Direttiva 2000/13
Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva codifica e sostituisce la precedente disciplina europea sull’etichettatura dei prodotti alimentari, fissando norme orizzontali comuni applicabili alla generalità degli alimenti immessi in commercio. Stabilisce un nucleo di indicazioni obbligatorie, regole contro le pratiche ingannevoli, criteri per denominazione di vendita, ingredienti, quantità, datazione e modalità di presentazione delle informazioni. Lascia agli Stati membri margini di intervento limitati, sottoposti in più casi a procedure di notifica e controllo a livello UE.
Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale e alle collettività.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai prodotti alimentari destinati a essere consegnati come tali al consumatore finale e, in via espressa, anche ai prodotti alimentari destinati a ristoranti, ospedali, mense e altre collettività analoghe. Copre l’etichettatura, taluni aspetti della presentazione e la relativa pubblicità; disciplina inoltre i prodotti preconfezionati, i prodotti non preimballati, i prodotti venduti alla rinfusa e specifiche categorie di indicazioni obbligatorie. Sono esclusi i prodotti destinati a essere esportati fuori della Comunità; la direttiva si applica anche ai dipartimenti francesi d’oltremare.
Direttiva 2000/13/CE sull’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari
La direttiva codifica e sostituisce la disciplina precedente in materia di etichettatura alimentare, con l’obiettivo di ravvicinare le legislazioni nazionali, tutelare i consumatori e favorire la libera circolazione delle merci nel mercato interno. Il testo ha natura orizzontale: detta regole generali per tutti i prodotti alimentari, mentre le norme specifiche per singole categorie restano affidate alla legislazione verticale di settore.
Obiettivi e impianto generale
La direttiva parte dall’idea che differenze tra le regole nazionali possano ostacolare gli scambi e alterare la concorrenza. Per questo stabilisce un insieme di indicazioni obbligatorie e di principi comuni sull’informazione al consumatore, lasciando agli Stati membri margini limitati, spesso subordinati a notifica alla Commissione o a procedure di comitato.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica ai prodotti alimentari destinati al consumatore finale e a quelli destinati a ristoranti, ospedali, mense e collettività analoghe. Rientrano nel perimetro anche la presentazione del prodotto e la relativa pubblicità. La direttiva non si applica ai prodotti destinati all’esportazione fuori della Comunità; è espressamente estesa ai dipartimenti francesi d’oltremare.
Regole contro le pratiche ingannevoli
L’articolo 2 impone un divieto ampio di informazioni idonee a indurre in errore l’acquirente, in particolare su natura, identità, composizione, quantità, conservazione, origine, provenienza, modo di fabbricazione o proprietà del prodotto. È vietato attribuire proprietà di prevenzione, cura o guarigione di malattie umane, salvo i casi richiamati per acque minerali naturali e alimenti destinati a un’alimentazione particolare. Il divieto si estende espressamente anche alla presentazione e alla pubblicità.
Indicazioni obbligatorie
L’articolo 3 elenca il nucleo delle informazioni che devono comparire in etichetta, salvo deroghe specifiche:
- denominazione di vendita;
- elenco degli ingredienti;
- quantità di taluni ingredienti;
- quantitativo netto per i prodotti preconfezionati;
- termine minimo di conservazione o, per i prodotti molto deperibili, data di scadenza;
- condizioni particolari di conservazione e di utilizzazione;
- nome o ragione sociale e indirizzo del fabbricante, del condizionatore o di un venditore stabilito nella Comunità;
- luogo d’origine o di provenienza quando l’omissione possa ingannare il consumatore;
- istruzioni per l’uso quando necessarie;
- titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume.
È prevista una deroga specifica per il burro prodotto nel territorio dello Stato membro, per il quale può essere richiesto solo il riferimento al fabbricante, al condizionatore o al venditore, con obbligo di informazione alla Commissione e agli altri Stati membri.
Denominazione di vendita
La denominazione di vendita è disciplinata in modo gerarchico. In primo luogo prevale la denominazione prevista da norme UE; in mancanza, vale quella prevista dallo Stato membro in cui avviene la vendita al consumatore finale o alle collettività; in assenza, si ricorre alla denominazione d’uso oppure a una descrizione sufficientemente precisa del prodotto. La direttiva ammette l’uso della denominazione con cui il prodotto è legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato di produzione, purché non si creino confusioni per il consumatore dello Stato di commercializzazione. In casi eccezionali tale denominazione può essere esclusa se il prodotto differisce troppo, per composizione o fabbricazione, da quello comunemente conosciuto con quel nome.
