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Direttiva 2000/9

Direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone

Normativa europea32000L0009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva fissa requisiti essenziali di sicurezza e salute per impianti a fune, sottosistemi e componenti di sicurezza, al fine di garantire un livello uniforme di protezione e favorire la libera circolazione nel mercato interno. Stabilisce un sistema di analisi del rischio, valutazione della conformità, marcatura CE per i componenti di sicurezza, dichiarazioni CE per i sottosistemi e procedure di autorizzazione per costruzione e messa in servizio degli impianti. Gli Stati membri conservano margini di scelta sulle modalità di recepimento, sulle procedure autorizzative e sull’adozione di requisiti nazionali aggiuntivi per la protezione delle persone, purché compatibili con il diritto UE. Il termine di trasposizione è fissato al 3 maggio 2002.

Armonizzazione dei requisiti di sicurezza, valutazione di conformità e libera circolazione per gli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, dei relativi sottosistemi e componenti di sicurezza

Ambito di applicazione

Si applica agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, intesi come sistemi installati nel loro sito e destinati al trasporto di persone tramite veicoli o dispositivi di traino mossi e/o sospesi da funi. Rientrano funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e sciovie; la direttiva si applica agli impianti costruiti e messi in servizio dalla sua entrata in vigore e ai sottosistemi e componenti di sicurezza immessi sul mercato dalla stessa data. Sono esclusi ascensori, tranvie a funi tradizionali, impianti agricoli, attrazioni da luna park e parchi di divertimento non destinate al trasporto, impianti industriali, traghetti fluviali a fune, ferrovie a cremagliera e impianti trainati mediante catene.

Impianti a fune adibiti al trasporto di persone

La direttiva istituisce un quadro armonizzato per la sicurezza degli impianti a fune destinati al trasporto di persone, con l’obiettivo di assicurare un livello elevato e uniforme di protezione di utenti, personale e terzi. Il legislatore europeo evidenzia, nei considerando, la necessità di superare le divergenze normative nazionali che ostacolano la competitività e la libera circolazione, affidando agli Stati membri il compito di garantire la sicurezza tramite procedure coerenti con i requisiti essenziali comuni.

Finalità e impostazione generale

La direttiva non disciplina in modo esaustivo ogni dettaglio tecnico, ma fissa un obbligo di risultato: impianti, sottosistemi e componenti di sicurezza devono rispettare i requisiti essenziali dell’allegato II. Gli Stati membri conservano margini di discrezionalità per definire le procedure autorizzative, introdurre condizioni specifiche per soluzioni innovative e prevedere prescrizioni nazionali ulteriori in materia di tutela delle persone, purché compatibili con il Trattato e senza alterare gli impianti in contrasto con la direttiva.

Ambito di applicazione e definizioni

L’articolo 1 si applica agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, comprendendo impianti costituiti da infrastruttura e sottosistemi installati nel sito, nei quali le persone sono trasportate in veicoli o da dispositivi di traino mossi e/o sospesi da funi. Sono espressamente ricompresi funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e sciovie. La direttiva si applica agli impianti costruiti e messi in servizio dalla sua entrata in vigore e ai sottosistemi e componenti di sicurezza immessi sul mercato dalla stessa data; per modifiche significative di impianti esistenti che richiedano nuova autorizzazione, le modifiche devono rispettare i requisiti essenziali applicabili.

Le definizioni rilevanti riguardano:

  • l’"impianto", inteso come sistema completo installato nel sito;
  • il "componente di sicurezza", cioè ogni componente la cui avaria comporti rischio per persone;
  • il "committente dell’impianto";
  • i "requisiti tecnici per l’esercizio";
  • i "requisiti relativi alla manutenzione tecnica".

Sono escluse diverse categorie, tra cui ascensori, tranvie a funi tradizionali, impianti agricoli, attrazioni di divertimento, impianti industriali, traghetti fluviali a fune, ferrovie a cremagliera e impianti trainati mediante catene.

Rapporti con altre direttive e norme tecniche

L’articolo 2 precisa che le disposizioni della direttiva si applicano fatte salve le altre direttive comunitarie. La conformità ai requisiti essenziali può richiedere il ricorso a specifiche europee; la nozione comprende specifiche tecniche comuni, omologazioni tecniche europee e norme nazionali di recepimento di norme europee. I riferimenti di tali specifiche sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, mentre gli Stati membri devono pubblicare i riferimenti delle norme nazionali che recepiscono norme armonizzate.

Se uno Stato membro o la Commissione ritengono che una specifica europea non soddisfi integralmente i requisiti essenziali, la questione viene sottoposta al comitato di cui all’articolo 17, che esprime un parere d’urgenza; la Commissione può poi chiedere la revoca dei riferimenti pubblicati.

