Risoluzione n. 41 del 17/02/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione esamina se alcuni lavori di recupero e riqualificazione di un centro storico possano beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 10%. L’Agenzia afferma che l’agevolazione spetta solo se gli interventi rientrano effettivamente nelle categorie di recupero edilizio o urbanistico previste dalla norma, secondo le caratteristiche descritte dalla prassi; non è sufficiente la mera sistemazione o ammodernamento di strade e aree esistenti.
IVA ridotta 10% per lavori di recupero e urbanizzazione
IVA agevolata per lavori di recupero e riqualificazione urbana
La risoluzione n. 41/E del 17 febbraio 2009 esamina un interpello relativo all’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% a lavori di recupero da eseguire in un centro storico. Il documento chiarisce i confini dell’agevolazione prevista dalla Tabella A, Parte III, del DPR 633/1972, con particolare riferimento agli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica.
Oggetto del quesito
La società istante riferisce di essersi aggiudicata lavori di recupero nel Comune di …, in Viale … e in Corso …. Gli interventi previsti comprendono, in sintesi:
- rimozione delle pavimentazioni esistenti carrabili e pedonali;
- rimozione del sistema di pubblica illuminazione esistente;
- rilevamento strumentale dello stato dei luoghi;
- rifacimento delle pavimentazioni carrabili con riposizionamento di basi basaltiche rimosse e nuova pavimentazione dello stesso materiale;
- rifacimento dei percorsi pedonali con pavimentazione in basalto e granito e definizione di nuove quote altimetriche;
- realizzazione della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;
- canalizzazioni elettriche, con esclusione della posa dei cavi e degli organi illuminanti;
- rimozione degli elementi di arredo urbano e posa di nuovi elementi;
- posa di nuove alberature;
- restauro di elementi architettonici quali piastrini, balaustre e muri di contenimento;
- realizzazione di nicchie espositive;
- opere varie di finitura.
La società chiede se tali lavori possano beneficiare dell’aliquota IVA del 10% ai sensi dei nn. 127-septies e 127-quaterdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972.
Tesi del contribuente
L’istante sostiene che gli interventi siano agevolabili perché riconducibili ai lavori di restauro e risanamento conservativo e, in parte, alla creazione di nuove urbanizzazioni. A sostegno di tale tesi evidenzia che:
- l’intervento è finalizzato al recupero di una zona significativa del centro storico;
- l’area sarebbe sottoposta a tutela ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere c) e f), del DPR 380/2001;
- nel bando di gara è richiesta l’attestazione SOA nella categoria OG2, tipica degli interventi di restauro e risanamento conservativo su beni immobili tutelati;
- il capitolato richiama anche il restauro di elementi architettonici specifici, come piastrini, balaustre, muri di contenimento e nicchie espositive.
L’istante richiama inoltre una pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Sicilia del 13 settembre 1995, n. 490/95, secondo cui nei centri storici sarebbero ammessi tendenzialmente solo interventi conservativi. Secondo la società, ciò consentirebbe di superare l’inquadramento dei lavori come semplice manutenzione straordinaria, richiamando la prassi del 1989 e del 1998 relativa a interventi su strade e sistemazioni stradali ordinarie.
Quadro normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia ricorda che il n. 127-quaterdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972 prevede l’aliquota IVA del 10% per la realizzazione degli interventi di recupero di cui alle lettere c), d) ed e) dell’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, cioè:
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- ristrutturazione urbanistica.
Definizione degli interventi agevolabili
La risoluzione richiama la circolare 24 febbraio 1998, n. 57, che aveva già fornito chiarimenti sulle nozioni di recupero edilizio.
Per il restauro e risanamento conservativo, vengono indicati gli interventi volti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità tramite opere sistematiche, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali. Rientrano in tale categoria:
- il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio;
- l’inserimento di elementi accessori e impianti richiesti dall’uso;
- l’eliminazione di elementi estranei all’organismo edilizio.
Per la ristrutturazione edilizia, l’Agenzia ricorda che si tratta di interventi diretti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo anche in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono:
- ripristino e sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio;
- eliminazione, modifica e inserimento di nuovi elementi e impianti.
Si precisa inoltre che, mediante ristrutturazione edilizia, è possibile aumentare la superficie utile ma non il volume preesistente.
Quanto alla ristrutturazione urbanistica, viene ribadito che l’elemento caratterizzante è la sostituzione dell’esistente tessuto urbanistico-edilizio, con eliminazione di strutture edilizie esistenti e realizzazione di altre diverse attraverso un insieme sistematico di interventi che comporta anche la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Prassi precedente e lavori su opere viarie
La risoluzione richiama alcuni precedenti nei quali l’aliquota ridotta è stata riconosciuta per interventi urbanistici particolarmente incisivi, tra cui:
- demolizione di un fabbricato degradato nel centro storico e costruzione di un parcheggio multipiano e di un fabbricato abitativo sull’area di risulta;
- ampliamento di uno stabilimento inserito in un piano di recupero di un’intera zona sottoposta a tutela ambientale;
- consolidamento o trasferimento di un intero centro abitato mediante costruzione di un nuovo centro cittadino.
Tali precedenti, però, sono stati emanati sul presupposto che la sostituzione del tessuto urbanistico-edilizio non possa avvenire con interventi condotti solo sulle costruzioni già esistenti.
In relazione alle opere viarie, l’Agenzia richiama la risoluzione n. 202/E del 19 maggio 2008, secondo cui:
- i lavori di ammodernamento, sistemazione e pavimentazione di una strada non sono riconducibili al concetto di costruzione, perché non implicano la realizzazione ex novo di un’opera edilizia;
- tali lavori rappresentano una semplice miglioria o modifica dell’opera esistente e quindi non rientrano tra gli interventi agevolabili;
- fa eccezione la costruzione di marciapiedi e vialetti pedonali su strade residenziali, anche se successiva alla costruzione della strada, perché in tal caso si tratta di opere di urbanizzazione primaria.
Conclusione dell’Agenzia
Sulla base dei principi esposti, l’Agenzia conclude che i lavori descritti dalla società possono beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 10% solo se presentano concretamente le caratteristiche richieste per essere qualificati come interventi agevolabili, secondo le categorie normative e interpretative richiamate.
In altri termini, non è sufficiente la qualificazione dell’opera come intervento di recupero in ambito storico o l’inserimento di elementi di restauro nel capitolato; occorre verificare in concreto se i lavori rientrino nei presupposti del restauro e risanamento conservativo, della ristrutturazione edilizia o della ristrutturazione urbanistica.
Indicazioni finali
La risoluzione si chiude con l’indicazione che le Direzioni regionali devono vigilare affinché le istruzioni e i principi espressi siano puntualmente osservati dagli uffici.
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