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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/413

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/413 della Commissione, del 14 marzo 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda i paesi terzi che si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0413

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro applicativo del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 in materia di sicurezza aerea, includendo il Regno Unito tra i paesi considerati equivalenti alle norme UE e coordinando il passaggio delle competenze dopo il recesso britannico. Stabilisce inoltre regole transitorie per il trasferimento agli altri Stati membri della responsabilità delle designazioni ACC3, RA3 e KC3 e per il riconoscimento dei validatori della sicurezza aerea UE approvati dal Regno Unito. Le modifiche riguardano anche gli elenchi dei paesi terzi equivalenti per varie aree della sicurezza aerea, compresi aeromobili, passeggeri, bagaglio, merci e posta.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per aggiornare l’elenco dei paesi terzi considerati equivalenti in materia di sicurezza dell’aviazione civile e disciplinare il trasferimento delle responsabilità connesse alle designazioni e ai validatori nel contesto del recesso del Regno Unito dall’UE.

Ambito di applicazione

Si applica alla sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione europea, in particolare alle misure di sicurezza riguardanti aeromobili, passeggeri e bagaglio a mano, bagaglio da stiva, merci e posta, nonché alle designazioni ACC3, RA3 e KC3 e ai validatori della sicurezza aerea UE. Rileva per gli Stati membri, per i paesi terzi e per gli altri paesi e territori elencati negli allegati modificati, con specifica attenzione al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dopo il suo recesso dall’Unione. Si applica dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE, salvo un eventuale accordo di recesso.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/413: aggiornamento dell’equivalenza in materia di sicurezza aerea e gestione transitoria del recesso del Regno Unito

Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998, che disciplina l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile. La finalità principale è duplice: da un lato aggiornare gli elenchi dei paesi terzi considerati equivalenti, includendo il Regno Unito; dall’altro disciplinare il passaggio di competenze e la continuità operativa dopo il recesso britannico dall’Unione.

Contesto normativo e finalità

Il provvedimento si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 300/2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile, e del regolamento (CE) n. 272/2009, che integra tali norme e attribuisce alla Commissione il compito di riconoscere l’equivalenza delle norme di sicurezza dei paesi terzi. La Commissione afferma di aver verificato che il Regno Unito mantenga standard equivalenti a quelli dell’Unione dopo il recesso e ritiene necessario predisporre disposizioni transitorie per il trasferimento delle responsabilità di designazione e di approvazione.

Ambito di applicazione

Le modifiche riguardano la sicurezza dell’aviazione civile, con riferimento a:

  • sicurezza degli aeromobili;
  • passeggeri e bagaglio a mano;
  • bagaglio da stiva;
  • merci e posta;
  • designazioni ACC3, RA3 e KC3;
  • validatori della sicurezza aerea UE.

Il regolamento si applica agli Stati membri e ai paesi terzi/territori indicati negli allegati modificati. Ha un rilievo specifico per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dopo il recesso dall’Unione, salvi eventuali effetti di un accordo di recesso.

Paesi terzi considerati equivalenti

Le appendici 3-B, 4-B, 5-A e 6-F del regolamento 2015/1998 sono sostituite o aggiornate. Per le diverse categorie di sicurezza aerea sono considerati equivalenti, in sintesi:

  • Canada;
  • Isole Fær Øer, per l’aeroporto di Vagar;
  • Groenlandia, per l’aeroporto di Kangerlussuaq;
  • Guernsey;
  • Isola di Man;
  • Jersey;
  • Montenegro;
  • Repubblica di Singapore, per l’aeroporto di Singapore Changi;
  • Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
  • Stati Uniti d’America.

Per il bagaglio da stiva è incluso anche lo Stato d’Israele, limitatamente all’aeroporto internazionale Ben Gurion. Per merci e posta, l’elenco riportato nell’appendice 6-F comprende Montenegro e Regno Unito.

Le appendici prevedono inoltre un meccanismo di vigilanza: se la Commissione dispone di informazioni secondo cui le norme applicate da un paese terzo o territorio non sono più equivalenti, essa informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri; lo stesso vale quando l’equivalenza viene ripristinata, anche mediante misure di compensazione.

