

La gestione separata è presieduta da un Comitato amministratore composto da rappresentanti delle categorie interessate e della Pubblica Amministrazione. Il Comitato esercita i compiti previsti dall’art. 36 della legge n. 88/1989 e decide in unica istanza anche i ricorsi in materia di prestazioni.

Fino alla nomina del Comitato, da effettuarsi entro il 30 giugno 1996, la gestione è retta da un Commissario nominato dal Ministero.

Punti principali

Ambito soggettivo e decorrenza dell’obbligo

Sono obbligati all’iscrizione e al versamento del contributo i lavoratori autonomi che esercitano abitualmente arti o professioni ai sensi dell’art. 49 TUIR, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e gli incaricati alle vendite a domicilio. L’obbligo decorre dal 1 aprile 1996 per i non pensionati e non iscritti a forme pensionistiche obbligatorie, e dal 30 giugno 1996 per pensionati e iscritti a forme obbligatorie. I termini di iscrizione sono fissati al 30 aprile 1996 e al 31 luglio 1996, rispettivamente.

Soggetti esclusi e casi particolari

Sono esclusi i produttori di redditi d’impresa, i percettori di redditi già soggetti ad altre forme assicurative obbligatorie per i medesimi redditi, gli assegnatari di borse di studio limitatamente alla relativa attività e i professionisti iscritti a casse professionali per i redditi già assoggettati a contribuzione presso tali casse. Dal 30 giugno 1996 rientrano invece nella disciplina i professionisti iscritti a casse per i redditi non coperti dalla cassa, nonché pensionati e lavoratori dipendenti per i redditi professionali. È prevista una disciplina transitoria quinquennale con facoltà di iscrizione o cancellazione in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi.

Base contributiva, massimale e addebito del 4%

Il contributo del 10% è dovuto nei limiti del massimale contributivo annuo previsto dalla legge n. 335/1995. Per i professionisti soggetti alla gestione separata, il contributo è commisurato ai redditi netti dichiarati ai fini IRPEF. Il professionista ha titolo ad addebitare al committente, in via definitiva, il 4% dei corrispettivi lordi, ma tale importo resta un rapporto interno tra le parti e non incide sull’obbligo contributivo verso l’INPS.

Adempimenti e modalità di pagamento per collaborazioni e vendite a domicilio

Per collaborazioni coordinate e continuative e vendite a domicilio il versamento è effettuato dal committente entro il giorno 20 del mese successivo al pagamento dei compensi, utilizzando gli appositi bollettini postali allegati al mod. GLA 21. Se il committente è sostituto d’imposta, deve trasmettere all’INPS copia del mod. 770/D e 770/D1 o supporti magnetici nei termini di legge; altrimenti deve comunicare entro il 31 ottobre i dati anagrafici e gli importi corrisposti nell’anno precedente. Sono disciplinate anche le modalità del versamento cumulativo per più collaboratori.

Versamenti per i professionisti

Per i professionisti già iscritti a cassa di previdenza, il decreto n. 166/1996 prevede acconti e saldo: entro il 31 maggio un acconto pari al 40% del contributo dovuto sui redditi dell’anno precedente, entro il 30 novembre un secondo acconto di pari importo e entro il 31 maggio successivo il saldo. Per il 1996 sono previste regole transitorie sui redditi da assumere a base del calcolo e sul trattamento delle fatture emesse prima della decorrenza dell’obbligo. Per i soggetti con decorrenza al 30 giugno 1996 il pagamento dell’acconto di maggio viene rinviato a data successiva.

Sanzioni e prestazioni previdenziali

In caso di omesso o insufficiente versamento si applicano le sanzioni previste per la gestione degli esercenti attività commerciali. La seconda parte della circolare disciplina le prestazioni della nuova gestione: pensione di vecchiaia, assegno di invalidità, pensione di inabilità, pensione ai superstiti e indennità una tantum, tutte secondo i requisiti previsti dalla normativa richiamata. I trattamenti sono liquidati con il sistema contributivo, con aliquota di computo del 10%.

Pensioni supplementari, cumulo e prosecuzione volontaria

Chi non raggiunge i requisiti per una pensione autonoma ma matura una pensione in altre gestioni può ottenere la pensione supplementare, se ha almeno 57 anni. È possibile il computo di periodi contributivi di altre gestioni nella nuova gestione alle condizioni di opzione previste dalla legge n. 335/1995. Sono inoltre disciplinati i versamenti volontari nella gestione separata, subordinati al possesso di specifici requisiti contributivi, e la prosecuzione volontaria in altre gestioni per chi ne sia già autorizzato.

Organizzazione della gestione

Alla gestione separata presiede un Comitato amministratore composto da rappresentanti delle categorie interessate e della Pubblica Amministrazione, con funzioni analoghe a quelle previste dall’art. 36 della legge n. 88/1989 e competenza a decidere i ricorsi in unica istanza anche in materia di prestazioni. Fino alla nomina del Comitato, da effettuarsi entro il 30 giugno 1996, la gestione è retta da un Commissario ministeriale.

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