La denominazione di vendita non può essere sostituita da marchi o denominazioni di fantasia. Deve inoltre indicare lo stato fisico o il trattamento specifico subito dal prodotto, se l’omissione potrebbe confondere l’acquirente. Per i prodotti trattati con radiazioni ionizzanti sono richieste diciture specifiche nelle varie lingue; in italiano la formula è "irradiato" o "trattato con radiazioni ionizzanti".
Elenco ingredienti
L’articolo 6 disciplina in dettaglio l’elenco degli ingredienti, che deve essere redatto secondo gli allegati I, II e III. La regola generale è l’indicazione di tutti gli ingredienti in ordine decrescente di peso al momento dell’utilizzazione, preceduti dalla parola "ingredienti". Sono previste eccezioni e regole particolari per acqua aggiunta, ingredienti volatili, ingredienti concentrati o disidratati, miscele di frutta o ortaggi e miscele di spezie o piante aromatiche.
Non è richiesto l’elenco ingredienti per taluni prodotti freschi non lavorati, acque gassificate già identificate come tali, aceti da un solo prodotto base senza altri ingredienti, alcuni latticini senza ingredienti aggiuntivi rilevanti e prodotti costituiti da un solo ingrediente in presenza di determinate condizioni.
Gli ingredienti possono essere designati con il nome specifico oppure, per alcune categorie, con la sola categoria o con la categoria seguita dal nome specifico o dal numero CE. Gli aromi sono disciplinati dall’allegato III. Per ingredienti sottoposti a radiazioni ionizzanti sono previste ulteriori disposizioni comunitarie future.
Ingredienti composti e categorie particolari
La direttiva regola anche l’indicazione degli ingredienti composti: essi possono essere riportati sotto la propria denominazione, con l’obbligo di elencarne i componenti, salvo eccezioni, tra cui il caso in cui rappresentino meno del 25 % del prodotto finito o siano prodotti per i quali la normativa UE non richiede l’elenco ingredienti.
Gli allegati I e II individuano rispettivamente le categorie per le quali la sola indicazione della categoria può sostituire il nome specifico e quelle che devono essere indicate con categoria più nome specifico o numero CE. Tra queste ultime figurano, ad esempio, coloranti, conservanti, antiossidanti, emulsionanti, addensanti, edulcoranti, agenti lievitanti e altri additivi funzionali.
Indicazione quantitativa degli ingredienti
L’articolo 7 introduce la logica della cosiddetta QUID, imponendo l’indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti quando essi figurano nella denominazione di vendita, sono enfatizzati in etichetta, sono essenziali per caratterizzare il prodotto o nei casi stabiliti dalla normativa UE. La quantità va espressa in percentuale riferita al momento dell’utilizzazione. Sono previste esclusioni per ingredienti già coperti da altre regole quantitative, per aromi in piccole dosi e per altri casi specifici. L’indicazione può comparire nella denominazione di vendita, accanto ad essa o nell’elenco ingredienti.
Quantità netta e peso sgocciolato
L’articolo 8 stabilisce che la quantità netta dei preconfezionati si esprime in volume per i liquidi e in massa per gli altri prodotti. La direttiva disciplina anche le confezioni composte da più imballaggi individuali, i prodotti comunemente venduti al pezzo, i limiti minimi sotto i quali l’indicazione non è obbligatoria e i casi in cui può essere prevista una disciplina nazionale o UE specifica.
Per i prodotti solidi presentati immersi in un liquido di copertura è obbligatorio indicare anche il peso netto sgocciolato. Il testo fornisce una definizione dettagliata di "liquido di copertura" e rinvia a successive decisioni per l’eventuale estensione dell’elenco e per i metodi di controllo. Sono previste esenzioni per prodotti con notevoli perdite di volume o massa venduti al pezzo o pesati davanti all’acquirente e per confezioni di peso molto ridotto, salvo spezie ed erbe aromatiche.