Regole transitorie per le designazioni ACC3

Il punto 6.8.1.6 disciplina il trasferimento della responsabilità delle designazioni ACC3 rilasciate dal Regno Unito. In sostanza:

  • la responsabilità delle designazioni in essere passa allo Stato membro individuato nell’allegato del regolamento (CE) n. 748/2009, come modificato per il recesso del Regno Unito;
  • per i vettori non compresi in tale allegato, la responsabilità passa allo Stato membro individuato al punto 6.8.1.1, lettera c);
  • lo Stato membro competente può accordarsi con un altro Stato membro per il subentro nella responsabilità, informandone senza indugio la Commissione;
  • la Commissione informa l’autorità competente del Regno Unito sugli Stati membri che assumono la responsabilità delle designazioni ACC3;
  • il Regno Unito deve trasmettere allo Stato membro subentrante la documentazione necessaria, almeno la relazione di convalida completa, il programma di sicurezza e, se del caso, la tabella di marcia concordata con il vettore;
  • se tali obblighi sono rispettati, il trasferimento ha luogo il giorno del recesso;
  • le designazioni ACC3 dei vettori che operano esclusivamente verso il Regno Unito sono revocate;
  • le designazioni trasferite restano valide fino alla loro scadenza;
  • la Commissione facilita la transizione amministrativa, inclusa l’alimentazione della banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena logistica.

Regole transitorie per le designazioni RA3 e KC3

Il punto 6.8.4.10 prevede una disciplina analoga per le designazioni RA3 e KC3 rilasciate dal Regno Unito. Il trasferimento della responsabilità avviene secondo criteri legati alla struttura del soggetto designato:

  • per soggetti costituiti da filiale o società controllata di un operatore aereo, la responsabilità passa allo Stato membro individuato al punto 6.8.1.1;
  • per soggetti non direttamente collegati a un vettore aereo, la responsabilità passa allo Stato membro competente per il vettore nazionale o principale del paese terzo in cui opera il soggetto;
  • per gli altri casi, la responsabilità passa allo Stato membro competente per uno dei vettori aerei dell’Unione che operano dall’aeroporto interessato o, in alternativa, dall’aeroporto più vicino al sito del soggetto;
  • è possibile il trasferimento convenzionale della responsabilità a un altro Stato membro, con immediata informazione alla Commissione;
  • la Commissione informa il Regno Unito degli Stati membri subentranti;
  • il Regno Unito deve mettere a disposizione la documentazione di base, almeno la relazione completa di convalida e il programma di sicurezza;
  • il trasferimento opera dal giorno del recesso, se gli obblighi documentali sono rispettati;
  • le designazioni trasferite restano valide fino alla loro scadenza;
  • la Commissione facilita la transizione, anche mediante l’inserimento dei dati nella banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena logistica.

Validatori della sicurezza aerea UE approvati dal Regno Unito

Il nuovo punto 11.6.3.9 stabilisce che, dalla data del recesso del Regno Unito:

  • i validatori della sicurezza aerea UE approvati da tale Stato membro per convalide concernenti ACC3, RA3 e KC3 non sono più riconosciuti nell’Unione;
  • le convalide effettuate prima della data di recesso, comprese le relative relazioni di convalida UE già emesse, conservano validità ai fini delle designazioni.

Il punto 11.6.3.10 prevede tuttavia una possibilità di continuità:

  • gli interessati possono chiedere l’approvazione come validatori della sicurezza aerea UE presso un’autorità competente di uno Stato membro;
  • lo Stato membro richiedente deve ottenere dal Regno Unito la documentazione necessaria sulla precedente approvazione;
  • deve verificare il possesso dei requisiti dell’Unione previsti dal capitolo 11;
  • se i requisiti sono soddisfatti, può approvare il richiedente per una durata non superiore a quella dell’approvazione originaria rilasciata dal Regno Unito;
  • la Commissione deve essere informata immediatamente per l’inserimento nella banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena logistica.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione è differita al giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE, salvo eventuale accordo di recesso concluso ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, TUE. Trattandosi di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati del regolamento 2015/1998

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/413. Le modifiche aggiornano gli elenchi dei paesi terzi considerati equivalenti rispetto alle norme fondamentali comuni di sicurezza dell’aviazione civile.