Requisiti essenziali e presunzione di conformità

L’articolo 3 impone che gli impianti e la relativa infrastruttura, i sottosistemi e i componenti di sicurezza rispettino i requisiti essenziali dell’allegato II. Se una norma nazionale che recepisce una norma europea armonizzata, i cui estremi siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale, è conforme ai requisiti essenziali, gli impianti costruiti secondo tale norma si presumono conformi ai requisiti corrispondenti.

L’allegato II dettaglia i principi di sicurezza: tutela di utenti, personale e terzi; priorità all’eliminazione dei rischi mediante soluzioni progettuali; considerazione dei vincoli del terreno, dell’ambiente e delle condizioni meteorologiche; dimensionamento per tutte le condizioni prevedibili; sicurezza del montaggio; integrità funzionale e sicurezza dei componenti; sistemi di rilevazione e arresto dei guasti; manutenzione sicura; limiti alle emissioni, al rumore e alle vibrazioni. Sono disciplinati inoltre requisiti specifici per infrastrutture, funi, argani, freni, dispositivi di comando e comunicazione, veicoli e dispositivi di traino, dispositivi per gli utenti e condizioni di idoneità all’esercizio.

Analisi di sicurezza

L’articolo 4 richiede che ogni progetto di impianto sia sottoposto, su richiesta del committente o del suo mandatario, a un’analisi di sicurezza secondo l’allegato III. L’analisi deve considerare ogni modalità di esercizio prevista, il contesto ambientale e le situazioni più sfavorevoli, con metodo riconosciuto o consolidato e secondo lo stato dell’arte.

L’allegato III chiarisce che l’analisi serve a:

  • individuare i rischi e le situazioni pericolose;
  • redigere l’inventario dei rischi;
  • determinare l’elenco dei componenti di sicurezza;
  • sintetizzare i risultati in una relazione di sicurezza.

La relazione deve indicare le misure previste per affrontare i rischi e costituisce il documento chiave per la successiva valutazione di conformità dei componenti e dei sottosistemi.

Componenti di sicurezza: immissione sul mercato, valutazione della conformità e marcatura CE

Gli articoli 5, 6, 7 e 18 disciplinano i componenti di sicurezza. Gli Stati membri devono assicurare che tali componenti siano immessi sul mercato solo se consentono di realizzare impianti conformi ai requisiti essenziali e messi in servizio solo se, correttamente installati, mantenuti ed usati, non mettono a rischio salute e sicurezza delle persone e dei beni. Gli Stati membri non possono vietare o ostacolare la loro libera circolazione se conformi alla direttiva.

Prima dell’immissione sul mercato, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve:

  • sottoporre il componente alla procedura di valutazione della conformità dell’allegato V;
  • apporre la marcatura CE;
  • redigere la dichiarazione CE di conformità secondo l’allegato IV.

Se fabbricante e mandatario non hanno adempiuto, gli stessi obblighi ricadono sulla persona che immette il componente sul mercato comunitario; gli obblighi valgono anche per chi fabbrica componenti per uso proprio.

L’allegato IV elenca il contenuto minimo della dichiarazione CE, tra cui estremi della direttiva, dati del fabbricante o mandatario, descrizione del componente, procedura seguita, disposizioni applicabili, dati dell’organismo notificato e riferimento alle norme armonizzate eventualmente seguite. L’allegato IX fissa il simbolo grafico CE e precisa che la marcatura deve essere visibile, con altezza minima dei caratteri pari a 5 mm salvo componenti di piccole dimensioni; la marcatura deve essere accompagnata dalle ultime due cifre dell’anno e dal numero identificativo dell’organismo notificato, quando interviene nella procedura.

L’allegato V prevede diverse procedure di valutazione, basate sui moduli della decisione 93/465/CEE, tra cui esame CE del tipo, garanzia qualità di produzione, verifica su prodotto, verifica statistica e verifica dell’esemplare unico, nonché il modulo di garanzia qualità totale con eventuale esame del progetto. Le regole includono documentazione tecnica dettagliata, conservazione di attestati e fascicoli per 30 anni e sorveglianza da parte dell’organismo notificato.

Sottosistemi: immissione sul mercato, dichiarazione CE ed esame CE

Gli articoli 8, 9 e 10 disciplinano i sottosistemi elencati nell’allegato I. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie affinché siano immessi sul mercato solo se consentono impianti conformi ai requisiti essenziali e non possono ostacolarne la libera circolazione se conformi alla direttiva.

