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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06896/2025 del 14/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego dell'Ufficio a rimborsare l'accisa sul gasolio per autotrazione richiesta da una società di trasporto pubblico locale per veicoli originariamente immatricolati Euro 2 e successivamente dotati di filtri antiparticolato (FAP), installati per contenere le emissioni e consentire la circolazione in aree urbane. La CTP aveva accolto il ricorso della società, mentre la CTR ha accolto l'appello dell'Ufficio negando il beneficio. In Cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione delle norme processuali e dell'art. 5 d.m. trasporti n. 39 del 2008 per avere la CTR individuato erroneamente la questione controversa nell'idoneità del FAP a elevare la classe ambientale del veicolo; 2) falsa applicazione dell'art. 5 del d.m. trasporti n. 39 del 2008, ritenuto privo di rilevanza in una fattispecie tributaria; 3) violazione dell'art. 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/96/CE e della normativa interna di recepimento, sostenendo che il legislatore italiano avrebbe ristretto illegittimamente la nozione di gasolio commerciale utilizzato come propellente, introducendo il requisito della categoria Euro 2 o inferiore e chiedendo, in subordine, rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che la questione dell'idoneità del FAP era effettivamente quella controversa nel giudizio di merito, ma che la sua installazione non incide sulla categoria originaria di omologazione del veicolo ai fini del beneficio fiscale. Ha inoltre escluso il contrasto tra la disciplina italiana e la direttiva 2003/96/CE, osservando che quest'ultima lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità nella previsione di aliquote differenziate e non impone di estendere l'agevolazione a veicoli esclusi dalla legge nazionale. Conseguentemente ha respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale, ritenendo non sussistente alcun dubbio interpretativo rilevante. Il ricorso è stato quindi rigettato, con conferma della sentenza di appello che aveva legittimato il diniego del rimborso.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per censurare la ricostruzione della materia del contendere; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché la questione controversa era effettivamente quella individuata dal giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo per asserita ultrapetizione/erronea individuazione del thema decidendum; la Corte non ha ravvisato violazioni.

  • art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992

    Citato nel primo motivo in relazione al processo tributario; non ritenuto violato.

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    Citato nel primo motivo; la Corte non ha accolto la censura processuale.

  • art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992

    Citato nel primo motivo; la Corte non ha accolto la censura processuale.

  • art. 5 d.m. trasporti n. 39 del 2008

    La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui il regolamento relativo alla riduzione della massa di particolato non incide sulla categoria di omologazione originaria del veicolo ai fini del beneficio fiscale.

  • art. 7, paragrafi 2 e 3, direttiva 2003/96/CE

    La direttiva non realizza un'armonizzazione totale delle accise, ma lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità; non osta a una normativa nazionale che limiti l'agevolazione ai veicoli espressamente individuati dalla legge interna.

  • art. 1, comma 645, L. n. 208 del 2015

    Norma interna che esclude il credito d'imposta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore; interpretata nel senso che rileva la categoria originaria di omologazione, non la successiva installazione del FAP.

  • art. 24-ter d.lgs. n. 504 del 1995

    Norma di recepimento del regime sul gasolio commerciale; interpretata in continuità con l'art. 1, comma 645, L. n. 208 del 2015, come escludente i veicoli Euro 2 o inferiori dal beneficio.

  • art. 6 d.lgs. n. 26 del 2007

    Richiamato come disposizione di attuazione della direttiva europea in materia di gasolio commerciale.

  • art. 267 TFUE

    Richiamato per la richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale; la Corte lo ha escluso per difetto di contrasto interpretativo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Parametro invocato in subordine per vizi processuali della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In materia di agevolazioni fiscali sulle accise per il gasolio utilizzato nel trasporto, il requisito della categoria del veicolo va verificato con riferimento alla categoria di omologazione originaria prevista dalla legge, non alla classificazione eventualmente migliorata in seguito a modifiche tecniche successive all'immatricolazione.
  • L'installazione successiva di un filtro antiparticolato, pur incidendo sulle emissioni, non muta da sola la categoria fiscale del veicolo ai fini del credito d'imposta o del rimborso delle accise se la norma agevolativa collega il beneficio alla categoria Euro originaria.
  • La direttiva 2003/96/CE, in materia di tassazione dei prodotti energetici, non impone un'armonizzazione totale delle aliquote e consente agli Stati membri di introdurre o limitare regimi differenziati entro i livelli minimi e nei limiti della parità di trattamento.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la disciplina unionale, alla luce della giurisprudenza già formatasi, consente di escludere un contrasto serio e il giudice nazionale può interpretare la norma interna in modo conforme ai principi europei richiamati.
  • Quando la norma nazionale di agevolazione fiscale individua espressamente categorie di veicoli ammesse ed escluse, il giudice non può estendere il beneficio a fattispecie non previste facendo leva su interventi tecnici successivi che non incidano sulla classificazione normativa rilevante.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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