Date di conservazione e di scadenza
L’articolo 9 disciplina il termine minimo di conservazione, da indicare con le formule "da consumarsi preferibilmente entro..." o "da consumarsi preferibilmente entro fine..." secondo il caso. La data deve essere espressa secondo regole precise, con possibili semplificazioni in funzione della durata di conservazione; il prodotto può inoltre richiedere l’indicazione delle condizioni di conservazione.
Sono elencate numerose categorie escluse dall’obbligo, tra cui ortofrutticoli freschi non lavorati, diverse bevande alcoliche, bevande analcoliche e succhi in grandi contenitori destinati alle collettività, prodotti da forno e pasticceria consumati entro 24 ore, aceti, sale, zuccheri solidi, confetteria quasi esclusivamente zuccherina, gomme da masticare e porzioni individuali di gelato.
L’articolo 10 sostituisce il termine minimo di conservazione con la data di scadenza per i prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico e potenzialmente pericolosi per la salute umana. La dicitura obbligatoria è diversa a seconda della lingua; in italiano è "da consumare entro". Anche qui la data deve essere chiara e completa e deve essere accompagnata dalle condizioni di conservazione.
Istruzioni per l’uso e titolo alcolometrico
Le istruzioni per l’uso devono essere formulate in modo da consentire un uso adeguato del prodotto. Per alcuni alimenti, la normativa UE o nazionale può disciplinarne le modalità di esposizione. Per il titolo alcolometrico, l’articolo 12 rinvia alle regole specifiche per le bevande dei codici 22.04 e 22.05 della tariffa doganale comune e, per le altre bevande oltre l’1,2 % vol., alla procedura di comitato.
Modalità di apposizione delle indicazioni e leggibilità
L’articolo 13 stabilisce che le indicazioni obbligatorie devono figurare sull’imballaggio preconfezionato o su un’etichetta collegata. In alcuni casi di commercializzazione prima della vendita finale o di consegna alle collettività, possono figurare solo sui documenti commerciali, purché questi accompagnino il prodotto o siano stati inviati prima o contestualmente alla consegna. In tali ipotesi, alcune informazioni essenziali devono comunque comparire sull’imballaggio esterno.
Le indicazioni devono essere visibili, leggibili, indelebili e non devono essere occultate o separate da altri elementi. Le indicazioni su denominazione, quantità netta, termine di conservazione e, ove applicabile, data di scadenza devono comparire nello stesso campo visivo. Sono previste semplificazioni per bottiglie di vetro riutilizzabili con dicitura indelebile e per imballaggi o recipienti molto piccoli. Alcuni Stati membri, in particolare Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito, potevano introdurre deroghe specifiche per latte e prodotti lattiero-caseari in bottiglie di vetro riutilizzabili.
Prodotti non preimballati e vendite sfuse
Per i prodotti non presentati in imballaggi preconfezionati, per quelli confezionati nel luogo di vendita su richiesta dell’acquirente e per quelli preconfezionati ai fini della vendita immediata, gli Stati membri devono stabilire come fornire le informazioni obbligatorie. Possono anche esentare alcune indicazioni, purché l’informazione del compratore rimanga garantita.
Lingua dell’etichettatura e limiti alla normativa nazionale
L’articolo 16 consente agli Stati membri di vietare la commercializzazione dei prodotti le cui indicazioni non siano riportate in una lingua facilmente comprensibile dal consumatore, salvo misure alternative idonee adottate secondo la procedura di comitato. Lo Stato membro può anche imporre che le indicazioni siano riportate almeno in una o più lingue ufficiali della Comunità da esso scelte. È comunque ammessa l’uso di più lingue.
Armonizzazione e procedura per nuove norme nazionali
L’articolo 17 vieta agli Stati membri di aggiungere, rispetto agli articoli da 3 a 13, ulteriori specificazioni sulle modalità di indicazione delle informazioni obbligatorie. L’articolo 18 impedisce di vietare la commercializzazione di alimenti conformi alla direttiva facendo applicare norme nazionali non armonizzate, salvo che esse siano giustificate da salute pubblica, repressione delle frodi, tutela della proprietà industriale e commerciale, indicazioni di provenienza, denominazioni d’origine o concorrenza sleale.
