Direttiva 2000/7
Direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al tachimetro per i veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 92/61/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva armonizza a livello UE i requisiti tecnici del tachimetro per motocicli, tricicli e ciclomotori, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e rimuovere gli ostacoli agli scambi derivanti da regole nazionali divergenti. Essa si innesta nel sistema di omologazione previsto dalla direttiva 92/61/CEE, di cui modifica anche alcuni allegati e la documentazione tecnica. Prevede inoltre un meccanismo di equivalenza con il regolamento n. 39 UN-ECE e stabilisce un termine di recepimento al 1° gennaio 2001, con applicazione differita al 1° luglio 2001 e, per i ciclomotori, al 1° luglio 2002.
Armonizzazione delle prescrizioni tecniche sul tachimetro per i veicoli a motore a due o a tre ruote e modifica della direttiva 92/61/CEE in materia di omologazione.
Ambito di applicazione
Si applica al tachimetro di tutti i tipi di veicoli a motore a due o a tre ruote rientranti nell'articolo 1 della direttiva 92/61/CEE. Impone che tutti i veicoli compresi in tale ambito siano dotati di un tachimetro conforme all'allegato della direttiva. Rilevano inoltre le procedure di approvazione del tachimetro e le condizioni di libera circolazione previste dalla direttiva 92/61/CEE; sono previste specifiche disposizioni di equivalenza con il regolamento n. 39 UN-ECE. È espressamente esclusa una disciplina separata del veicolo in quanto tale, poiché la direttiva opera come direttiva particolare nel quadro della direttiva 92/61/CEE.
Direttiva 2000/7/CE relativa al tachimetro per i veicoli a motore a due o a tre ruote
La direttiva persegue l’armonizzazione delle prescrizioni tecniche sul tachimetro dei veicoli a motore a due o a tre ruote, inserendosi nel quadro dell’omologazione comunitaria prevista dalla direttiva 92/61/CEE. I considerando collegano l’intervento soprattutto alla sicurezza stradale, alla necessità di superare la frammentazione delle regole nazionali e all’esigenza di facilitare il mercato interno; viene inoltre richiamata l’equivalenza con il regolamento n. 39 UN-ECE.
Obiettivi e ratio dell’intervento
La direttiva mira a rendere uniformi i requisiti relativi al controllo e alla visualizzazione della velocità, considerati rilevanti per la sicurezza stradale e per un uso corretto dei veicoli, in particolare da parte dei giovani. L’armonizzazione è presentata come condizione per rimuovere ostacoli agli scambi derivanti da prescrizioni tecniche divergenti tra Stati membri.
Ambito di applicazione
L’articolo 1 estende la disciplina al tachimetro di tutti i veicoli contemplati dall’articolo 1 della direttiva 92/61/CEE, cioè i veicoli a motore a due o a tre ruote oggetto del sistema di omologazione UE. Tutti questi veicoli devono essere dotati di un tachimetro conforme all’allegato della direttiva. La disciplina non costituisce un regime autonomo, ma una direttiva particolare che integra il sistema della direttiva 92/61/CEE.
Inquadramento nell’omologazione UE e libera circolazione
L’articolo 2 rinvia espressamente ai capitoli II e III della direttiva 92/61/CEE per le procedure di approvazione e per le condizioni di libera circolazione dei veicoli. In pratica, il rispetto delle specifiche sul tachimetro diviene una componente dell’omologazione del tipo e della successiva commercializzazione/immissione in circolazione.
Equivalenza con il regolamento n. 39 UN-ECE
L’articolo 3 consente di riconoscere l’equivalenza tra le prescrizioni della direttiva e quelle del regolamento n. 39 UN-ECE, nell’ultima versione adottata dalla Comunità. Le autorità nazionali competenti per l’omologazione devono accettare, nell’ambito di applicazione del regolamento, le omologazioni e i marchi di omologazione rilasciati ai sensi di tale regolamento al posto di quelli corrispondenti previsti dalla direttiva. Ciò agevola anche l’accesso ai mercati di paesi terzi.
Adeguamento tecnico e modifica della direttiva 92/61/CEE
L’articolo 4 prevede un meccanismo di aggiornamento delle prescrizioni tecniche e dell’allegato al progresso tecnico, mediante la procedura dell’articolo 13 della direttiva 70/156/CEE. L’articolo 5 modifica poi la direttiva 92/61/CEE: aggiorna gli allegati I, II e III, sostituendo le voci dedicate a 'tachimetro e contachilometri' con la sola voce 'tachimetro', cambiando la menzione 'CONF' in 'DP' e inserendo nuove informazioni tecniche nella scheda di domanda di omologazione.
