Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2019/627

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0627

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento definisce procedure uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in attuazione del regolamento (UE) 2017/625. Disciplina in modo dettagliato audit, ispezioni ante mortem e post mortem, bollatura sanitaria, controlli su latte e colostro, classificazione e monitoraggio delle zone per molluschi bivalvi vivi, controlli sui prodotti della pesca e, in via specifica, sulle carni di rettili. Introduce inoltre una disciplina di raccordo con numerosi atti UE in materia di igiene, residui, TSE, zoonosi e benessere animale, e modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 sopprimendo varie disposizioni ormai superate.

Stabilisce modalità pratiche uniformi per i controlli ufficiali su prodotti di origine animale destinati al consumo umano, con norme specifiche per carni fresche, latte e colostro, molluschi bivalvi vivi, prodotti della pesca e carni di rettili, e modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005.

Ambito di applicazione

Si applica ai controlli e alle altre azioni ufficiali eseguiti dalle autorità competenti degli Stati membri sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, nell’ambito del regolamento (UE) 2017/625 e del regolamento delegato (UE) 2019/624. Copre in particolare stabilimenti che trattano prodotti di origine animale, macelli, stabilimenti di lavorazione della selvaggina, aziende produttrici di latte e colostro, zone classificate di produzione e stabulazione di molluschi bivalvi vivi e operatori del settore dei prodotti della pesca. Talune disposizioni riguardano anche echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, mentre il titolo sui molluschi non si applica ai gasteropodi marini vivi e agli oloturoidei che non sono filtratori. Il regolamento si applica dal 14 dicembre 2019.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627: controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano

Il regolamento dà attuazione operativa al sistema dei controlli ufficiali introdotto dal regolamento (UE) 2017/625, sostituendo in larga parte le modalità applicative già previste dal regolamento (CE) n. 854/2004. La finalità è garantire un livello uniforme di tutela della salute umana e, ove pertinente, della salute e del benessere degli animali, con un approccio fondato sul rischio e coerente con i pareri scientifici EFSA richiamati nei considerando.

Contesto e finalità

Il testo evidenzia la necessità di continuità rispetto al quadro precedente e di transizione ordinata verso il nuovo regime dei controlli ufficiali. Vengono richiamati numerosi atti UE in materia di igiene alimentare, residui, zoonosi, TSE, benessere animale, sanità animale e controlli specifici su talune filiere, al fine di coordinare le verifiche ufficiali con l’intera legislazione alimentare e veterinaria dell’Unione.

Ambito generale e struttura del regolamento

L’articolo 1 delimita l’oggetto alle modalità pratiche uniformi per i controlli e le azioni ufficiali sulla produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Le norme si articolano per filiera o categoria di prodotto: audit e tracciabilità; carni fresche; latte, colostro e derivati; molluschi bivalvi vivi; prodotti della pesca; carni di rettili. L’articolo 2 fornisce un ampio apparato definitorio, indispensabile per l’applicazione uniforme del testo in tutti gli Stati membri.

Audit, buone prassi igieniche e HACCP

Gli articoli 3 e 4 impongono audit mirati a verificare l’effettiva applicazione, continua e corretta, delle buone prassi igieniche e delle procedure HACCP negli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale. Le autorità competenti devono valutare locali, attrezzature, igiene, personale, formazione, acqua, temperatura, parassiti e documentazione, oltre alla conformità ai criteri microbiologici e alle norme sui residui, contaminanti e pericoli fisici. La frequenza degli audit è legata al rischio, ai processi svolti e alla conformità storica dell’operatore; possono essere considerati sistemi privati o di terza parte, se documentati e verificabili.

Marchiatura di identificazione e progressi scientifici

L’articolo 5 richiede la verifica della marchiatura di identificazione in tutti gli stabilimenti riconosciuti. L’articolo 6 prevede che gli Stati membri informino Commissione e altri Stati membri dei progressi scientifici e tecnologici rilevanti ai fini dei controlli ufficiali, così da consentire eventuali ulteriori misure.

Carni fresche: controlli documentali, ante mortem e post mortem

Il nucleo del regolamento riguarda le carni fresche. Gli articoli 7-24 disciplinano le verifiche in macello e negli stabilimenti di lavorazione, con attenzione alle informazioni sulla catena alimentare, alla tracciabilità, alla salute e al benessere animale, ai residui e ai contaminanti. L’ispezione ante mortem è in linea di principio obbligatoria per tutti gli animali e deve svolgersi entro 24 ore dall’arrivo e non oltre 24 ore prima della macellazione; l’ispezione post mortem avviene immediatamente dopo la macellazione o, per la selvaggina, appena possibile all’arrivo nello stabilimento.

