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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19462/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame (Tribunale della libertà di Catanzaro) che aveva rigettato l'appello cautelare proposto contro l'ordinanza del G.I.P. che aveva negato la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico). Il ricorso principale deduceva violazione di norme di diritto processuale (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 274 c.p.p.), sostenendo che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato come elemento di novità il tempo già trascorso in detenzione, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 39924/2015).

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile perché, prima della decisione, l'avvocato difensore ha presentato formale dichiarazione di rinuncia al ricorso (8 aprile 2022) per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte, rilevata l'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi degli articoli richiamati (art. 616 c.p.p. e giurisprudenza collegata), ordinando gli adempimenti di cancelleria.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73 e art. 74

    Norme sostanziali relative ai reati di stupefacenti per i quali era applicata la misura custodiale; presenti come contestazioni penali a carico dell'indagato.

  • Codice penale, art. 110 e art. 629

    Norme sostanziali (concorso di reati e delitto di rapina) anch'esse inserite nel quadro accusatorio che giustificavano la misura custodiale adottata dal G.I.P.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Norme che individuano le ragioni di ricorso per cassazione (motivi in tema di violazione di norme processuali e contraddittorio). Nel ricorso esse vengono invocate come presunte violazioni nella valutazione del Tribunale distrettuale.

  • Codice di procedura penale, art. 274

    Norma richiamata in relazione ai motivi di impugnazione (in particolare riguardo alle modalità di deduzione degli elementi di fatto e di diritto nella fase cautelare).

  • Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23

    Norma citata in relazione alla redazione della requisitoria del Pubblico Ministero (formalità processuali connesse alla trattazione in Cassazione).

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede conseguenze per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha richiamata per statuire la responsabilità e la sanzione pecuniaria nella misura ritenuta equa.

  • Disp. att. c.p.p., art. 94, comma 1-ter

    Norma procedurale per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione, richiamata per ordine alla cancelleria.

  • Giurisprudenza citata: Cass. Sez. 6, n. 39924/2015

    Giurisprudenza richiamata dal ricorrente per sostenere che il tempo di detenzione possa costituire elemento di novità idoneo a riconsiderare la misura cautelare; tuttavia la Corte di Cassazione non ha deciso il merito di questa questione perché il ricorso è stato rinunciato.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Giurisprudenza costituzionale richiamata in relazione ai parametri per l'applicazione delle sanzioni e all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistendo assenza di colpa, la sanzione è dovuta.

Massime di principio

  • La rinuncia formale al ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse; in tali casi la Corte non entra nel merito delle questioni sostanziali.
  • Il tempo trascorso in detenzione può costituire elemento nuovo e rilevante per richiedere la sostituzione della custodia cautelare, ma tale criterio va provato e motivato in modo specifico; se non dedotto o se il difensore rinuncia, la questione rimane non esaminata.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e applicare sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.), salvo che non risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Per ottenere una rivalutazione della misura cautelare è opportuno documentare e dimostrare fatti nuovi o cambiamenti di circostanza (es. decorso di lungo periodo di detenzione, peggioramento di condizioni di salute, mutamento delle esigenze cautelari) e riferirsi a giurisprudenza consolidata, oltre che preservare l'interesse a proseguire l'impugnazione fino alla decisione.
  • Le questioni procedurali (come la corretta formulazione dei motivi di ricorso ex art. 606 c.p.p. e la loro relazione con art. 274 c.p.p.) sono decisive: vizi formali o rinunce procedurali possono impedire l'esame di questioni sostanziali e condurre a sanzioni economiche.

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