Termini di recepimento e applicazione
L’articolo 6 contiene gli obblighi chiave per gli Stati membri:
- recepimento entro il 1° gennaio 2001 mediante disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;
- immediata informazione alla Commissione e trasmissione del testo delle norme nazionali adottate;
- inserimento di un riferimento alla direttiva nei provvedimenti nazionali o al momento della pubblicazione ufficiale;
- divieto, dal 1° gennaio 2001, di vietare l’immissione in circolazione di veicoli conformi alla direttiva per motivi inerenti al tachimetro.
La stessa disposizione precisa che le norme di recepimento si applicano dal 1° luglio 2001, con una proroga per i ciclomotori fino al 1° luglio 2002. Questa scansione temporale è rilevante per la gestione delle omologazioni e per l’adeguamento industriale.
Definizioni tecniche rilevanti
L’allegato fornisce definizioni essenziali per l’interpretazione della disciplina. In particolare definisce:
- il 'tipo di veicolo riguardo al tachimetro', basato su pneumatici, rapporto di trasmissione e caratteristiche del tachimetro;
- i 'pneumatici di dotazione normale', escludendo i pneumatici da neve;
- la 'pressione normale di marcia', pari alla pressione a freddo prescritta dal costruttore aumentata di 0,2 bar;
- il 'tachimetro' come il dispositivo che indica la velocità istantanea;
- la 'tolleranza del meccanismo di misura' e la 'costante tecnica del tachimetro';
- la 'massa in ordine di marcia' rinviando alla direttiva 92/61/CEE.
Prescrizioni tecniche sul tachimetro
L’allegato stabilisce standard minimi di progettazione e leggibilità. Il quadrante deve trovarsi nel campo di visibilità diretta del conducente ed essere leggibile sia di giorno sia di notte; la gamma delle velocità indicate deve includere la velocità massima specificata dal costruttore. Se il tachimetro ha un quadrante graduato, la graduazione deve seguire criteri differenti per motocicli/tricicli e per ciclomotori.
Per i motocicli e tricicli:
- le graduazioni della scala devono essere di 1, 2, 5 o 10 km/h;
- le velocità numeriche devono essere indicate a intervalli non superiori a 20 km/h se la massima indicata non supera 200 km/h;
- se supera 200 km/h, gli intervalli non possono superare 30 km/h.
Per i ciclomotori:
- il quadrante non può indicare una velocità massima superiore a 80 km/h;
- le graduazioni devono essere di 1, 2, 5 o 10 km/h;
- i valori numerici devono essere indicati a intervalli non superiori a 10 km/h;
- il quadrante deve indicare chiaramente 45 km/h, oppure 25 km/h per i ciclomotori a prestazioni ridotte.
Per i veicoli destinati ai mercati che utilizzano il sistema imperiale, il tachimetro deve essere graduato anche in miglia orarie, con regole specifiche di graduazione e intervalli numerici.
Prove di precisione e conformità della produzione
L’allegato disciplina in modo dettagliato la prova di precisione del tachimetro. Il veicolo deve essere provato con pneumatici di dotazione normale, con carico corrispondente alla massa in ordine di marcia e a temperatura di riferimento di 296 K ± 5 K; la pressione dei pneumatici deve essere quella normale di marcia. La velocità reale deve essere misurata con un’apparecchiatura con precisione di ± 0,5 %.
La prova può avvenire su pista o su banco dinamometrico a rulli, con requisiti tecnici specifici del banco. La velocità indicata non deve mai essere inferiore alla velocità reale e deve rispettare il seguente limite: 0 <= (V1 - V2) <= 0,1 · V2 + 4 km/h.
Per la conformità della produzione, il controllo è effettuato secondo l’allegato VI della direttiva 92/61/CEE. La produzione è conforme se, alle condizioni previste, il differenziale tra velocità indicata e reale resta entro:
- 0 <= (V1 - V2) <= 0,1 · V2 + 4 km/h per i ciclomotori;
- 0 <= (V1 - V2) <= 0,1 · V2 + 8 km/h per motocicli e tricicli.
Documentazione di omologazione
Le appendici dell’allegato introducono la scheda informativa e il modello di certificato di omologazione relativi all’installazione del tachimetro su un tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote. La scheda richiama specifiche informazioni della direttiva 92/61/CEE, tra cui dati identificativi e i nuovi punti tecnici da 4.7 a 4.7.8.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri sono i destinatari dell’atto e sono tenuti a recepirlo entro il termine fissato, nel rispetto del carattere vincolante quanto al risultato ma lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi.