Quando uno Stato membro ritiene necessario adottare una nuova legislazione, l’articolo 19 impone la notifica alla Commissione e agli altri Stati membri con indicazione dei motivi. La Commissione consulta gli Stati membri nel comitato permanente dei prodotti alimentari se lo ritiene utile o su richiesta di uno Stato membro. Le misure possono essere adottate solo dopo tre mesi dalla notifica e in assenza di parere contrario della Commissione; in caso contrario, si avvia la procedura di cui all’articolo 20, paragrafo 2.
Comitologia, misure transitorie e coordinamento con altre discipline
L’articolo 20 affida alla Commissione il supporto del comitato permanente per i prodotti alimentari e rinvia alla decisione 1999/468/CE per l’esercizio delle competenze di esecuzione. Il termine previsto per il meccanismo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione è fissato in tre mesi. L’articolo 21 consente di adottare misure transitorie con la stessa procedura.
L’articolo 22 fa salve le disposizioni comunitarie già esistenti al 22 dicembre 1978 in materia di etichettatura e presentazione di prodotti specifici, da adattare se necessario alla nuova disciplina.
Recepimento, abrogazione e entrata in vigore
L’articolo 24 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate in materia. L’articolo 26 abroga la direttiva 79/112/CEE, mantenendo però fermi gli obblighi connessi ai termini di attuazione indicati nell’allegato IV, parte B. I rinvii alla direttiva abrogata devono intendersi fatti alla direttiva 2000/13/CE secondo la tavola di concordanza.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il testo fornito richiama, nell’allegato IV, parte B, termini di attuazione nazionali già previsti per la direttiva abrogata, ma non li riporta in dettaglio nel corpo disponibile.
Disposizioni principali
Oggetto, finalità e definizioni
L’articolo 1 delimita l’ambito della direttiva all’etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, alla presentazione e alla pubblicità; include anche le collettività. Definisce "etichettatura" e "prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato". I considerando evidenziano l’obiettivo di armonizzazione per eliminare ostacoli alla libera circolazione e disparità concorrenziali, nonché la natura orizzontale della disciplina, distinta dalle future norme verticali di settore.
Divieto di indicazioni ingannevoli e riferimenti salutistici
L’articolo 2 vieta etichette e modalità di etichettatura idonee a indurre in errore l’acquirente, in particolare su natura, identità, qualità, composizione, quantità, conservazione, origine, provenienza, fabbricazione o effetti del prodotto. È vietato attribuire proprietà di prevenzione, cura o guarigione di malattie umane, salvo i casi espressamente richiamati per acque minerali naturali e alimenti destinati a un’alimentazione particolare. Il divieto si estende anche alla presentazione e alla pubblicità. Il paragrafo 2 prevede un elenco non esaustivo di diciture vietate o limitate da stabilire dal Consiglio secondo l’articolo 95 del trattato.
Indicazioni obbligatorie generali
L’articolo 3 elenca le indicazioni che devono figurare, salvo deroghe degli articoli 4-17: denominazione di vendita, elenco ingredienti, quantità di taluni ingredienti, quantitativo netto per i preconfezionati, termine minimo di conservazione o data di scadenza per i prodotti molto deperibili, condizioni particolari di conservazione e utilizzazione, nome/ragione sociale e indirizzo del fabbricante o condizionatore o venditore stabilito nella Comunità, luogo d’origine o provenienza quando l’omissione sia idonea a ingannare, istruzioni per l’uso quando necessarie, titolo alcolometrico volumico effettivo per bevande oltre l’1,2 % vol. È prevista una deroga per il burro prodotto nel territorio dello Stato membro, con comunicazione alla Commissione e agli altri Stati membri.
Deroghe e indicazioni aggiuntive per alimenti specifici
L’articolo 4 consente alla normativa UE specifica per taluni alimenti di derogare, eccezionalmente e senza pregiudicare l’informazione dell’acquirente, agli obblighi relativi all’elenco ingredienti e al termine minimo di conservazione, nonché di imporre indicazioni ulteriori. In assenza di norme UE, gli Stati membri possono prevedere tali ulteriori indicazioni tramite la procedura dell’articolo 19. Le disposizioni UE in materia sono adottate secondo l’articolo 20, paragrafo 2.
