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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/414

Regolamento (UE) 2019/414 della Commissione, del 14 marzo 2019, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco 2020 delle variabili target secondarie relative al sovraindebitamento, ai consumi, alla ricchezza e al lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0414

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, per il modulo EU-SILC 2020, l’elenco delle variabili target secondarie e dei rispettivi codici identificativi relative a sovraindebitamento, consumi, ricchezza e lavoro. Esso completa il quadro del regolamento (CE) n. 1177/2003, che impone l’adozione annuale di misure di esecuzione per definire le variabili da includere nella componente trasversale. L’allegato specifica unità di rilevazione, modalità di raccolta, periodi di riferimento e contenuto informativo delle singole variabili. Le disposizioni hanno efficacia diretta negli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Definizione dell’elenco 2020 delle variabili target secondarie del modulo EU-SILC su sovraindebitamento, consumi, ricchezza e lavoro.

Ambito di applicazione

Si applica alla componente trasversale delle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) nell’ambito del modulo di indagine 2020. Vincola gli Stati membri nella rilevazione e trasmissione a Eurostat delle variabili target secondarie indicate nell’allegato, sia a livello familiare sia individuale, per i membri della famiglia o i rispondenti selezionati di età pari o superiore a 16 anni. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE. Non disciplina soggetti privati in via diretta, ma gli obblighi statistici delle autorità competenti nazionali.

Elenco 2020 delle variabili target secondarie EU-SILC su sovraindebitamento, consumi, ricchezza e lavoro

Il regolamento attua il quadro EU-SILC previsto dal regolamento (CE) n. 1177/2003, che richiede l’adozione annuale di misure di esecuzione per definire le variabili e le tematiche target secondarie della componente trasversale. L’obiettivo è assicurare la disponibilità di dati comparabili e tempestivi, a livello nazionale e dell’Unione, sul reddito e sulle condizioni di vita, con particolare attenzione al sovraindebitamento, ai consumi, alla ricchezza e al lavoro.

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1177/2003. La finalità è quella di precisare, per il modulo 2020, l’elenco delle variabili target secondarie e i relativi codici identificativi da includere nella componente trasversale di EU-SILC.

Ambito soggettivo e modalità di rilevazione

Le informazioni devono riguardare tutti i membri attuali della famiglia o, se del caso, tutti i rispondenti selezionati di età pari o superiore a 16 anni. Le variabili a livello individuale sono raccolte mediante intervista personale; quelle a livello di famiglia tramite intervista personale del rispondente della famiglia. In via eccezionale sono ammesse interviste proxy per persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere, e i dati possono essere ricavati anche da registri.

Periodi di riferimento

L’allegato distingue diversi periodi di riferimento a seconda della variabile:

  • periodo di riferimento attuale per le variabili sul sovraindebitamento, con eccezione di due voci specifiche;
  • 12 mesi precedenti per il ritardato pagamento delle fatture non relative all’abitazione;
  • mese precedente per l’importo dovuto sui prestiti e per le variabili sui consumi;
  • periodo di riferimento attuale per le variabili sulla ricchezza;
  • periodo di riferimento attuale per la variabile sul lavoro relativa all’occupazione nel settore pubblico/privato;
  • periodo di riferimento del reddito per i mesi in cui si è svolta un’attività lavorativa qualsiasi;
  • periodo di disoccupazione nel periodo di riferimento del reddito per la registrazione della disoccupazione.

Trasmissione dei dati

Le variabili target secondarie devono essere trasmesse alla Commissione (Eurostat) nei file dei dati sulle famiglie (H) e dei dati personali (P), dopo le variabili target primarie. Il regolamento disciplina quindi anche l’ordine e il canale di trasmissione statistica verso Eurostat.

Contenuto del modulo 2020: sovraindebitamento

Per il sovraindebitamento l’allegato prevede, tra l’altro, variabili su:

  • ritardato pagamento di fatture non relative all’abitazione;
  • numero di prestiti diversi dai mutui per l’acquisto dell’abitazione principale;
  • finalità dei prestiti;
  • fonte dei prestiti;
  • importo dovuto il mese precedente sui prestiti.

Per molte di queste voci sono previste codifiche di validità, non compilazione e non pertinenza, con indicazioni specifiche nei casi in cui non vi siano prestiti o il modulo non sia applicabile all’anno di riferimento.

