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Sentenza

Sentenza n. 960/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS-/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Varese.

Giustizia amministrativa202503510

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero a una sentenza del Tribunale di Varese che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per complessivi 3.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Varese, notificata e munita dell'attestazione del passaggio in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, la somma complessiva di 3.000 euro mediante assegnazione della carta elettronica prevista per l'aggiornamento e la formazione dei docenti. Dedotta l'inottemperanza dell'Amministrazione, il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito, ma non ha adeguatamente contrastato la pretesa né dimostrato l'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando all'Amministrazione di eseguire la sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, se anteriore. Il pagamento deve comprendere le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, gli accessori di legge maturati e dovuti, gli oneri di registrazione e le spese aventi titolo nel provvedimento giudiziale, nonché gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non determina costitutivamente il credito, la cui entità deriva dal titolo e dalla legge; pertanto, i conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione quanto alla quantificazione definitiva del capitale residuo e degli interessi, che devono essere verificati secondo gli artt. 1282 e seguenti del codice civile e le ulteriori disposizioni applicabili. È stato ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni statali. Per l'eventuale perdurante inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale potrà essere attivato dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato e dovrà provvedere entro i successivi 120 giorni, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Riconosce l'ammissibilità del giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti del giudice ordinario eseguibili nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del diritto riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali possono adempiere spontaneamente prima dell'avvio del recupero coattivo; nel caso concreto tale termine era decorso.

  • artt. 1282 e 1283 c.c.

    Impongono di determinare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo e la legge; i conteggi del creditore non sono vincolanti per l'Amministrazione oltre tali parametri.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Fondano, rispettivamente, la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento non ha natura costitutiva del credito, ma serve a rendere effettivo un diritto già definito dal titolo; l'importo dovuto deve quindi essere ricavato dal giudicato, dalla legge e dagli eventuali pagamenti parziali.
  • Nel giudizio di ottemperanza, i conteggi prodotti dal creditore non vincolano l'amministrazione debitrice quanto alla quantificazione definitiva del capitale residuo e degli interessi, che devono essere verificati in base al titolo giudiziale e alle disposizioni applicabili sulla misura e sulla decorrenza degli interessi.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un ulteriore termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico le cui funzioni istituzionali siano coerenti con l'attività esecutiva richiesta; quando l'incarico rientra nei compiti istituzionali del dipendente pubblico, non è dovuto uno specifico compenso commissariale.
  • L'ordine di esecuzione del giudicato può comprendere, oltre alle somme principali, gli accessori maturati e dovuti, gli oneri e le spese aventi titolo nel provvedimento giudiziale e gli interessi maturati successivamente alla proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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