Risoluzione n. 39 del 17/02/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione esamina l’aliquota IVA da applicare alle cessioni di glutammato di sodio alimentare. Dopo una preliminare dichiarazione di inammissibilità dell’interpello per mancanza di oggettive condizioni di incertezza, la Direzione fornisce comunque un parere: sulla base della classificazione doganale del prodotto come NC 2922 4200, non riconducibile alla Tabella A del DPR 633/1972, ritiene applicabile l’aliquota IVA ordinaria del 20 per cento.
Aliquota IVA applicabile al glutammato di sodio alimentare
Aliquota IVA per le cessioni di glutammato di sodio alimentare
La risoluzione affronta la questione dell’aliquota IVA applicabile alle cessioni di glutammato di sodio alimentare, richiesto da una società operante nella produzione e nel commercio all’ingrosso di prodotti alimentari. Il documento precisa sia il profilo dell’ammissibilità dell’istanza di interpello sia il merito della corretta classificazione del prodotto ai fini IVA.
Quesito posto dal contribuente
La società ALFA S.r.l. chiede di conoscere quale sia la corretta aliquota IVA applicabile alle cessioni di “glutammato di sodio alimentare”. Il quesito è formulato con riferimento all’articolo 16 del DPR n. 633 del 1972.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
L’istante sostiene che al prodotto debba applicarsi l’aliquota ordinaria del 20 per cento.
Valutazione preliminare sull’ammissibilità dell’interpello
La Direzione eccepisce in via preliminare l’inammissibilità dell’istanza, osservando che la questione non attiene a un problema di interpretazione caratterizzato da oggettive condizioni di incertezza, come richiesto dall’articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Secondo l’Amministrazione, l’oggetto dell’istanza richiede piuttosto accertamenti tecnici sulla composizione e sulla qualificazione merceologica concreta del prodotto.
Per questo motivo, la risposta viene fornita nell’ambito della generale attività di consulenza giuridica, secondo le modalità indicate nella circolare n. 99/E del 18 maggio 2000, con effetti diversi da quelli propri dell’interpello ex articolo 11 della legge n. 212 del 2000.
Accertamenti tecnici e classificazione del prodotto
A seguito della richiesta di documentazione integrativa, sono stati acquisiti un campione del prodotto e la relativa scheda tecnica. La Direzione ha quindi richiesto accertamenti tecnici all’Agenzia delle dogane.
Sulla base dei test di laboratorio, l’Agenzia delle dogane ha descritto il prodotto come una sostanza solida cristallina bianca, inodore, con sapore caratteristico, avente le caratteristiche proprie dell’idrogenoglutammato di sodio, cioè del glutammato monosodico.
In considerazione dell’analisi chimica e della composizione del prodotto, l’Agenzia delle dogane ha ritenuto corretto il suo inquadramento al codice NC 2922 4200. Ha inoltre precisato che tale codice corrisponde alla voce 29 23 750 della Tariffa doganale in vigore al 31.12.87, posizione non riconducibile ad alcun punto della Tabella A, parti II e III, allegata al DPR n. 633 del 1972.
Conseguenze ai fini IVA
Sulla base della classificazione doganale indicata, la Direzione conclude che alle cessioni del prodotto in esame si applica l’imposta sul valore aggiunto nella misura ordinaria del 20 per cento.
Indicazioni finali
La risoluzione si chiude con la consueta disposizione di vigilanza alle Direzioni regionali, affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati siano puntualmente osservati dagli uffici.
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