Cassazione Penale, Ordinanza n. 34513/2026 del 25/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il motivo è stato ritenuto non deducibile perché reiterava doglianze d’appello già affrontate con argomentazioni logiche e giuridiche e mirava a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 9 ottobre 2025 della Corte d’appello di Reggio Calabria, che aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado, dichiarando prescritto il reato contestato al capo B) e confermando la responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Con il ricorso ha dedotto vizio di motivazione quanto all’accertamento dell’esercizio in fatto di funzioni gestorie. La Corte ha rilevato che la censura riproponeva questioni già sollevate in appello e puntualmente disattese e chiedeva, in sostanza, una diversa lettura dei dati processuali e una nuova valutazione della rilevanza o attendibilità delle prove.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sostituire la valutazione delle risultanze processuali compiuta dai giudici di merito con una diversa lettura dei dati o con un differente giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova.
- È inammissibile la censura motivazionale che ripropone questioni già dedotte in appello e puntualmente disattese, quando si risolve nella richiesta di rivalutare il materiale processuale o di confrontare la motivazione impugnata con modelli alternativi di ragionamento.
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