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Risoluzione

Risoluzione n. 45 del 18/02/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione istituisce i codici tributo 5058 e 5059 per versare, con modello F24, le somme da recuperare relative a agevolazioni fiscali illegittime fruite da società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria. Indica inoltre le modalità di compilazione del modello F24 e la decorrenza operativa dei codici dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione.

Istituzione dei codici tributo 5058 e 5059 per il recupero via F24 di aiuti di Stato illegittimi

Istituzione dei codici tributo per il recupero di aiuti di Stato illegittimi

La risoluzione interviene per disciplinare il versamento, tramite modello F24, delle somme da recuperare a seguito della dichiarazione di incompatibilità con il mercato comune di alcune agevolazioni fiscali fruite da società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria costituite ai sensi della legge n. 142 del 1990. Il provvedimento si colloca nell’ambito dell’attuazione della Decisione 2003/193/CE del 5 giugno 2002 e dell’articolo 24 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.

Presupposto normativo e contesto del recupero

La Commissione europea, con Decisione 2003/193/CE del 5 giugno 2002, ha dichiarato incompatibile con il mercato comune il regime di esenzione fiscale previsto:

  • dall’articolo 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  • dall’articolo 66, comma 14, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Tale regime era applicabile alle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria esercenti servizi pubblici locali, costituite ai sensi della legge n. 142 del 1990.

Recupero già avviato e ulteriori atti dell’Agenzia

In attuazione dell’articolo 1 del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, l’Agenzia delle entrate aveva già provveduto a liquidare le somme oggetto di recupero, notificando una comunicazione contenente l’ingiunzione di pagamento. Per il relativo versamento erano stati istituiti, con risoluzione 29 novembre 2005, n. 169, integrata dalla risoluzione 6 marzo 2007, n. 33, i codici tributo 5050 e 5051.

L’articolo 24, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, ha poi stabilito che il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi deve essere effettuato tenendo conto di quanto già liquidato dall’Agenzia ai sensi del decreto legge n. 10 del 2007. Inoltre, per consentire il recupero degli aiuti fruiti, l’Agenzia delle Entrate emette avvisi di accertamento ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

Codici tributo istituiti

Per consentire la restituzione delle somme recuperate con le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la risoluzione istituisce i seguenti codici tributo:

  • 5058: recupero, ai sensi dell’art. 24 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, degli aiuti di Stato equivalenti alle imposte non corrisposte in conseguenza delle esenzioni fiscali accertate in capo alle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, costituite ai sensi dell’art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, capitale;
  • 5059: recupero, ai sensi dell’art. 24 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, degli aiuti di Stato equivalenti alle imposte non corrisposte in conseguenza delle esenzioni fiscali accertate in capo alle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, costituite ai sensi dell’art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, interessi.

Modalità di compilazione del modello F24

I codici tributo devono essere indicati nella sezione "Erario" del modello F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme riportate nella colonna "importi a debito versati".

Inoltre, va riportato:

  • il codice ufficio;
  • il codice atto;
  • quale anno di riferimento, l’anno d’imposta oggetto del beneficio agevolativo, espresso nella forma "AAAA".

Decorrenza operativa

I codici tributo istituiti sono operativamente efficaci a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione, ossia dal 18 febbraio 2009.

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