Disposizioni principali
Oggetto e obbligo di dotazione
L'articolo 1 stabilisce che la direttiva si applica al tachimetro di tutti i tipi di veicoli di cui all'articolo 1 della direttiva 92/61/CEE e che tutti i veicoli rientranti in tale ambito devono essere dotati di un tachimetro conforme all'allegato. La direttiva opera quindi come standard tecnico minimo armonizzato per l'omologazione.
Inquadramento nel sistema di omologazione 92/61/CEE
L'articolo 2 rinvia ai capitoli II e III della direttiva 92/61/CEE per le procedure di concessione dell'approvazione del tachimetro e per le condizioni di libera circolazione dei veicoli. La direttiva si aggiunge all'elenco delle direttive particolari da rispettare ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 92/61/CEE.
Equivalenza con il regolamento n. 39 UN-ECE
L'articolo 3 consente, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 92/61/CEE, il riconoscimento dell'equivalenza tra le prescrizioni della direttiva e quelle del regolamento n. 39 UN-ECE nell'ultima versione adottata dalla Comunità. Le autorità nazionali che concedono l'omologazione devono accettare, nell'ambito di applicazione del regolamento, le omologazioni e i marchi di omologazione rilasciati a norma di tale regolamento in luogo di quelli corrispondenti previsti dalla direttiva.
Adeguamento tecnico al progresso
L'articolo 4 prevede che le modifiche necessarie per tenere conto delle variazioni del regolamento n. 39 UN-ECE e per adeguare l'allegato al progresso tecnico siano adottate secondo la procedura dell'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.
Modifiche alla direttiva 92/61/CEE
L'articolo 5 modifica gli allegati I, II e III della direttiva 92/61/CEE: sostituisce la voce relativa a 'Tachimetro e contachilometri' con 'Tachimetro', sostituisce la menzione 'CONF' con 'DP' e integra la scheda informativa con nuovi punti tecnici relativi a fotografie/disegni, gamma delle velocità, tolleranza, costante tecnica, metodo di funzionamento e rapporto di trasmissione.
Recepimento e applicazione
L'articolo 6 impone agli Stati membri di adottare entro il 1° gennaio 2001 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e di informarne immediatamente la Commissione, allegando un riferimento alla direttiva nei testi nazionali. Dal 1° gennaio 2001 gli Stati membri non possono più vietare, per motivi inerenti al tachimetro, l'immissione in circolazione dei veicoli conformi alla direttiva. Le disposizioni di recepimento si applicano dal 1° luglio 2001, salvo per i ciclomotori, per i quali l'applicazione decorre dal 1° luglio 2002. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 7 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 8 indica gli Stati membri come destinatari.
Definizioni tecniche dell'allegato
L'allegato definisce, tra l'altro, il tipo di veicolo riguardo al tachimetro, i pneumatici di dotazione normale, la pressione normale di marcia, il tachimetro, la tolleranza del meccanismo di misura, la costante tecnica e la massa in ordine di marcia. Sono esclusi i pneumatici da neve dalla dotazione normale.
Specifiche di progettazione e leggibilità
L'allegato richiede che il quadrante sia nel campo di visibilità diretta del conducente e leggibile di giorno e di notte; la gamma delle velocità indicate deve comprendere la velocità massima dichiarata dal costruttore. Se il tachimetro ha un quadrante graduato, sono stabilite graduazioni e intervalli numerici specifici per motocicli, tricicli e ciclomotori, con previsioni anche per i veicoli venduti in Stati membri che usano il sistema imperiale.
Prove di precisione e tolleranze
L'allegato disciplina la procedura di prova: pneumatici di dotazione normale, carico corrispondente alla massa in ordine di marcia, temperatura di riferimento di 296 K ± 5 K, pressione normale di marcia e velocità di prova determinate secondo la tabella riportata nell'allegato. La velocità reale deve essere misurata con apparecchiatura di precisione ± 0,5 %, con prescrizioni su pista o banco a rulli. La velocità indicata non deve mai essere inferiore alla reale e deve rispettare la formula 0 <= (V1 - V2) <= 0,1 · V2 + 4 km/h.
Conformità della produzione
L'allegato prevede che il controllo di conformità della produzione sia effettuato secondo l'allegato VI della direttiva 92/61/CEE. La produzione è considerata conforme se, alle condizioni di prova previste, il differenziale tra velocità indicata e reale rispetta i limiti: per i ciclomotori 0 <= (V1 - V2) <= 0,1 · V2 + 4 km/h; per motocicli e tricicli 0 <= (V1 - V2) <= 0,1 · V2 + 8 km/h.
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