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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/412

Regolamento (UE) 2019/412 della Commissione, del 14 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i principi contabili internazionali (IAS) 12 e 23 e gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 3 e 11 (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0412

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il corpus IFRS adottato nell'Unione europea inserendo le modifiche del Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2015-2017. Gli interventi incidono su IAS 12, IAS 23, IFRS 3 e IFRS 11, chiarendo o correggendo il trattamento contabile di alcuni casi specifici. Le modifiche si applicano, in linea generale, dagli esercizi con inizio dal 1o gennaio 2019, con possibilità di applicazione anticipata per alcune di esse.

Modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 per recepire alcuni miglioramenti annuali agli IFRS 2015-2017 relativi a IAS 12, IAS 23, IFRS 3 e IFRS 11.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese che redigono il bilancio secondo gli IFRS nell'Unione europea, in quanto modifica i principi contabili internazionali incorporati nel regolamento (CE) n. 1126/2008. Le modifiche riguardano in particolare la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali, degli accordi a controllo congiunto, delle imposte sui dividendi e degli oneri finanziari capitalizzabili. L'applicazione è obbligatoria per gli esercizi che iniziano il 1o gennaio 2019 o successivamente; per alcune modifiche è ammessa l'applicazione anticipata con obbligo di indicazione in nota.

Regolamento (UE) 2019/412 della Commissione: modifiche a IAS 12, IAS 23, IFRS 3 e IFRS 11

Il regolamento aggiorna il regolamento (CE) n. 1126/2008, che incorpora nell'ordinamento dell'Unione i principi contabili internazionali adottati ai fini del bilancio consolidato e d'esercizio. L'intervento recepisce il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2015-2017 pubblicato dallo IASB nel dicembre 2017, con finalità di chiarimento e di eliminazione di incoerenze non urgenti.

Contesto e base giuridica

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1606/2002, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, quale base per l'adozione e l'aggiornamento dei principi contabili internazionali nell'Unione. Dopo consultazione dell'EFRAG, la Commissione conclude che le modifiche a IAS 12, IAS 23, IFRS 3 e IFRS 11 soddisfano i criteri di adozione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

Oggetto della modifica normativa

L'articolo 1 dispone la modifica di quattro standard:

  • IAS 12 Imposte sul reddito;
  • IAS 23 Oneri finanziari;
  • IFRS 3 Aggregazioni aziendali;
  • IFRS 11 Accordi a controllo congiunto. Tali interventi sono contenuti nell'allegato al regolamento e sostituiscono o integrano specifici paragrafi degli standard.

IFRS 3: aggregazioni aziendali realizzate in più fasi

Il nuovo paragrafo 42A chiarisce che, quando una parte di un accordo a controllo congiunto acquisisce il controllo di un'attività aziendale che è anche un'attività a controllo congiunto, e prima dell'acquisizione aveva diritti sulle attività e obbligazioni per le passività relative a tale attività, l'operazione va trattata come aggregazione aziendale realizzata in più fasi. In tal caso l'acquirente deve ricalcolare l'interessenza detenuta in precedenza secondo le regole del paragrafo 42.

Il paragrafo 64O disciplina l'entrata in applicazione: le modifiche si applicano alle aggregazioni aziendali con data di acquisizione coincidente con o successiva all'inizio del primo esercizio che decorre dal 1o gennaio 2019; è ammessa l'applicazione anticipata, che deve essere indicata.

IFRS 11: acquisizione successiva del controllo congiunto

Il nuovo paragrafo B33CA stabilisce che una parte che partecipava a un'attività a controllo congiunto senza detenerne il controllo congiunto può successivamente ottenerlo su un'attività aziendale; in questo caso non deve ricalcolare le interessenze detenute in precedenza nell'attività a controllo congiunto.

Il paragrafo C1AB prevede che la modifica si applichi alle operazioni in cui il controllo congiunto è ottenuto all'inizio o dopo l'inizio del primo esercizio con decorrenza il 1o gennaio 2019 o successiva. Anche qui è consentita l'applicazione anticipata, con obbligo di informativa.

IAS 12: trattamento fiscale dei dividendi

L'IAS 12 viene modificato mediante l'aggiunta del paragrafo 57A, l'eliminazione del paragrafo 52B e l'adeguamento del titolo di un esempio illustrativo. La nuova regola impone di rilevare gli effetti fiscali dei dividendi, ai fini delle imposte sul reddito, nel momento in cui si rileva la passività per il dividendo da pagare. La collocazione contabile di tali effetti segue quella delle transazioni o eventi originari che hanno generato gli utili distribuibili: utile o perdita, altre componenti di conto economico complessivo oppure patrimonio netto.

Il paragrafo 98I stabilisce che la modifica si applica ai bilanci degli esercizi che iniziano il 1o gennaio 2019 o successivamente. È ammessa l'applicazione anticipata; in tal caso l'entità deve darne indicazione. Alla prima applicazione, la modifica si applica agli effetti fiscali dei dividendi rilevati all'inizio del primo esercizio comparativo o successivamente.

