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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/409

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/409 del Consiglio, del 14 marzo 2019, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

Normativa europea32019R0409

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/409 modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, aggiungendo otto persone all'elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive. L'intervento è motivato dagli eventi del 25 novembre 2018 nello stretto di Kerch e nel Mar d'Azov, ritenuti lesivi dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Inserimento di otto persone nell'elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive ai sensi del regolamento (UE) n. 269/2014 in relazione alle azioni contro l'Ucraina nel Mar d'Azov e nello stretto di Kerch.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in ciascuno di essi. Incide sulle persone fisiche elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione, che vengono aggiunte all'elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive contenuto nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014. L'ambito materiale è quello delle misure restrittive dell'UE relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/409 del Consiglio: estensione dell’elenco delle persone soggette a misure restrittive contro le azioni che compromettono l’integrità territoriale dell’Ucraina

Il regolamento interviene nel quadro del regolamento (UE) n. 269/2014, che disciplina misure restrittive connesse ad azioni che minacciano o compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Il Consiglio, richiamando gli eventi del 25 novembre 2018 nello stretto di Kerch e nel Mar d’Azov, ritiene opportuno aggiornare l’elenco dei soggetti sanzionati aggiungendo otto persone.

Contesto e finalità

Il provvedimento si fonda sulla valutazione secondo cui l’intervento della Federazione russa contro navi e militari ucraini ha violato il diritto internazionale e contribuito a consolidare l’annessione illegale della Crimea. I considerando evidenziano che tali azioni hanno impedito l’accesso delle navi ucraine alla propria costa sul Mar d’Azov e hanno inciso sulla sicurezza dell’Ucraina.

Ambito di applicazione

Il regolamento di esecuzione è rivolto agli Stati membri dell’Unione, nei quali è direttamente applicabile senza necessità di recepimento. Sul piano sostanziale, non introduce un nuovo regime sanzionatorio autonomo, ma aggiorna l’elenco nominativo dei destinatari delle misure restrittive già previste dal regolamento (UE) n. 269/2014.

Contenuto normativo essenziale

L’articolo 1 dispone l’inserimento nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 delle persone elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione. Le iscrizioni riguardano otto soggetti identificati con generalità, funzione ricoperta e motivazione individuale, tutti collegati alle operazioni del 25 novembre 2018 contro navi ed equipaggi ucraini.

Le persone inserite nell’elenco sono:

  • Sergey Nikolayevich Stankevich;
  • Andrey Borisovich Shein;
  • Aleksey Mikhailovich Salyaev / Salyayev;
  • Andrei Shipitsin / Shypitsin;
  • Aleksey Vladimirovich Shatokhin / Oleksii Volodymyrovych Shatokhn;
  • Ruslan Alexandrovich Romashkin;
  • Sergey Alekseevich Shcherbakov;
  • Aleksandr Vladimirovich Dvornikov.

Per ciascuno di essi il regolamento indica il ruolo nel dispositivo militare o di frontiera russo e la partecipazione, diretta o di coordinamento, alle operazioni che hanno bloccato, speronato o sequestrato unità navali ucraine. La data di inserimento nell’elenco è indicata come 15.3.2019.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce l’entrata in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è qualificato espressamente come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Rilievo operativo per i professionisti

Per gli operatori economici e i consulenti, il provvedimento assume rilievo in quanto comporta l’estensione della lista dei soggetti soggetti a congelamento e alle altre misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 269/2014. In pratica, occorre verificare le liste sanzionatorie aggiornate e assicurare l’assenza di rapporti, disponibilità economiche o operazioni vietate nei confronti dei nuovi soggetti inseriti.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'elenco delle persone sanzionate

L'articolo 1 dispone che le persone indicate nell'allegato del regolamento di esecuzione siano aggiunte all'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014. Le nuove iscrizioni sono numerate da 176 a 183 e riguardano otto persone fisiche, ciascuna accompagnata da dati identificativi, motivi dell'inserimento e data di iscrizione pari al 15.3.2019.

Motivazione dell'inserimento

I considerando precisano che l'inserimento deriva dall'uso della forza da parte della Federazione russa il 25 novembre 2018, con detenzione di militari ucraini e confisca di navi nello stretto di Kerch. Tali condotte sono ritenute contrarie al diritto internazionale e lesive della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionalirelazioni con l'ucraina

Testo integrale

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