Criteri e modalità delle ispezioni

Per bovini, ovini, caprini, solipedi, suini, pollame, lagomorfi e selvaggina sono previste modalità differenziate di ispezione visiva, palpazione, incisione e, se necessario, campionamento e prove di laboratorio. Il regolamento dettaglia i controlli anatomici per ciascuna specie e fascia di età, con particolare attenzione a tubercolosi, brucellosi, cisticercosi, morva, TSE, trichine, salmonella e Campylobacter. In più punti il testo distingue tra controlli ordinari e ulteriori esami attivati quando emergano indizi di un possibile rischio per la salute umana o animale.

Deroghe per macelli a capacità limitata e piccole produzioni

L’articolo 13 consente, in casi specifici, di differire l’ispezione post mortem fino a 24 ore nei macelli o negli stabilimenti di lavorazione della selvaggina a capacità limitata. La deroga è subordinata a soglie quantitative annuali e alla presenza di strutture idonee per conservare carni e frattaglie fino all’esame; gli Stati membri possono innalzare le soglie, purché la produzione interessata resti sotto il 5 % del totale nazionale della categoria considerata e la deroga sia notificata secondo la direttiva (UE) 2015/1535.

Informazioni sulla catena alimentare e comunicazione degli esiti

Gli articoli 9, 10 e 39-42 disciplinano il flusso informativo tra azienda di provenienza, macello, veterinario ufficiale e autorità competenti. Il gestore del macello deve ottenere, verificare e valutare le informazioni sulla catena alimentare; se i dati mancano oltre 24 ore dall’arrivo, le carni devono essere dichiarate non idonee. Il veterinario ufficiale comunica gli esiti rilevanti all’azienda di provenienza, anche in altri Stati membri, e le autorità devono registrare i risultati nelle banche dati previste dalla normativa di settore. Se le informazioni sono fuorvianti o incompatibili con la situazione reale, sono possibili controlli aggiuntivi a spese del soggetto responsabile.

Benessere animale e misure correttive

L’articolo 38 impone il controllo della conformità alle norme UE e nazionali in materia di trasporto e macellazione degli animali. In caso di non conformità, l’articolo 44 prevede un approccio graduato: misure correttive immediate, possibili direttive operative, rallentamento o interruzione della produzione, oltre all’informazione di altre autorità competenti se necessario.

Non conformità delle carni fresche e casi di esclusione dal consumo umano

L’articolo 45 elenca in modo molto ampio le ipotesi in cui le carni fresche devono essere dichiarate non idonee al consumo umano, tra cui mancanza di ispezione ante o post mortem, morte prima della macellazione, malattie animali soggette a norme di polizia sanitaria, contaminazione fecale, superamento dei limiti per residui e contaminanti, materiale specifico a rischio, alterazioni organolettiche, cachessia, radioattività oltre i limiti, trattamenti illegali, corpo estraneo, presenza di pericoli specifici e altre situazioni di rischio sanitario. L’articolo 46 consente ulteriori misure immediate, compresa la riduzione della velocità di macellazione, se sono compromesse le buone prassi igieniche.

Bollatura sanitaria

L’articolo 48 disciplina il bollo sanitario delle carni idonee al consumo umano. Il bollo è ovale, con dimensioni minime predeterminate e contenuti obbligatori relativi al paese, al numero di riconoscimento del macello e, per gli stabilimenti UE, all’abbreviazione UE/CE pertinente. L’apposizione è sotto la supervisione del veterinario ufficiale e, per talune carni, può avvenire prima del risultato definitivo delle prove per trichine o TSE, purché sia garantita la tracciabilità e nessuna parte marchiata lasci il macello prima dell’esito negativo.

Latte crudo, colostro e prodotti lattiero-caseari

Gli articoli 49 e 50 stabiliscono verifiche sui requisiti sanitari e igienici delle aziende produttrici di latte e colostro e sui controlli dei prodotti. Le autorità verificano stato sanitario degli animali, assenza di sostanze vietate e rispetto dei limiti per residui, antiparassitari e contaminanti. Se la non conformità ai criteri di conta delle colonie e/o delle cellule somatiche non viene corretta entro tre mesi dalla prima segnalazione, la consegna può essere sospesa o sottoposta a condizioni di trattamento e uso; i metodi analitici sono definiti nell’allegato III, che disciplina anche la fosfatasi alcalina del latte vaccino pastorizzato.

