Cassazione Penale, Sentenza n. 36376/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
De Donno impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la richiesta di semilibertà e ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Ha dedotto due motivi: (1) il Tribunale avrebbe illegittimamente dato rilievo decisivo alla mancata ammissione dei fatti da parte del ricorrente ritenendola ostativa all'affidamento in prova, in contrasto con la giurisprudenza che non considera la sola mancata confessione un impedimento automatico, e senza valutare adeguatamente i molteplici elementi positivi emersi dalla relazione trattamentale (assenza di altri reati, attività di volontariato, frequenza scolastica, disponibilitã di lavoro esterno, acconto sul danno). (2) il Tribunale avrebbe ritenuto inammissibile la semilibertà applicando l'anzidetto requisito dei due terzi di pena previsto dall'art. 50 comma 2 ord. pen., mentre, per reati commessi prima della novella del 2009 e alla luce dei princìpi di irretroattivitã e della giurisprudenza costituzionale e di legittimitã, il termine applicabile sarebbe la metã della pena o comunque la norma restrittiva non poteva trovare applicazione retroattiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi. Quanto all'affidamento in prova la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato la scelta di sottovalutare gli elementi positivi indicati nella relazione trattamentale e abbia dato peso esclusivo alla mancata ammissione del fatto senza verificare se il condannato avesse accettato la sentenza e collaborasse al percorso rieducativo; ha inoltre rilevato elementi concreti di volontã riconciliativa (acconto sul danno, trattative per rateizzazione). Quanto alla semilibertã la Corte ha riscontrato l'erronea applicazione della disciplina introdotta nel 2009 ai reati commessi anteriormente alla novella, richiamando i precedenti che ne affermano l'inapplicabilità per violazione del principio di irretroattivitã delle norme peggiorative che incidono sulla libertã personale. L'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Sorveglianza di Torino per nuovo giudizio conforme ai principi di diritto richiamati.
Norme richiamate
art. 47 Ord. pen. (l. 26 luglio 1975, n. 354)
Consente l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale se la misura, eventualmente con prescrizioni, contribuisce alla rieducazione del reo e previene il pericolo di nuovi reati; la Corte richiede valutazione complessiva del grado di consapevolezza e rieducazione e dell'evoluzione della personalitã successiva al fatto
art. 50 Ord. pen. (l. 26 luglio 1975, n. 354), comma 2
Regola i termini per l'ammissione alla semilibertã; la Corte evidenzia che l'interpretazione della percentuale di pena richiesta deve tener conto della non retroattivitã delle modifiche legislative peggiorative e dell'eventuale applicabilitã delle disposizioni anteriori al fatto
art. 4-bis Ord. pen.
Individua reati ostativi alla concessione di misure alternative; la decisione distingue i casi in cui la novella legislativa ha inserito reati nel catalogo ostativo e quando tale inserimento non puã essere applicato retroattivamente
art. 609-bis c.p.
Delitto per cui De Donno è stato condannato; la corte valuta la temporalitã del reato rispetto alla normativa successiva che lo ha incluso tra gli ostativi
d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. con modificazioni dalla l. 23 aprile 2009, n. 38
La novella ha inserito nuovi reati nelle fattispecie ostative; la Corte richiama la giurisprudenza che ne limita l'applicazione ai fatti successivi all'entrata in vigore per il principio di irretroattivitã
art. 25, comma 2 Cost.
Richiamato per il principio di irretroattivitã della legge penale piãu sfavorevole e per il divieto di applicare retroattivamente norme peggiorative che incidono sulla libertã personale; la Corte costituzionale (sent. n. 32/2020) ha influito sull'interpretazione dell'applicabilitã della novella del 2009
Corte Costituzionale, sent. n. 32 del 2020
Ha fornito indicazioni interpretative sul rispetto dell'art. 25 Cost. con riferimento all'applicazione delle norme ostative introdotte nel 2009, contribuendo al principio di inapplicabilitã retroattiva delle modifiche peggiorative
Cass. Sez. I, n. 13445 del 5/3/2013 (Bonzeri) e altri precedenti (Pantaleo, Catalano)
Giurisprudenza di legittimitã richiamata secondo cui, ai fini della concessione di misure alternative, va considerato il grado di consapevolezza e rieducazione raggiunto e l'evoluzione successiva della personalitã; la mancata ammissione del fatto non è di per sé ostativa
Massime di principio
- La mancata ammissione dei fatti non costituisce automaticamente motivo ostativo alla concessione di misure alternative: il giudice deve valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e partecipi concretamente al percorso rieducativo
- Nella valutazione per l'affidamento in prova vanno considerati nel complesso elementi positivi come tempo trascorso dall'illecito, assenza di ulteriori reati, impegno in attività trattamentali/volontariato, rapporti familiari e disponibilitã lavorativa esterna, nonchãe atti concreti di riparazione del danno
- Ogni infrazione disciplinare rilevata deve essere specificamente motivata rispetto al giudizio di pericolositã sociale; non può sostituirsi a una valutazione globale senza adeguata spiegazione
- Per la semilibertã occorre verificare la temporalitã del reato rispetto alle modifiche normative peggiorative: le novellazioni che incidono sulla libertã personale non sono applicabili retroattivamente se mutano la natura della pena
- Se i presupposti per l'affidamento in prova non sussistono, il regime di semilibertã può essere comunque valutato tenendo conto delle disposizioni di riferimento (art. 47 e art. 50) e delle condizioni soggettive del condannato
- Il giudice di merito deve sempre motivare comparando espressamente gli elementi positivi e negativi emersi dalla relazione trattamentale e spiegare perchã gli uni siano stati ritenuti prevalenti sugli altri
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36042/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36043/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36045/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36046/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36048/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36049/2022 del 26/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →