Ordinanza n. 9949/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana emesso dalla Prefettura di Brescia (-OMISSIS-A.IV^bis/CITT);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego prefettizio della concessione della cittadinanza italiana per matrimonio, fondato su una condanna penale per furto aggravato
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva originariamente impugnato davanti al Tribunale ordinario di Brescia il diniego della cittadinanza italiana per matrimonio, adottato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91/1992 e motivato dalla condanna penale del 2002 per furto aggravato, nonché dal riferimento a una notizia di reato per percosse e minaccia. Il Tribunale ordinario aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, ritenendo che il diniego fosse riconducibile anche a motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Riassunto il giudizio davanti al TAR, il ricorrente reiterava le censure originarie. Il Ministero sosteneva invece che il provvedimento fosse fondato esclusivamente sulla causa automaticamente ostativa prevista dall'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 91/1992, senza alcuna valutazione discrezionale di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica ai sensi della lett. c). Il TAR, acquisito il provvedimento impugnato, ha rilevato d'ufficio il possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la necessità di sollevare conflitto negativo di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la controversia appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario. Ha osservato che, nelle controversie sull'acquisto della cittadinanza per matrimonio, il coniuge straniero è titolare di un diritto soggettivo, che si affievolisce a interesse legittimo soltanto quando l'amministrazione eserciti il potere discrezionale di valutare comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, previsti dall'art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992. Nel caso concreto il decreto prefettizio richiamava esclusivamente la condanna per furto aggravato, riconducibile alla causa preclusiva oggettiva di cui alla lett. b), e non conteneva alcun riferimento a motivi di sicurezza della Repubblica. Anche l'indicazione, contenuta nel decreto, del giudice ordinario quale giudice competente corroborava tale conclusione. Poiché il Tribunale ordinario di Brescia aveva precedentemente declinato la giurisdizione, il TAR ha sollevato d'ufficio il conflitto negativo di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, sospendendo il giudizio nelle more della decisione ai sensi dell'art. 367, comma 1, c.p.c., richiamato dall'art. 10 c.p.a. L'ordinanza non definisce nel merito la domanda di annullamento del diniego.
Norme richiamate
art. 5 l. n. 91/1992
...istanza di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio...
Disciplina l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio.
art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 91/1992
la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione
Prevede una causa preclusiva oggettiva al conferimento della cittadinanza per matrimonio, distinta dalla valutazione discrezionale dei motivi di sicurezza della Repubblica.
art. 6, comma 1, lett. c), l. n. 91/1992
la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
È l'unica causa preclusiva che implica l'esercizio di un potere discrezionale amministrativo e determina l'affievolimento del diritto soggettivo a interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.
art. 11, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di sollevare d'ufficio il conflitto di giurisdizione, purché ciò avvenga tempestivamente alla prima udienza utile.
art. 59, comma 3, l. n. 69/2009
Costituisce, insieme all'art. 11, comma 3, c.p.a., la base normativa per il sollevamento d'ufficio del conflitto negativo di giurisdizione.
art. 367, comma 1, c.p.c.
Imponendo la sospensione del giudizio nelle more della decisione sul conflitto, è applicato dal TAR in forza del richiamo dell'art. 10 c.p.a.
art. 10 c.p.a.
Richiama la disciplina processuale civile rilevante per la sospensione del giudizio in relazione al conflitto di giurisdizione.
Massime di principio
- Nelle controversie relative all'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio, la posizione del coniuge straniero è di regola un diritto soggettivo e la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando il diniego sia fondato sulla mancanza di requisiti oggettivi o su cause preclusive automatiche previste dall'art. 6 della legge n. 91/1992.
- Il diritto soggettivo all'acquisto della cittadinanza per matrimonio si affievolisce a interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, soltanto quando il diniego dipenda dall'esercizio del potere discrezionale di valutare comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992.
- Ai fini del riparto di giurisdizione in materia di cittadinanza per matrimonio, occorre avere riguardo alla motivazione effettiva del provvedimento: il mero richiamo a precedenti penali riconducibili a una causa oggettivamente ostativa non radica la giurisdizione amministrativa se il provvedimento non contiene una distinta valutazione discrezionale di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
- Il giudice amministrativo adito a seguito di translatio iudicii può sollevare d'ufficio il conflitto di giurisdizione alla prima udienza utile; le precedenti camere di consiglio e gli ordini istruttori volti ad acquisire il provvedimento impugnato non impediscono il tempestivo esercizio di tale potere.
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