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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02555/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato, in violazione dell'art. 613, comma 1, primo periodo, c.p.p., che richiede la sottoscrizione dell'atto da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il soggetto condannato ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro un'ordinanza del tribunale di sorveglianza di data 7 giugno 2024. Dal testo emerge che il ricorso non è stato sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto per gli atti di legittimità. La Corte rileva quindi una causa di inammissibilità di natura formale, indipendente dal merito delle doglianze, e dispone la declaratoria di inammissibilità con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, primo periodo, c.p.p.

    "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione"

    Il ricorso per cassazione, così come memorie e motivi nuovi, è inammissibile se sottoscritto personalmente dal condannato e non da un difensore abilitato all'albo speciale della Corte di cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità penale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La proposizione personale del ricorso da parte del condannato integra una causa di inammissibilità processuale che impedisce l'esame del merito.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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