IAS 23: calcolo degli oneri finanziari capitalizzabili

La modifica all'IAS 23 interviene sul paragrafo 14 e aggiunge i paragrafi 28A e 29D. Il testo chiarisce il metodo di determinazione degli oneri finanziari capitalizzabili quando l'entità si indebita in modo generico per ottenere un bene che giustifica la capitalizzazione: si applica un tasso di capitalizzazione alle spese sostenute per quel bene, calcolato come media ponderata degli oneri finanziari relativi a tutti i finanziamenti in essere durante l'esercizio.

Devono essere esclusi dal calcolo gli oneri finanziari dei finanziamenti ottenuti specificamente per acquisire il bene fino a quando sostanzialmente tutte le operazioni necessarie per predisporlo all'uso previsto o alla vendita sono completate. Inoltre, l'importo capitalizzato in un esercizio non può superare gli oneri finanziari effettivamente sostenuti in quell'esercizio.

Il paragrafo 28A prevede che la modifica si applichi agli oneri finanziari sostenuti a partire dalla data di inizio dell'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta la modifica. Il paragrafo 29D dispone che, per i bilanci degli esercizi con inizio il 1o gennaio 2019 o successivamente, l'applicazione è obbligatoria, con facoltà di applicazione anticipata e obbligo di indicarla.

Entrata in vigore ed efficacia diretta

Ai sensi dell'articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica degli IFRS recepiti nel regolamento (CE) n. 1126/2008

L'articolo 1 modifica IAS 12 Imposte sul reddito, IAS 23 Oneri finanziari, IFRS 3 Aggregazioni aziendali e IFRS 11 Accordi a controllo congiunto secondo il testo riportato nell'allegato.

Applicazione temporale

Ai sensi dell'articolo 2, le imprese applicano le modifiche al più tardi a partire dal primo esercizio finanziario che comincia il 1o gennaio 2019 o successivamente. Nell'allegato sono previste specifiche disposizioni transitorie e la possibilità di applicazione anticipata per alcune modifiche, con obbligo di informativa.

IFRS 3: aggregazioni aziendali in più fasi da accordi a controllo congiunto

È introdotto il paragrafo 42A: se una parte di un accordo a controllo congiunto acquisisce il controllo di un'attività aziendale che è una attività a controllo congiunto, e prima dell'acquisizione aveva diritti sulle attività e obbligazioni per le passività, l'operazione è qualificata come aggregazione aziendale realizzata in più fasi. L'acquirente deve ricalcolare l'interessenza precedentemente detenuta secondo il paragrafo 42. Il paragrafo 64O stabilisce l'applicazione alle acquisizioni con data di acquisizione dall'inizio del primo esercizio con decorrenza il 1o gennaio 2019 o successiva; è consentita l'applicazione anticipata con indicazione in bilancio.

IFRS 11: ottenimento del controllo congiunto

È introdotto il paragrafo B33CA: una parte che partecipava a un'attività a controllo congiunto senza detenerne il controllo congiunto e che ottiene successivamente il controllo congiunto di un'attività aziendale non ricalcola le interessenze precedentemente detenute nell'attività a controllo congiunto. Il paragrafo C1AB prevede l'applicazione alle operazioni in cui il controllo congiunto è ottenuto all'inizio o dopo l'inizio del primo esercizio con decorrenza il 1o gennaio 2019 o successiva, con facoltà di applicazione anticipata e relativa informativa.

IAS 12: imposte sui dividendi

Sono aggiunti i paragrafi 57A e 98I, è eliminato il paragrafo 52B e viene modificato il titolo dell'esempio seguente al paragrafo 52B. L'entità deve rilevare gli effetti fiscali dei dividendi, ai fini delle imposte sul reddito, nel momento in cui rileva la passività per il dividendo da pagare; tali effetti sono rilevati nell'utile o perdita, nelle altre componenti di conto economico complessivo o nel patrimonio netto, a seconda della rilevazione originaria delle transazioni o eventi che hanno generato gli utili distribuibili. Le modifiche si applicano ai bilanci degli esercizi con inizio il 1o gennaio 2019 o successivamente; è ammessa l'applicazione anticipata con indicazione e, alla prima applicazione, esse si applicano agli effetti fiscali dei dividendi rilevati all'inizio del primo esercizio comparativo o successivamente.

IAS 23: tasso di capitalizzazione degli oneri finanziari

È modificato il paragrafo 14 e sono aggiunti i paragrafi 28A e 29D. Quando un'entità si indebita genericamente e utilizza i finanziamenti per ottenere un bene che giustifica capitalizzazione, gli oneri finanziari capitalizzabili si determinano applicando un tasso di capitalizzazione alle spese sostenute per quel bene; il tasso corrisponde alla media ponderata degli oneri finanziari relativi a tutti i finanziamenti in essere durante l'esercizio, esclusi quelli ottenuti specificamente per acquisire il bene fino al completamento sostanziale delle operazioni necessarie. La capitalizzazione di un esercizio non può eccedere gli oneri finanziari sostenuti in quell'esercizio. Le modifiche si applicano agli oneri finanziari sostenuti a partire dall'inizio dell'esercizio in cui sono applicate per la prima volta; per i bilanci degli esercizi con inizio il 1o gennaio 2019 o successivamente è ammessa l'applicazione anticipata.

Come è indicizzato

Materiecontabilità e bilancioprincipi contabili internazionaliimposte sul redditoaggregazioni aziendaliaccordi a controllo congiunto

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