Cassazione Penale, Sentenza n. 2075/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per violazione del divieto di rientro nel comune di Castel San Pietro Terme disposto con foglio di via obbligatorio (Questore di Bologna 28/12/2018). Il ricorrente ha dedotto: 1) nullità/insufficiente motivazione del provvedimento amministrativo impugnato, per mancata esplicitazione degli elementi che lo qualificano come socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 1 L. 1423/1956; 2) erronea applicazione dell'art. 521 c.p.p. e carenza di motivazione, sostenendo che, avendo già violato la stessa misura, mancava prova dell'interruzione della permanenza e quindi avrebbe dovuto essere assolto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che si trattasse di pronunce "doppie conformi", limitando il sindacato di legittimità alla completezza della valutazione probatoria e all'assenza di manifesto travisamento delle prove. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché le sentenze di merito motivano adeguatamente la qualificazione del ricorrente come appartenente alla categoria di cui alla lett. b) dell'art. 1 L. 1423/1956, avendo egli precedenti per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, condanne per vendita di prodotti con segni mendaci, insolvenza fraudolenta, e numerosi precedenti amministrativi (ventotto decreti penali di condanna per violazione della misura di prevenzione). Il secondo motivo è stato considerato generico e privo di fondamento, anche in ragione del principio per cui la "permanenza" della misura cessa con la pronuncia della sentenza di condanna. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D. Lgs. n. 159 del 2011, art. 76, comma 3
Norma che sanziona la violazione del divieto di rientro/di ritorno disposto con misure di prevenzione; applicata per la condanna dell'imputato identificato nel comune vietato.
Legge n. 1423 del 1956, art. 1
La norma definisce le categorie di "pericolosità sociale"; la Corte ha ritenuto che, alla luce dei precedenti penali e amministrativi del ricorrente, sussista l'inquadramento nella lett. b) di tale articolo e che il provvedimento questorile fosse adeguatamente motivato.
Codice di procedura penale, art. 521
Richiamato dal ricorrente in relazione alla possibile causa estintiva o alla valutazione della "permanenza" della violazione; la Corte però ha ritenuto la censura generica e ha ribadito che la permanenza della misura cessa con la pronuncia della sentenza di condanna.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che disciplina la condanna alle spese e il versamento alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata qui per condannare il ricorrente al pagamento di spese e di Euro 3.000,00.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Richiamata con riferimento al presupposto che non risulti l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alle spese.
Giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019)
Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019
Principio della "doppia conforme": quando le motivazioni dei giudici di merito convergono in un unico corpo motivazionale la verifica in Cassazione è limitata alla completezza della valutazione probatoria e all'assenza di manifesto travisamento delle prove.
Massime di principio
- Se le decisioni di merito sono "doppie conformi" la Corte di Cassazione limita il sindacato ai vizi di motivazione che emergono come travisamento manifesto della prova o evidente incompletezza del compendio probatorio.
- Un provvedimento amministrativo di prevenzione (es. foglio di via) deve contenere motivazioni, ma queste possono ritenersi sufficienti se dalla lettura complessiva emergono precedenti penali e comportamentali dell'interessato che giustificano l'inquadramento nella categoria di pericolosità prevista dalla legge.
- La "permanenza" della misura di prevenzione cessa, per taluni effetti, con la pronuncia della sentenza di condanna: ciò può incidere sulla valutazione delle ripetute violazioni contestate.
- Censure generiche, non specificamente correlate al contenuto motivazionale delle sentenze di merito, sono frequentemente dichiarate inammissibili: il ricorso di cassazione richiede contestazioni puntuali e riferite all'effettivo apparato motivazionale.
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese e al pagamento di somme alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo prova dell'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
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