Cassazione Civile, Ordinanza n. 03939/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (attrice)
La controversia
La controversia nasce da un'azione risarcitoria proposta per dichiarazioni ritenute diffamatorie e diffuse a mezzo stampa. La Corte d'appello aveva confermato la condanna al risarcimento, ritenendo la ricorrente effettiva autrice delle dichiarazioni lesive e ritenendo tali espressioni non scriminate dal diritto di cronaca o di critica. In cassazione la convenuta soccombente ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto violazione di norme processuali e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente dichiarato inammissibile l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, poiché ella aveva sin dal primo grado negato di aver rilasciato un'intervista al giornale e, comunque, non era stata provata la riferibilità personale delle dichiarazioni, che sarebbero state rese in qualità di rappresentante di una cooperativa; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 21 Cost., degli artt. 112 e 113 c.p.c., degli artt. 595 e 51 c.p.c. e dell'art. 10 della legge n. 848/55, sostenendo che le dichiarazioni erano espressione del legittimo diritto di manifestazione del pensiero e di critica su fatti di pubblico interesse relativi alla gestione di appalti pubblici.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente ravvisato la contraddittorietà tra la difesa svolta in primo grado e l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, e aveva altresì correttamente attribuito alla ricorrente, in proprio, le dichiarazioni diffamatorie. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto corretta la valutazione di merito secondo cui le espressioni non si limitavano a una critica continente, ma contenevano insinuazioni e accuse di illeciti, sicché non operava la scriminante dell'art. 21 Cost. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e dichiarata tenuta al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura processuale; la Corte non ravvisa alcuna violazione decisiva, ritenendo infondate le doglianze.
art. 113 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente; non emerge una diversa applicazione da parte della Corte di cassazione, che conferma la decisione di merito.
art. 115 c.p.c.
Invocato per contestare l'accertamento dei fatti; la Corte ritiene corretta la valutazione del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito.
art. 345 c.p.c.
Richiamato per sostenere l'ammissibilità dell'eccezione; la Corte conferma la lettura della Corte territoriale sulla sua inammissibilità/contraddittorietà.
art. 2697 c.c.
Richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte esclude l'errore denunciato, ritenendo corretta la valutazione sulla riferibilità delle dichiarazioni alla ricorrente.
art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.
Indica i vizi dedotti nel ricorso per cassazione; la Corte li reputa manifestamente infondati.
art. 21 Cost.
La Corte ribadisce che la libertà di manifestazione del pensiero non scrimina espressioni che travalichino la critica continente e si traducano in insinuazioni o accuse illecite.
art. 595 c.p.
Richiamato in tema di diffamazione; la Corte conferma la natura diffamatoria delle espressioni contestate.
art. 51 c.p.
Richiamato quale possibile scriminante; la Corte ne esclude l'operatività nel caso concreto.
art. 10 della legge n. 848/55
Richiamato dalla ricorrente; non viene applicato in senso favorevole alla tesi difensiva, poiché prevale la qualificazione diffamatoria delle espressioni.
art. 380-bis c.p.c.
Indicato come base procedurale della proposta di definizione e della decisione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- In materia di diffamazione a mezzo stampa, la scriminante del diritto di critica non opera quando il contenuto delle dichiarazioni, valutato nel suo complesso, travalichi la continenza e si traduca in allusioni, insinuazioni o accuse di comportamenti illeciti.
- L'eccezione di carenza di legittimazione passiva può essere ritenuta incoerente e quindi infondata quando la parte, nel corso del giudizio, non abbia mai realmente negato la riferibilità a sé delle dichiarazioni contestate, ma abbia soltanto contestato il contesto o la qualificazione dell'episodio.
- Ai fini dell'imputazione della responsabilità per diffamazione, il giudice di merito può valorizzare la mancata prova che le dichiarazioni siano state rese in nome di un ente o di un'organizzazione, quando gli elementi del giudizio depongano per una riferibilità personale dell'autore.
- Il controllo di legittimità non consente di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando quest'ultimo abbia motivato in modo coerente e giuridicamente corretto sulla natura offensiva delle espressioni e sulla loro riconducibilità all'autore.
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