Denominazione di vendita e trattamento con radiazioni ionizzanti
L’articolo 5 disciplina la denominazione di vendita: prevale quella prevista da norme UE; in mancanza, quella nazionale dello Stato di vendita; in difetto, quella d’uso o una descrizione sufficientemente precisa. È ammesso l’uso della denominazione del Paese di produzione, se la presentazione complessiva consente comunque al consumatore di conoscere la natura del prodotto; in casi eccezionali tale denominazione può essere esclusa. La denominazione non può essere sostituita da marchi o nomi di fantasia. Deve inoltre indicare lo stato fisico o il trattamento specifico se ciò evita confusione. Per i prodotti trattati con radiazioni ionizzanti sono prescritte diciture obbligatorie nelle diverse lingue, fra cui in italiano "irradiato" o "trattato con radiazioni ionizzanti".
Elenco ingredienti e sua composizione
L’articolo 6 impone l’elenco degli ingredienti secondo gli allegati I, II e III, salvo eccezioni per taluni prodotti freschi, acque gassificate, aceti di fermentazione da un solo prodotto, formaggi/burro/latte fermentato senza altri ingredienti rilevanti e prodotti composti da un solo ingrediente in condizioni specifiche. Definisce "ingrediente" e regola ingredienti composti, componenti temporaneamente rimossi, additivi e ausiliari tecnologici. L’elenco va in ordine decrescente di peso al momento dell’utilizzazione, con regole particolari per acqua aggiunta, ingredienti concentrati/disidratati, miscele di frutta/ortaggi e di spezie/erbe. Gli ingredienti possono essere designati con il nome specifico oppure, per determinate categorie degli allegati, con il solo nome di categoria o con la categoria seguita da nome specifico o numero CE; sono disciplinati anche gli aromi e le diciture per ingredienti irradiati.
Indicazione quantitativa degli ingredienti (QUID)
L’articolo 7 impone l’indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria quando l’ingrediente compare nella denominazione di vendita, è enfatizzato in etichetta, è essenziale per caratterizzare il prodotto o nei casi stabiliti dalla normativa UE. Sono previste esclusioni per ingredienti già soggetti a indicazione del peso sgocciolato, per ingredienti già quantitativamente disciplinati da norme UE, per aromi in piccole dosi e per altri casi specifici. La quantità è espressa in percentuale riferita al momento dell’utilizzazione, con possibili deroghe settoriali UE; l’indicazione può figurare nella denominazione, accanto ad essa o nell’elenco ingredienti.
Quantità netta e peso sgocciolato
L’articolo 8 stabilisce che la quantità netta dei preconfezionati si esprime in volume per i liquidi e in massa per gli altri prodotti, usando litro/centilitro/millilitro o chilogrammo/grammo. Regola le confezioni multiple, i prodotti venduti al pezzo, i casi in cui è ammessa l’omissione e l’obbligo del peso netto sgocciolato per prodotti solidi immersi in liquido di copertura. Definisce i liquidi di copertura e rinvia a procedure UE per integrazioni dell’elenco e metodi di controllo. Sono previste esenzioni per prodotti con forti perdite di massa/volume venduti al pezzo o pesati davanti all’acquirente e per confezioni sotto 5 g o 5 ml, salvo spezie ed erbe aromatiche.
Data di durata minima e data di scadenza
L’articolo 9 definisce il termine minimo di conservazione e prescrive la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro..." o "da consumarsi preferibilmente entro fine...", con indicazione della data e, se necessario, delle condizioni di conservazione. Regola il formato della data in funzione della durata di conservazione e individua una serie di esclusioni, tra cui ortofrutticoli freschi non lavorati, alcune bevande alcoliche, bevande analcoliche e succhi in recipienti oltre 5 litri per collettività, prodotti da forno e pasticceria consumati entro 24 ore, aceti, sale, zuccheri solidi, confetteria quasi esclusivamente zuccherina, gomme da masticare e porzioni individuali di gelati. L’articolo 10 sostituisce il termine minimo con la data di scadenza per i prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, imponendo la dicitura corrispondente in ciascuna lingua e la data completa con condizioni di conservazione.
