Cassazione Civile, Ordinanza n. 23523/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di equa riparazione ex L. n. 89/2001 instaurato nel 2019, dopo declinatoria di competenza, davanti alla Corte d'appello di Perugia, in cui la parte privata aveva chiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata di un precedente processo di equa riparazione durato circa dieci anni. La Corte territoriale aveva accolto la domanda e liquidato € 2.800,00 per danno non patrimoniale, oltre interessi, ma aveva determinato le spese di lite in € 450 oltre accessori applicando la tabella n. 8 del d.m. 55/2014 (procedimenti monitori). La ricorrente ha proposto un unico motivo di cassazione, sostenendo che, per un giudizio di opposizione in materia di equa riparazione dinanzi alla corte d'appello, dovesse invece applicarsi la tabella n. 12 del d.m. 55/2014, relativa ai giudizi dinanzi alla corte territoriale, con conseguente liquidazione secondo parametri più elevati; ha quindi denunciato violazione degli artt. 91 c.p.c., 2233, comma 2, c.c., nonché dei d.m. 55/2014 e 37/2018.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto illegittima la liquidazione delle spese operata dal giudice di merito perché effettuata sulla base di una tabella non pertinente e, comunque, al di sotto dei minimi tariffari applicabili. Ha cassato il decreto impugnato limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito, ha rideterminato le spese del precedente grado e quelle del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario indicato in sentenza.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
richiamato come base del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese processuali.
art. 2233, comma 2, c.c.
richiamato per affermare che il compenso professionale va determinato secondo i parametri applicabili e non può essere liquidato sotto i minimi previsti.
d.m. 55/2014
utilizzato come parametro normativo per la liquidazione delle spese di lite; per i processi di equa riparazione si applicano i parametri dei processi contenziosi e, per il giudizio davanti alla corte d'appello, la tabella n. 12.
d.m. 37/2018
richiamato unitamente al d.m. 55/2014 come fonte dei parametri forensi applicabili.
L. 24 marzo 2001, n. 89
richiamata quale base del procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo.
Massime di principio
- Nei giudizi di equa riparazione, la liquidazione delle spese processuali deve avvenire secondo i parametri previsti per i processi contenziosi, non secondo tabelle riferite a procedimenti diversi per natura o struttura.
- Quando la controversia è trattata dinanzi alla corte d'appello in sede di opposizione/equa riparazione, occorre applicare la tabella del d.m. 55/2014 relativa ai giudizi dinanzi alla corte territoriale, se coerente con la fase processuale effettivamente svolta.
- Il giudice non può liquidare i compensi professionali al di sotto dei minimi previsti dai parametri applicabili; una liquidazione inferiore integra violazione dei criteri normativi di determinazione del compenso.
- Se il ricorso per cassazione investe esclusivamente l'entità delle spese di lite, la Corte può decidere nel merito la nuova quantificazione senza rinvio, utilizzando come base di calcolo il disputatum relativo alla differenza tra quanto liquidato e quanto richiesto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23487/2023 del 02/08/2023
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23489/2023 del 02/08/2023
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23491/2023 del 02/08/2023
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23492/2023 del 02/08/2023
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23493/2023 del 02/08/2023
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23494/2023 del 02/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →