Regolamento (UE) 2019/424
Regolamento (UE) 2019/424 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 617/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento fissa requisiti armonizzati di ecodesign per server e prodotti di archiviazione dati online, con obiettivi di riduzione dei consumi energetici e di miglioramento dell'efficienza delle risorse. Le specifiche coprono efficienza delle unità di alimentazione, consumi nello stato inattivo, efficienza allo stato attivo, smontabilità, cancellazione sicura dei dati e disponibilità del firmware. Il testo disciplina anche gli obblighi informativi dei fabbricanti, le modalità di misurazione e verifica, e modifica il regolamento (UE) n. 617/2013 per escludere i server informatici dal relativo ambito.
Specifiche di progettazione ecocompatibile per server e prodotti di archiviazione dati online, con modifica del regolamento (UE) n. 617/2013 sui computer.
Ambito di applicazione
Si applica all'immissione sul mercato e alla messa in funzione, nell'Unione, di server e prodotti di archiviazione dati online. Restano esclusi, tra gli altri, i server embedded, i server di piccole dimensioni ai sensi del regolamento (UE) n. 617/2013, i server con più di quattro socket, i server appliance, i server di grandi dimensioni, i server con tolleranza completa ai guasti, i server di rete, i prodotti di archiviazione dati di piccole dimensioni e quelli di grandi dimensioni. Talune prescrizioni si applicano solo a specifiche categorie, in particolare ai server con uno o due socket per processori; sono previste inoltre esclusioni per server e prodotti a corrente continua rispetto ad alcune specifiche su efficienza dell'unità di alimentazione e fattore di potenza.
Specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati online
Il regolamento attua la direttiva 2009/125/CE fissando requisiti armonizzati di ecodesign per server e prodotti di archiviazione dati online. La finalità è ridurre il consumo di energia durante l'uso e migliorare l'efficienza delle risorse, con particolare attenzione a riparabilità, riutilizzabilità, aggiornabilità e riciclabilità, in coerenza con l'approccio dell'economia circolare.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all'immissione sul mercato e alla messa in funzione di server e prodotti di archiviazione dati online nell'Unione. Restano fuori numerose categorie, tra cui server embedded, server di piccole dimensioni, server con più di quattro socket, server appliance, server di grandi dimensioni, server con tolleranza completa ai guasti, server di rete, prodotti di archiviazione dati di piccole dimensioni e prodotti di archiviazione dati di grandi dimensioni. Alcune prescrizioni valgono solo per i server con uno o due socket per processori, mentre per i server e i prodotti di archiviazione dati a corrente continua sono previste esclusioni specifiche da taluni requisiti sulle unità di alimentazione.
Definizioni rilevanti
L'articolo 2 e l'allegato I forniscono definizioni molto dettagliate, essenziali per individuare correttamente il perimetro applicativo. Sono definiti, tra gli altri, server, server appliance, server resiliente, server blade, server multinodo, server HPC, server con APA integrato o di espansione, prodotti di archiviazione dati, HDD, SSD, firmware, stato attivo e stato inattivo, efficienza allo stato attivo, potenza massima e cancellazione sicura dei dati. Il regolamento chiarisce anche nozioni tecniche come socket, memoria, scheda madre, canale DDR bufferizzato, unità di alimentazione monouscita o pluriuscita e famiglia di server.
Specifiche di progettazione ecocompatibile
Le specifiche sono fissate nell'allegato II. Dal 1o marzo 2020, per server e prodotti di archiviazione dati online, si applicano requisiti minimi di efficienza delle unità di alimentazione e di fattore di potenza. Per i server e i prodotti di archiviazione dati non a corrente continua, l'efficienza minima richiesta varia in funzione del carico nominale del 10 %, 20 %, 50 % e 100 %; il fattore di potenza minimo al 50 % di carico è pari a 0,90 per le unità pluriuscita e 0,95 per le unità monouscita nella prima fase, con inasprimento dal 1o gennaio 2023.
Sempre dal 1o marzo 2020, i fabbricanti devono garantire che le tecniche di giunzione, fissaggio o saldatura non impediscano lo smontaggio, ai fini di riparazione o riutilizzo, di componenti quali dispositivi di archiviazione dati, memoria, CPU, scheda madre, schede di espansione o grafiche, unità di alimentazione, alloggiamento e batterie, se presenti. Nello stesso momento deve essere resa disponibile una funzione di cancellazione sicura dei dati che consenta di cancellare i dati contenuti in tutti i dispositivi di archiviazione dati del prodotto.