Istruzioni per l’uso e titolo alcolometrico
L’articolo 11 richiede istruzioni per l’uso formulate in modo da consentire un’impiego adeguato del prodotto, lasciando a norme UE o nazionali la possibilità di disciplinarne le modalità per taluni alimenti. L’articolo 12 rinvia, per le bevande dei codici 22.04 e 22.05 della tariffa doganale comune, alle norme UE specifiche e, per le altre bevande con oltre l’1,2 % vol., alla procedura di comitato dell’articolo 20, paragrafo 2.
Modalità di apposizione delle indicazioni
L’articolo 13 prevede che, per i preconfezionati, le indicazioni figurino sull’imballaggio o su etichetta legata al medesimo; in alcuni casi antecedenti alla vendita finale o per consegne alle collettività, possono figurare solo nei documenti commerciali se tali documenti accompagnano la merce o sono stati inviati prima o contestualmente alla consegna. In tali casi, alcune indicazioni essenziali devono comunque comparire sull’imballaggio esterno. Le informazioni devono essere facilmente comprensibili, visibili, chiaramente leggibili e indelebili; alcune indicazioni devono stare nello stesso campo visivo. Sono previste semplificazioni per bottiglie di vetro riutilizzabili con dicitura indelebile e per imballaggi molto piccoli. Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito potevano prevedere deroghe per latte e prodotti lattiero-caseari in bottiglie di vetro riutilizzabili.
Prodotti non preimballati e vendite sfuse
L’articolo 14 demanda agli Stati membri la determinazione delle modalità di informazione per i prodotti non presentati in imballaggi preconfezionati, per quelli confezionati nel luogo di vendita a richiesta dell’acquirente e per quelli preconfezionati ai fini della vendita immediata. Gli Stati possono anche esentare alcune indicazioni, purché l’informazione dell’acquirente resti garantita.
Regimi nazionali residuali, lingua e limiti al divieto di commercializzazione
L’articolo 15 salva le norme nazionali meno rigorose per determinati prodotti in imballaggi di fantasia in assenza di norme UE. L’articolo 16 consente agli Stati membri di vietare la commercializzazione dei prodotti non etichettati in una lingua facilmente compresa dal consumatore, salvo misure alternative idonee; può inoltre essere imposto che le indicazioni siano almeno in una o più lingue ufficiali della Comunità scelte dallo Stato membro. È ammessa la plurilinguisticità delle etichette.
Armonizzazione, restrizioni nazionali e procedura di notifica
L’articolo 17 vieta agli Stati membri di precisare, oltre quanto previsto dagli articoli 3-13, le modalità di indicazione delle informazioni obbligatorie. L’articolo 18 impedisce di vietare il commercio dei prodotti conformi alla direttiva sulla base di norme nazionali non armonizzate, salvo che siano giustificate da tutela della salute pubblica, repressione delle frodi o tutela di proprietà industriale e commerciale, indicazioni di provenienza, denominazioni d’origine e concorrenza sleale. L’articolo 19 introduce una procedura di notifica e standstill di tre mesi per nuove misure nazionali, con possibile intervento della Commissione e del comitato permanente dei prodotti alimentari.
Comitologia, misure transitorie e coordinamento con altre norme
L’articolo 20 affida alla Commissione l’assistenza del comitato permanente per i prodotti alimentari e rinvia alla decisione 1999/468/CE per l’adozione delle misure di esecuzione; il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione è fissato in tre mesi. L’articolo 21 prevede misure transitorie adottate con la stessa procedura. L’articolo 22 salva le disposizioni UE già adottate al 22 dicembre 1978 sull’etichettatura di prodotti specifici, da adattare secondo la procedura pertinente.
Esclusioni, obblighi di comunicazione, abrogazione e attuazione
L’articolo 23 esclude dall’applicazione i prodotti destinati all’esportazione fuori della Comunità. L’articolo 24 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate. L’articolo 25 estende la direttiva ai dipartimenti francesi d’oltremare. L’articolo 26 abroga la direttiva 79/112/CEE, fatti salvi gli obblighi connessi ai termini di attuazione elencati nell’allegato IV, parte B, e dispone che i rinvii alla direttiva abrogata si intendano fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza. L’articolo 27 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUCE; l’articolo 28 indica gli Stati membri come destinatari della direttiva.
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