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Sentenza

Sentenza n. 2128/2026 - Napoli, Sezione 5

per l’esecuzione della sentenza n. 152/2025 del 23 gennaio 2025 del Tribunale di Nola, sezione lavoro.

Giustizia amministrativa202506641

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 1.000 euro mediante emissione della carta del docente, oltre alle spese di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza assumendo il passaggio in giudicato della sentenza n. 152/2025 del Tribunale di Nola, sezione lavoro. La pronuncia aveva imposto al Ministero dell'Istruzione e del Merito il pagamento di 1.000 euro mediante emissione di buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese di giudizio. Dedotta l'inottemperanza dell'amministrazione, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire elementi ostativi all'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertata l'inottemperanza del Ministero in assenza di elementi impeditivi dedotti dall'amministrazione. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Nola entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione; il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora, calcolata nella misura degli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta agli interessi eventualmente dovuti in base alla legge o alla sentenza. La penalità decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, termina con l'adempimento spontaneo e non può superare il 10% dell'importo dovuto in base al giudicato. Sono state poste a carico del Ministero anche le spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente la condanna dell'amministrazione inottemperante al pagamento di una penalità di mora; la misura deve rispettare il criterio della non manifesta iniquità e avere funzione compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela.

  • art. 1 c.p.a.

    Il principio di effettività della tutela giustifica l'impiego della penalità di mora come strumento volto a stimolare l'adempimento dell'amministrazione.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura ministeriale cui appartiene il responsabile designato quale commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di un giudicato da parte dell'amministrazione, il giudice può assegnare un termine per adempiere e, per l'eventuale ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta incaricato di adottare gli atti necessari in sostituzione dell'amministrazione.
  • La nomina del commissario ad acta non priva automaticamente l'amministrazione del potere di provvedere: fino all'adempimento commissariale permane un esercizio concorrente del potere, sicché l'adempimento spontaneo dell'amministrazione costituisce il termine finale della penalità di mora.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, oltre agli interessi già dovuti, quando tale misura sia funzionale a stimolare l'adempimento e a garantire l'effettività della tutela.
  • Per evitare che la penalità di mora si trasformi in una sproporzionata locupletazione del privato, il giudice deve fissare un limite massimo, individuato nella fattispecie nel 10% dell'importo dovuto in base al giudicato, secondo il criterio della non manifesta iniquità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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