Contenuto del modulo 2020: consumi

La sezione consumi riguarda i pasti consumati a casa, i pasti o bevande consumati fuori casa, i trasporti pubblici, i trasporti con mezzi privati e la situazione dei risparmi in un mese rappresentativo. Le variabili sono formulate in termini di importo o di categoria di risposta e sono corredate da variabili di controllo per distinguere tra dato compilato, non compilato e non pertinente.

Contenuto del modulo 2020: ricchezza

Le variabili sulla ricchezza comprendono il valore dell’abitazione principale, il totale ancora da rimborsare sul mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, il possesso di beni immobili diversi dall’abitazione principale e la capacità di mantenere lo stesso tenore di vita ricorrendo ai risparmi. Il testo segnala che il dato sul residuo mutuo è facoltativo e prevede casi di non pertinenza, ad esempio per chi non è proprietario o non ha mutuo.

Contenuto del modulo 2020: lavoro

Le variabili di lavoro riguardano l’occupazione nel settore pubblico o privato, i mesi in cui si è esercitata un’attività lavorativa qualsiasi e la registrazione della disoccupazione. L’allegato definisce le possibili risposte e i relativi codici, inclusi i casi in cui il rispondente non è selezionato o la variabile non è pertinente.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e funzione nell’ambito EU-SILC

L’articolo 1 rinvia all’allegato, che contiene l’elenco delle variabili target secondarie e dei codici identificativi del modulo 2020 su sovraindebitamento, consumi, ricchezza e lavoro, parte integrante della componente trasversale EU-SILC.

Base giuridica e natura esecutiva

Il regolamento è adottato in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1177/2003, che richiede l’adozione annuale delle misure di esecuzione per determinare le variabili e le tematiche target secondarie.

Unità di rilevazione e modalità di raccolta

Per le variabili individuali le informazioni sono raccolte mediante intervista personale di tutti i membri attuali della famiglia o, se del caso, di tutti i rispondenti selezionati di età pari o superiore a 16 anni. Per le variabili familiari la rilevazione avviene tramite intervista personale del rispondente della famiglia. Sono ammesse, in via eccezionale, interviste proxy per persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere, e i dati possono essere ottenuti da registri.

Periodi di riferimento delle variabili

L’allegato distingue tra periodo di riferimento attuale, mese precedente, 12 mesi precedenti, periodo di riferimento del reddito e periodo di disoccupazione nel periodo di riferimento del reddito, a seconda della variabile. In particolare, alcune variabili sul sovraindebitamento, sulla ricchezza e sul lavoro fanno riferimento al periodo attuale; quelle sui consumi al mese precedente; specifiche eccezioni sono previste per il ritardato pagamento di fatture non relative all’abitazione e per l’importo dovuto sui prestiti nel mese precedente.

Trasmissione dei dati a Eurostat

Le variabili target secondarie devono essere trasmesse alla Commissione (Eurostat) nei file dei dati sulle famiglie (H) e dei dati personali (P), dopo le variabili target primarie.

Contenuto del modulo 2020: sovraindebitamento

Sono previste variabili su ritardato pagamento di fatture non relative all’abitazione, numero di prestiti diversi dai mutui per l’abitazione principale, finalità dei prestiti, fonti dei prestiti e importo dovuto il mese precedente sui prestiti. Per ciascuna variabile sono indicati codici di compilazione/non compilazione e casi di non pertinenza, con rinvii a condizioni come l’assenza di prestiti o la non pertinenza dell’anno di indagine.

Contenuto del modulo 2020: consumi

Sono incluse variabili su pasti consumati a casa, pasti o bevande consumati fuori casa, trasporti pubblici, trasporti con mezzi privati e situazione di risparmio in un mese rappresentativo, con importi o modalità codificate e relative variabili di controllo (fille flag) per compilazione, non compilazione e non pertinenza.

Contenuto del modulo 2020: ricchezza

Sono previste variabili sul valore dell’abitazione principale, sul totale ancora da rimborsare del mutuo sull’abitazione principale, sul possesso di beni immobili diversi dall’abitazione principale e sulla capacità di mantenere lo stesso tenore di vita ricorrendo ai risparmi. Alcune variabili sono facoltative o non pertinenti per chi non è proprietario o non ha mutuo.

Contenuto del modulo 2020: lavoro

Le variabili riguardano l’occupazione nel settore pubblico/privato, i mesi in cui si è esercitata un’attività lavorativa qualsiasi e la registrazione della disoccupazione. L’allegato definisce le categorie di risposta e i casi di non pertinenza o di rispondente non selezionato.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiestatisticapolitica socialereddito e condizioni di vitamercato del lavoro

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