Dal 1o marzo 2021 deve essere messa a disposizione, gratuitamente o a un costo equo, trasparente e non discriminatorio, la versione più recente del firmware a partire da due anni dopo l'immissione sul mercato del primo prodotto di un determinato modello e per almeno otto anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultimo prodotto del modello. Inoltre, l'ultimo aggiornamento di sicurezza del firmware deve essere disponibile gratuitamente dalla commercializzazione del modello fino ad almeno otto anni dopo l'ultima immissione sul mercato di quel modello.
Requisiti specifici per server con uno o due socket
Per i server con uno o due socket, esclusi server resilienti, HPC e con APA integrato, il regolamento fissa limiti al consumo di energia allo stato inattivo e requisiti di efficienza allo stato attivo. Il consumo allo stato inattivo (Pidle) non deve superare il valore calcolato con la formula Pbase + ΣPadd_i, dove la tolleranza di base dipende dal tipo di prodotto: 25 W per server a 1 socket, 38 W per server a 2 socket e 40 W per server blade o multinodo. A tali valori si aggiungono eventuali tolleranze per componenti specifici, come prestazioni della CPU, unità di alimentazione ridondanti, HDD o SSD, memoria supplementare, canali DDR bufferizzati aggiuntivi e dispositivi I/O aggiuntivi.
L'efficienza allo stato attivo (Effserver) deve essere almeno pari ai valori della tabella 5: 9,0 per server a 1 socket, 9,5 per server a 2 socket e 8,0 per server blade o multinodo. Il regolamento specifica anche la metodologia di calcolo, basata su ponderazioni per CPU, memoria e storage.
Obblighi informativi dei fabbricanti
Dal 1o marzo 2020, salvo i prodotti personalizzati e non fabbricati in serie, i fabbricanti, i mandatari e gli importatori devono mettere a disposizione nei manuali e sui siti web accessibili al pubblico una serie estesa di informazioni. Per i server, queste includono tipo di prodotto, identità del fabbricante, numero di modello, anno di fabbricazione, efficienza e fattore di potenza delle unità di alimentazione, potenza nominale di uscita, consumo allo stato inattivo, componenti che giustificano tolleranze aggiuntive, potenza massima, classe di condizione operativa, consumo al limite superiore della classe, efficienza e prestazioni allo stato attivo, informazioni sulla cancellazione sicura dei dati, combinazioni raccomandate per i server blade e, se del caso, elenco delle configurazioni della famiglia di server.
Per i prodotti di archiviazione dati online, gli obblighi informativi sono simili ma adattati al prodotto: tipo, fabbricante, numero di modello, anno di fabbricazione, efficienza e fattore di potenza dell'unità di alimentazione, classe di condizione operativa e informazioni sullo strumento di cancellazione dei dati. Le informazioni devono essere disponibili per almeno otto anni dopo l'ultima immissione sul mercato del modello.
Informazioni per terzi e documentazione tecnica
I fabbricanti, mandatari e importatori devono inoltre mettere gratuitamente a disposizione di soggetti terzi impegnati in manutenzione, riparazione, riutilizzo, riciclo e aggiornamento, previa registrazione, informazioni sui pesi indicativi di talune materie prime essenziali presenti in batterie o HDD e sulle operazioni di smontaggio necessarie, inclusi tipo di operazione, tecniche di fissaggio da sbloccare e strumenti necessari. La documentazione tecnica, ai fini della valutazione di conformità, deve contenere le informazioni richieste per i server e per i prodotti di archiviazione dati.
Misurazioni, calcoli e verifica di conformità
L'allegato III stabilisce che misurazioni e calcoli devono essere effettuati secondo norme armonizzate pubblicate o, in mancanza, con metodi affidabili, accurati e riproducibili. Sono previste regole specifiche per la prova dei server in configurazione singola o, se appartenenti a una famiglia, nelle configurazioni di prestazioni basse ed elevate. Il testo disciplina in modo dettagliato i criteri di prova per server blade, multinodo e con APA di espansione, oltre alla formula per il calcolo dell'efficienza complessiva.
L'allegato IV disciplina la procedura di verifica per la sorveglianza del mercato: se i valori dichiarati non sono coerenti con le misurazioni o non rispettano le specifiche, il modello e le sue configurazioni sono considerati non conformi. Le tolleranze di verifica sono tassative e non utilizzabili dal fabbricante per la dichiarazione dei valori. La tabella 7 fissa tolleranze massime del 2 % per l'efficienza dell'unità di alimentazione, del 10 % per fattore di potenza, consumo allo stato inattivo e potenza massima, nonché del 10 % per efficienza e prestazioni allo stato attivo.