La dichiarazione CE di conformità è rilasciata dal fabbricante o dal suo mandatario stabiliti nella Comunità o, in mancanza, dalla persona che immette il sottosistema sul mercato. Deve essere datata e firmata e accompagnata da documentazione tecnica redatta nelle stesse lingue delle istruzioni di sicurezza. L’allegato VI elenca i dati obbligatori della dichiarazione, inclusi riferimenti della direttiva, descrizione del sottosistema, dati dell’organismo notificato, disposizioni applicabili e esito dell’esame CE.

L’esame CE del sottosistema, disciplinato dall’allegato VII, verifica e attesta che il sottosistema è conforme alla direttiva, alle altre disposizioni applicabili e alla documentazione tecnica, e che è ultimato. L’allegato specifica anche la sorveglianza in corso d’opera, con accesso dell’organismo notificato ai siti, controlli periodici e visite senza preavviso.

Autorizzazione, costruzione, messa in servizio ed esercizio degli impianti

L’articolo 11 attribuisce agli Stati membri la definizione delle procedure di autorizzazione alla costruzione e alla messa in servizio degli impianti sul proprio territorio. Gli impianti possono essere costruiti e messi in servizio solo se progettati e realizzati in modo da non pregiudicare i requisiti essenziali; la direttiva consente anche di imporre condizioni particolari per componenti o sottosistemi innovativi, con obbligo di comunicazione immediata alla Commissione.

Gli articoli 12 e 13 impediscono agli Stati membri di vietare, limitare o ostacolare la costruzione e la messa in servizio di impianti conformi e impongono che un impianto possa restare in funzione solo se soddisfa le condizioni stabilite nella relazione sulla sicurezza. Pur non disciplinando in modo completo l’esercizio, la direttiva evidenzia che la Commissione deve formulare raccomandazioni per garantire un’alta protezione di utenti, personale e terzi.

Misure di salvaguardia e gestione del rischio

Gli articoli 14 e 15 prevedono un meccanismo di salvaguardia. Se un componente di sicurezza o un sottosistema, pur munito di marcatura o dichiarazione CE, mette a rischio salute, sicurezza delle persone o beni, lo Stato membro deve adottare misure appropriate per limitarne l’impiego o vietarlo. Se il componente o il sottosistema risulta non conforme, le misure sono adottate nei confronti del soggetto che ha apposto la marcatura o redatto la dichiarazione.

Se un impianto autorizzato e utilizzato conformemente alla sua destinazione mette a rischio la sicurezza, lo Stato membro deve limitare le condizioni di esercizio o vietarlo. Ogni decisione restrittiva deve essere motivata e notificata senza indugio, con indicazione dei rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dal diritto nazionale.

Organismi notificati e comitato

L’articolo 16 disciplina la notifica degli organismi incaricati delle procedure di valutazione della conformità, con pubblicazione dell’elenco da parte della Commissione e attribuzione di un numero identificativo. Gli Stati membri devono applicare i criteri minimi dell’allegato VIII, che richiedono indipendenza rispetto a progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e soggetti che immettono i prodotti sul mercato, integrità professionale, competenza tecnica, mezzi adeguati, segreto professionale e assicurazione di responsabilità civile, salvo copertura statale.

L’articolo 17 istituisce un comitato che assiste la Commissione secondo la decisione 1999/468/CE. Il comitato adotta il proprio regolamento interno e interviene, tra l’altro, nelle procedure relative alle specifiche europee e al coordinamento tecnico tra organismi notificati.

Regime transitorio, recepimento ed entrata in vigore

L’articolo 20 prevede che gli impianti già autorizzati ma non ancora costruiti alla data di entrata in vigore debbano conformarsi alla direttiva, salvo decisione motivata degli Stati membri che garantisca comunque un elevato grado di sicurezza.

L’articolo 21 stabilisce il termine di trasposizione: gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 3 maggio 2002 e informare immediatamente la Commissione. Le norme di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale. Inoltre, per quattro anni dall’entrata in vigore, gli Stati membri devono ammettere la costruzione e messa in servizio degli impianti e l’immissione sul mercato dei sottosistemi e componenti di sicurezza conformi alla normativa nazionale vigente alla data di entrata in vigore.

La Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della direttiva, in particolare sull’articolo 1, paragrafo 6, e sull’articolo 17, entro il 3 maggio 2004.

Sintesi operativa per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva implica che i progetti, le forniture e la messa in servizio di impianti a fune richiedano una catena documentale strutturata: analisi di sicurezza, relazione di sicurezza, dichiarazioni CE, attestati di esame CE, documentazione tecnica e gestione della marcatura CE. Il presidio della conformità riguarda non solo il prodotto, ma anche il processo autorizzativo e la sorveglianza tecnica, con forte rilievo del ruolo degli organismi notificati e del coordinamento con le autorità nazionali competenti.

