Risoluzione n. 43 del 17/02/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che il ravvedimento operoso ex art. 13 d.lgs. 472/1997 non si applica ai versamenti IRAP per i periodi d’imposta 2004, 2005 e 2006, ma torna applicabile dal periodo d’imposta 2007 in avanti per acconti e saldi omessi o tardivi.
Applicabilità del ravvedimento operoso ai versamenti IRAP
Ravvedimento operoso e versamenti IRAP
La risoluzione n. 43/E del 17 febbraio 2009 della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso interviene per chiarire l’ambito di applicazione del ravvedimento operoso previsto dall’articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, con specifico riferimento ai versamenti IRAP. Il documento ricostruisce la disciplina sanzionatoria e individua i periodi d’imposta per i quali la riduzione delle sanzioni non è ammessa, precisando da quando l’istituto torna applicabile.
Quadro normativo del ravvedimento
L’articolo 13, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 472/1997, come modificato dal d.l. n. 185 del 29 novembre 2008, prevede per il contribuente che abbia omesso il versamento di un tributo o di un acconto la riduzione della sanzione a un dodicesimo, con effetti che portano la sanzione dal 30% al 2,5%, se il versamento viene effettuato entro trenta giorni dalla violazione.
Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce inoltre che il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente:
- alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza dovuta;
- al pagamento degli interessi moratori, calcolati al tasso legale e con maturazione giorno per giorno.
Deroghe introdotte per l’IRAP
Con riferimento alle violazioni dell’obbligo di versamento in acconto o a saldo dell’IRAP, il legislatore ha previsto due esclusioni dall’applicazione delle riduzioni sanzionatorie dell’articolo 13:
- art. 1 del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 156;
- art. 1 del d.l. 7 giugno 2006, n. 206, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 234.
In base a tali disposizioni, il ravvedimento non si applicava alle violazioni IRAP relative:
- al versamento a saldo per il periodo d’imposta 2004;
- al versamento in acconto o a saldo per il periodo d’imposta 2005;
- al versamento in acconto o a saldo per il periodo d’imposta 2006.
Ripristino dell’applicabilità dal periodo d’imposta 2007
La risoluzione evidenzia che il legislatore non ha riproposto, per i periodi d’imposta successivi al 2006, analoghe disposizioni di esclusione. Di conseguenza, l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 472/1997 torna applicabile alle violazioni dell’obbligo di versamento IRAP:
- in acconto;
- a saldo;
relative al periodo d’imposta 2007 e ai successivi.
Indicazioni operative finali
La risoluzione conclude demandando alle Direzioni Regionali la vigilanza affinché i principi enunciati vengano applicati in modo uniforme sul territorio.
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