Molluschi bivalvi vivi: classificazione, monitoraggio e chiusura delle zone

Il titolo V disciplina in modo dettagliato le zone classificate di produzione e stabulazione. Le autorità stabiliscono confini e classificazione in classe A, B o C, sulla base di indagini sanitarie e di un programma di monitoraggio rappresentativo. I limiti di E. coli sono fissati per ciascuna classe: 230 per 100 g nell’80 % dei campioni per la classe A, 4 600 per 100 g nel 90 % dei campioni per la classe B, e 46 000 per 100 g per la classe C. Sono previste regole per biotossine marine, plancton tossico, contaminanti chimici, chiusura delle aree non conformi e riapertura solo al ricorrere di condizioni rigorose, talora con due risultati consecutivi sotto soglia a distanza di almeno 48 ore.

Prodotti della pesca

Il titolo VI prevede controlli su sbarco, prima vendita, navi, stabilimenti, magazzini e trasporto. Gli esami comprendono freschezza, istamina, residui, contaminanti, microbiologia, parassiti e pesci/ prodotti velenosi. L’articolo 71 dispone la non idoneità al consumo umano in caso di non conformità organolettica, chimica, fisica o microbiologica, superamento dei limiti per contaminanti o biotossine, o presenza di rischi per la salute. L’allegato VI dettaglia anche i criteri sull’ABVT, con soglie differenziate per specie e una procedura di riferimento analitica.

Carni di rettili

L’articolo 73 estende ai rettili il sistema di ispezione ante e post mortem previsto per le carni fresche, equiparando un rettile a 0,5 unità di bestiame ai fini della deroga sui macelli a capacità limitata.

Modifiche al regolamento (CE) n. 2074/2005, entrata in vigore e applicazione

L’articolo 74 sopprime varie disposizioni del regolamento (CE) n. 2074/2005, trasferendo nel nuovo regolamento le pertinenti modalità di attuazione. L’articolo 75 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e l’applicazione dal 14 dicembre 2019, data coerente con l’abrogazione del regolamento (CE) n. 854/2004 da parte del regolamento (UE) 2017/625.

Disposizioni principali

Oggetto, base giuridica e definizioni

L’articolo 1 stabilisce modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli e delle azioni ufficiali sulla produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, tenendo conto dell’articolo 18, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) 2017/625 e del regolamento delegato (UE) 2019/624. L’articolo 2 contiene un ampio elenco di definizioni, rinviando in larga parte al regolamento (CE) n. 853/2004 e ad altri atti collegati (tra cui regolamenti su igiene, sicurezza alimentare, tracciabilità, TSE, benessere animale e sanità animale).

Audit su buone prassi igieniche e HACCP

Gli articoli 3 e 4 disciplinano gli audit negli stabilimenti: le autorità competenti verificano in permanenza l’applicazione delle buone prassi igieniche e delle procedure HACCP, con controllo di locali, attrezzature, igiene, formazione, lotta ai parassiti, acqua, temperatura e documentazione. La natura e frequenza degli audit dipendono dal rischio valutato, considerando salute umana e animale, benessere animale nei macelli, tipo di processi e precedenti conformità; possono inoltre essere considerate misure aggiuntive private o di terza parte, se documentate e tracciabili.

Marchiatura di identificazione e tracciabilità

L’articolo 5 impone la verifica della conformità alla marchiatura di identificazione prevista dal regolamento (CE) n. 853/2004 in tutti gli stabilimenti riconosciuti, oltre alla verifica delle prescrizioni di tracciabilità dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Controlli ufficiali sulle carni fresche

Gli articoli da 7 a 24 disciplinano i controlli sulle carni fresche: controlli specifici negli stabilimenti, valutazione delle informazioni sulla catena alimentare, ispezione ante mortem entro 24 ore dall’arrivo e meno di 24 ore prima della macellazione, ispezione post mortem immediata o, in taluni casi, differita fino a 24 ore. Sono previsti ulteriori esami, tra cui palpazione, incisione e prove di laboratorio quando necessari per individuare rischi sanitari, residui, contaminanti, malattie animali o non conformità ai criteri microbiologici. Sono inoltre disciplinate modalità differenziate per bovini, ovini, caprini, suini, solipedi, pollame, lagomorfi, selvaggina d’allevamento e selvaggina selvatica.

Deroghe per piccoli macelli e stabilimenti di selvaggina

L’articolo 13 consente, in condizioni specifiche, di ritardare l’ispezione post mortem fino a 24 ore in macelli o stabilimenti di lavorazione della selvaggina a capacità limitata, con soglie di meno di 1 000 unità di bestiame l’anno oppure meno di 150 000 capi di pollame, lagomorfi e selvaggina piccola l’anno. Sono previste soglie ulteriormente innalzabili, purché la produzione annua complessiva non superi il 5 % del quantitativo totale di carni fresche prodotte nello Stato membro per le categorie interessate; i tassi di conversione rinviano all’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1099/2009, con conversioni specifiche per ovini, caprini e piccoli cervidi e per altra selvaggina di grosse dimensioni.