Disposizioni principali

Ambito, definizioni ed esclusioni

L’articolo 1 definisce gli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, includendo funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e sciovie, e chiarisce che la direttiva copre impianti, sottosistemi e componenti di sicurezza immessi sul mercato dalla sua entrata in vigore. Sono esclusi gli ascensori, le tranvie a funi di tipo tradizionale, gli impianti agricoli, gli impianti per luna park e parchi di divertimento non destinati al trasporto, gli impianti industriali, i traghetti fluviali a fune, le ferrovie a cremagliera e gli impianti trainati mediante catene. L’articolo 2 disciplina il rapporto con altre direttive e il ricorso alle specifiche europee.

Requisiti essenziali e presunzione di conformità

L’articolo 3 impone che impianti, infrastrutture, sottosistemi e componenti di sicurezza rispettino i requisiti essenziali dell’allegato II. La conformità a una norma nazionale che recepisce una norma europea armonizzata pubblicata nella Gazzetta ufficiale comporta presunzione di conformità ai requisiti essenziali applicabili.

Analisi di sicurezza e relazione sulla sicurezza

L’articolo 4 prevede che tutti i progetti di impianto siano sottoposti, su richiesta del committente o del suo mandatario, a un’analisi di sicurezza secondo l’allegato III. L’analisi deve considerare tutte le fasi del ciclo dell’impianto e generare una relazione sulla sicurezza con misure di mitigazione e con l’elenco dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi soggetti ai capitoli II o III.

Componenti di sicurezza: immissione sul mercato, marcatura CE e valutazione della conformità

Gli articoli 5, 6, 7 e 18 stabiliscono che i componenti di sicurezza possono essere immessi sul mercato e messi in servizio solo se consentono impianti conformi ai requisiti essenziali e non compromettono la sicurezza di persone e beni. Gli Stati membri non possono vietarne o limitarne la circolazione se conformi alla direttiva. Il fabbricante o il mandatario deve applicare la procedura di valutazione di conformità dell’allegato V, redigere la dichiarazione CE di conformità e apporre la marcatura CE secondo l’allegato IX; se manca il fabbricante/mandatario nell’UE, gli obblighi gravano su chi immette il componente sul mercato o lo fabbrica per uso proprio.

Sottosistemi: dichiarazione CE e esame CE

Gli articoli 8, 9 e 10 prevedono che i sottosistemi dell’allegato I siano immessi sul mercato solo se idonei a realizzare impianti conformi ai requisiti essenziali. Il sottosistema deve essere accompagnato da dichiarazione CE di conformità e documentazione tecnica; la procedura di esame CE è svolta da un organismo notificato scelto dall’operatore interessato e sfocia in un attestato di esame CE e nella documentazione tecnica correlata.

Autorizzazione, costruzione e messa in servizio degli impianti

L’articolo 11 affida a ciascuno Stato membro la definizione delle procedure di autorizzazione alla costruzione e alla messa in servizio degli impianti sul proprio territorio e impone che componenti di sicurezza e sottosistemi siano installati solo se consentono un esercizio sicuro. Sono previste condizioni particolari per componenti o sottosistemi innovativi, da comunicare immediatamente alla Commissione. Gli articoli 12 e 13 vietano ostacoli alla costruzione e alla messa in servizio di impianti conformi e impongono che l’esercizio continui solo se rispettate le condizioni della relazione sulla sicurezza.

Misure di salvaguardia

Gli articoli 14 e 15 disciplinano l’intervento degli Stati membri in caso di rischio per salute, sicurezza delle persone o beni: possono limitare le condizioni d’impiego, vietare l’utilizzazione di componenti o sottosistemi conformi solo formalmente, oppure limitare o vietare l’esercizio di un impianto autorizzato. Le decisioni devono essere comunicate alla Commissione, motivate e coordinate con la procedura europea di verifica.

Organismi notificati, comitato e coordinamento tecnico

L’articolo 16 stabilisce la notifica degli organismi incaricati delle valutazioni di conformità e i criteri minimi di indipendenza, competenza, mezzi, riservatezza e assicurazione di responsabilità civile dell’allegato VIII. L’articolo 17 istituisce un comitato di assistenza alla Commissione secondo la decisione 1999/468/CE. È prevista inoltre la pubblicazione dei riferimenti degli organismi notificati e il coordinamento tra essi.

Recepimento, disciplina transitoria ed entrata in vigore

L’articolo 21 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 3 maggio 2002, con obbligo di riferimento alla direttiva nelle norme nazionali. Per quattro anni dall’entrata in vigore gli Stati membri devono ammettere, alle condizioni nazionali vigenti alla data di entrata in vigore, la costruzione e messa in servizio degli impianti e l’immissione sul mercato dei sottosistemi e componenti di sicurezza conformi alla normativa nazionale preesistente. La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

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