Sentenza n. 7156/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l’ottemperanza della sentenza TAR Lazio n. 12967/2025 resa inter partes, pubblicata in data 01/7/2025 e notificata in data 7/7/2025 su ricorso NRG 5137/2021, recante l’annullamento del giudizio collegiale espresso nei confronti del ricorrente dalla Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale - ASN 2018/2020 a Professore universitario di seconda fascia (Settore Concorsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca educativa, di cui al Bando D.D. 1532/2016) e pubblicato sul portale internet il 15/04/2021 e degli atti connessi come indicati in ricorso e conseguentemente PER LA CONDANNA 1. dell'Amministrazione resistente al riesame della posizione della ricorrente da parte di una Commissione in diversa composizione, 2. dell’Amministrazione resistente al pagamento, a favore della ricorrente, della somma di €. 650/00 a titolo di rimborso contributo unificato versato nel giudizio TAR Lazio NRG 5137/2021 definito con la citata sentenza TAR Lazio n. 12967/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 12967/2025, concernente l'annullamento del giudizio negativo di Abilitazione Scientifica Nazionale e il rimborso del contributo unificato
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza del Ministero alla sentenza passata in giudicato che aveva annullato il giudizio collegiale negativo relativo alla procedura ASN 2018/2020 per professore universitario di seconda fascia, ordinando la rivalutazione della candidata entro novanta giorni secondo le modalità indicate in motivazione. In particolare, ha lamentato l'omessa rivalutazione da parte di una Commissione in diversa composizione e l'omesso rimborso del contributo unificato di 650 euro versato nel giudizio di cognizione. La sentenza da eseguire aveva rilevato l'illegittima mancata acquisizione di un parere scritto pro veritate da parte di un esperto revisore appartenente ai settori scientifico-disciplinari della candidata, in violazione dell'art. 16, comma 3, lettera i), della legge n. 240/2010, dell'art. 8, comma 5, del d.P.R. n. 95/2016, del bando, del verbale della Commissione e del principio di autovincolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che non risultava né la rivalutazione della domanda di abilitazione nel rispetto delle modalità prescritte dal giudicato, né il rimborso del contributo unificato. Ha ordinato al Ministero di dare piena ed esaustiva esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha inoltre riservato, decorso inutilmente tale termine, la nomina di un commissario ad acta su istanza della ricorrente, con oneri a carico dell'Amministrazione. Il TAR ha precisato che il contributo unificato grava automaticamente sulla parte soccombente ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115/2002, anche quando le spese di lite siano state compensate e senza necessità di una specifica statuizione nella sentenza. Il Ministero è stato condannato alle spese della fase di ottemperanza, liquidate in 1.000 euro, oltre al rimborso del contributo unificato relativo al presente giudizio.
Norme richiamate
art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 115/2002
A norma dell'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l'importo del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari grava sempre sulla 'parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio'.
L'obbligo di rimborso del contributo unificato deriva direttamente e automaticamente dalla legge e non è rimesso alla disponibilità del giudice, né quanto alla possibilità di compensarlo né quanto alla determinazione del suo ammontare.
art. 16, comma 3, lettera i), legge 240/2010
La sentenza presupposta lo ha richiamato quale fondamento dell'obbligo di acquisire il parere scritto pro veritate nella procedura di abilitazione scientifica nazionale.
art. 8, comma 5, d.P.R. 95/2016
La sentenza presupposta lo ha richiamato quale ulteriore base normativa dell'obbligo di acquisizione del parere del revisore esterno.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l'amministrazione non dimostra di avere eseguito, entro il termine stabilito dal giudicato, l'attività conformativa specificamente imposta dalla sentenza, inclusa la rivalutazione secondo le modalità da essa prescritte.
- Quando il giudicato impone la rivalutazione di una posizione concorsuale o selettiva, l'amministrazione deve rispettare integralmente le modalità conformative stabilite dal giudice, comprese la diversa composizione dell'organo valutatore e gli adempimenti istruttori indicati nella decisione.
- Il contributo unificato grava automaticamente sulla parte soccombente ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115/2002, anche in caso di compensazione delle spese di lite e anche se la parte soccombente non si è costituita; il relativo rimborso non richiede una specifica statuizione giudiziale.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e riservare, su istanza della parte interessata, la successiva nomina di un commissario ad acta, ponendo i relativi oneri a carico dell'amministrazione inadempiente.
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