Casi particolari e controlli per pericoli specifici

Gli articoli 29-37 disciplinano i controlli relativi a TSE, cisticercosi, trichine, morva, tubercolosi, brucellosi, salmonella, Campylobacter e prove di laboratorio. Sono stabiliti obblighi di controllo del materiale specifico a rischio, procedure per la verifica di residui chimici, contaminanti e malattie animali, e criteri di campionamento: ad esempio, almeno 49 campioni casuali annui per macello nei controlli su salmonella e Campylobacter, salvo riduzione per piccoli macelli in base al rischio.

Benessere degli animali, comunicazione degli esiti e misure correttive

Gli articoli 38-46 impongono il controllo della conformità alle norme su trasporto e macellazione degli animali, la registrazione e valutazione dei risultati, la comunicazione alle autorità e all’azienda di provenienza e l’adozione di misure in caso di non conformità. Sono previste misure specifiche in caso di informazioni sulla catena alimentare mancanti, fuorvianti o incompatibili con lo stato degli animali, nonché in caso di violazioni del benessere animale o delle buone prassi igieniche, fino alla riduzione della velocità di macellazione o all’interruzione della produzione.

Bollatura sanitaria delle carni

L’articolo 48 disciplina il bollo sanitario, applicabile solo alle categorie di carni previste e sotto la supervisione del veterinario ufficiale. L’allegato II stabilisce le caratteristiche tecniche del bollo ovale, di almeno 6,5 x 4,5 cm, con indicazione del paese, del numero di riconoscimento del macello e, per gli stabilimenti dell’Unione, dell’abbreviazione UE/CE prevista; sono fissate anche regole su dimensioni, inchiostro autorizzato e bollatura delle carni di selvaggina selvatica non scuoiata.

Latte crudo, colostro e prodotti lattiero-caseari

Gli articoli 49 e 50 prevedono controlli sulle aziende produttrici di latte e colostro e sui relativi prodotti, per verificare requisiti sanitari e igienici, lo stato sanitario degli animali e il rispetto dei limiti relativi a residui, antiparassitari e contaminanti. In caso di mancato adeguamento entro tre mesi dalla prima segnalazione di non conformità ai criteri sulla conta delle colonie o delle cellule somatiche, la consegna può essere sospesa o sottoposta a prescrizioni di trattamento/uso fino al ripristino della conformità. L’allegato III fissa i metodi di analisi per conta colonie, cellule somatiche e fosfatasi alcalina.

Molluschi bivalvi vivi e zone classificate

Gli articoli 51-66 disciplinano classificazione, monitoraggio e gestione delle zone di produzione e di stabulazione. Le zone sono classificate in classe A, B o C sulla base della contaminazione fecale e di indagini sanitarie, con limiti di E. coli fissati per ciascuna classe. Sono previsti programmi di monitoraggio, campionamenti regolari, controlli su plancton tossico, biotossine marine e contaminanti chimici, nonché regole di chiusura, riclassificazione e riapertura delle zone. L’allegato IV indica il metodo di riferimento per E. coli e l’allegato V i metodi per le biotossine marine.

Prodotti della pesca

Gli articoli 67-72 stabiliscono controlli ufficiali su sbarco, prima vendita, navi, stabilimenti a terra, magazzinaggio e trasporto dei prodotti della pesca. I controlli comprendono esami organolettici, indicatori di freschezza, istamina, residui e contaminanti, microbiologia, parassiti e prodotti velenosi; sono inoltre previste regole specifiche per prodotti trasferiti in paesi terzi e reintrodotti nell’Unione. L’articolo 71 elenca i casi in cui i prodotti della pesca sono dichiarati non idonei al consumo umano, inclusi superamenti dei limiti di contaminanti, biotossine o non conformità organolettiche e microbiologiche. L’allegato VI contiene le modalità pratiche e i metodi di analisi, incluso il parametro ABVT.

Carni di rettili

L’articolo 73 estende ai rettili le regole sulle ispezioni ante mortem e post mortem previste per le carni fresche; ai fini della deroga sulle soglie dei piccoli macelli, un rettile è considerato pari a 0,5 unità di bestiame.

Modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 e applicazione

L’articolo 74 sopprime numerose disposizioni del regolamento (CE) n. 2074/2005, accorpando nel presente regolamento le modalità di attuazione relative ai controlli ufficiali. L’articolo 75 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 14 dicembre 2019.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareigiene degli alimentisanità animalebenessere degli animalipesca e acquacoltura

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.