Parametri di riferimento indicativi
L'allegato V contiene i parametri di riferimento indicativi relativi alle migliori tecnologie disponibili al 7 aprile 2019. Vengono riportati valori di riferimento per consumo allo stato inattivo, efficienza allo stato attivo e classe di condizione operativa per varie tipologie di server, nonché parametri di riferimento per l'efficienza delle unità di alimentazione in funzione della potenza nominale.
Modifica del regolamento (UE) n. 617/2013
L'articolo 9 aggiorna il regolamento (UE) n. 617/2013 sui computer, eliminando i server informatici dal relativo ambito applicativo per evitare sovrapposizioni con il nuovo regolamento. Vengono conseguentemente riscritte alcune disposizioni definitorie e l'articolo relativo alle specifiche ecodesign, oltre alla procedura di verifica. Le modifiche si applicano dal 1o marzo 2020.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto, ambito e esclusioni
L'articolo 1 stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile relative all'immissione sul mercato e alla messa in funzione di server e prodotti di archiviazione dati online. Sono escluse diverse categorie di prodotto, tra cui server embedded, server di piccole dimensioni, server con più di quattro socket, server appliance, server di grandi dimensioni, server con tolleranza completa ai guasti, server di rete e prodotti di archiviazione dati di piccole o grandi dimensioni.
Definizioni rilevanti
L'articolo 2 e l'allegato I definiscono in modo puntuale server, server appliance, server resiliente, server blade, server multinodo, server HPC, server con APA integrato o di espansione, prodotti e dispositivi di archiviazione dati, HDD, SSD, stato attivo e inattivo, efficienza allo stato attivo, potenza massima, firmware e cancellazione sicura dei dati. Le definizioni servono a delimitare con precisione i modelli soggetti alle specifiche e alle prove di conformità.
Specifiche ecodesign e calendario di applicazione
L'articolo 3 rinvia all'allegato II per le specifiche di progettazione ecocompatibile e all'allegato III per misurazioni e calcoli. Dal 1o marzo 2020 si applicano numerose prescrizioni su efficienza delle unità di alimentazione, fattore di potenza, smontabilità dei componenti, cancellazione sicura dei dati e, per i server con uno o due socket, limiti su consumo allo stato inattivo ed efficienza allo stato attivo. Dal 1o marzo 2021 deve essere resa disponibile la versione più recente del firmware per almeno otto anni; dal 1o gennaio 2023 si alzano i livelli minimi di efficienza delle unità di alimentazione.
Valutazione di conformità e documentazione tecnica
L'articolo 4 prevede come procedure di valutazione della conformità il controllo interno della progettazione dell'allegato IV della direttiva 2009/125/CE oppure il sistema di gestione dell'allegato V. La documentazione tecnica deve contenere le informazioni richieste dall'allegato II, punto 3.4.
Sorveglianza del mercato e verifica
L'articolo 5 impone agli Stati membri di applicare, ai fini della sorveglianza del mercato, la procedura di verifica dell'allegato IV. Le tolleranze di verifica sono esclusive e non possono essere usate dal fabbricante o dall'importatore per dichiarare prestazioni migliori o per la documentazione tecnica.
Divieto di elusione
L'articolo 6 vieta l'immissione sul mercato di prodotti progettati per riconoscere la prova e reagire alterando le prestazioni durante i test al fine di ottenere risultati più favorevoli rispetto ai parametri dichiarati.
Parametri di riferimento indicativi
L'articolo 7 rinvia all'allegato V, che individua i parametri di riferimento indicativi relativi alle migliori tecnologie disponibili sul mercato al 7 aprile 2019 per server, unità di alimentazione e prodotti di archiviazione dati.
Riesame
L'articolo 8 impone alla Commissione di valutare il regolamento e presentare i risultati, con eventuale proposta di revisione, entro marzo 2022. Il riesame deve considerare l'aggiornamento delle specifiche sull'efficienza, delle definizioni e dell'ambito di applicazione, nonché ulteriori requisiti su efficienza dei materiali, materie prime essenziali, server appliance, server di grandi dimensioni, server con tolleranza completa ai guasti, server di rete, server HPC, server con APA integrato e prodotti di archiviazione dati.
Modifica del regolamento (UE) n. 617/2013
L'articolo 9 modifica il regolamento (UE) n. 617/2013 sui computer: riscrive l'oggetto, sopprime alcune parti dell'ambito di applicazione e alcune definizioni, aggiorna la definizione di alimentatore interno, sostituisce l'articolo 3 sulle specifiche ecodesign e adegua le regole di verifica. Le modifiche si applicano dal 1o marzo 2020.
Entrata in vigore
L'articolo 10 stabilisce l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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