Elenco dei paesi terzi equivalenti per aeromobili, passeggeri, bagaglio a mano, bagaglio da stiva, merci e posta

Le appendici 3-B, 4-B, 5-A e 6-F del regolamento 2015/1998 sono sostituite. Tra i paesi e territori considerati applicare norme equivalenti figurano Canada, Isole Fær Øer (aeroporto di Vagar), Groenlandia (aeroporto di Kangerlussuaq), Guernsey, Isola di Man, Jersey, Montenegro, Repubblica di Singapore (aeroporto di Singapore Changi), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Stati Uniti d’America; per il bagaglio da stiva è incluso anche lo Stato d’Israele (aeroporto internazionale Ben Gurion). Per le merci e la posta, l’elenco include Montenegro e Regno Unito.

Obbligo di informazione della Commissione in caso di mutamento dell’equivalenza

In ciascuna delle appendici aggiornate è previsto che la Commissione informi immediatamente le autorità competenti degli Stati membri se dispone di informazioni dalle quali risulti che le norme di sicurezza del paese terzo o territorio interessato non sono più equivalenti, nonché quando l’equivalenza sia stata ripristinata, anche mediante iniziative o misure di compensazione.

Trasferimento della responsabilità delle designazioni ACC3

Il nuovo punto 6.8.1.6 disciplina il trasferimento delle designazioni ACC3 rilasciate dal Regno Unito a seguito del recesso. La responsabilità passa allo Stato membro individuato nell’allegato del regolamento (CE) n. 748/2009, come modificato ai fini del recesso, oppure, per i vettori non compresi in tale allegato, allo Stato membro individuato al punto 6.8.1.1, lettera c). Gli Stati membri possono accordarsi per far assumere la responsabilità a un altro Stato membro, informandone la Commissione. Il Regno Unito deve trasmettere la documentazione necessaria; il trasferimento opera il giorno del recesso, le designazioni per vettori che operano esclusivamente verso il Regno Unito sono revocate e le designazioni trasferite restano valide fino alla scadenza originaria.

Trasferimento della responsabilità delle designazioni RA3 e KC3

Il nuovo punto 6.8.4.10 prevede il trasferimento della responsabilità delle designazioni RA3 e KC3 rilasciate dal Regno Unito. La competenza passa, a seconda del caso, allo Stato membro individuato al punto 6.8.1.1: per soggetti collegati a vettori aerei, allo Stato membro responsabile del vettore; per soggetti non collegati a vettori, allo Stato membro responsabile di un vettore aereo dell’Unione operante dall’aeroporto interessato o da quello più vicino. Anche qui è possibile un accordo tra Stati membri, con informazione immediata alla Commissione, che informa il Regno Unito. Il trasferimento richiede la trasmissione della documentazione di convalida e del programma di sicurezza e decorre dal giorno del recesso, con validità fino alla scadenza originaria delle designazioni trasferite.

Effetti sullo status dei validatori della sicurezza aerea UE approvati dal Regno Unito

Il nuovo punto 11.6.3.9 stabilisce che, dalla data del recesso del Regno Unito, i validatori della sicurezza aerea UE approvati da tale Stato membro per convalide relative ad ACC3, RA3 e KC3 non sono più riconosciuti nell’Unione. Restano tuttavia valide le convalide effettuate prima di tale data, comprese le relazioni di convalida UE già rilasciate.

Nuova approvazione dei validatori presso uno Stato membro

Il punto 11.6.3.10 consente agli interessati di richiedere l’approvazione come validatori della sicurezza aerea UE presso un’autorità competente di uno Stato membro. Lo Stato membro deve ottenere la documentazione dal Regno Unito, verificare il possesso dei requisiti UE e può approvare il richiedente per una durata non superiore a quella dell’approvazione originaria del Regno Unito. La Commissione deve essere informata immediatamente per l’inserimento nella banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena logistica.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE, salvi eventuali effetti di un accordo di recesso concluso ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, TUE. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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