Direttiva 2000/11
Venticinquesima direttiva 2000/11/CE della Commissione, del 10 marzo 2000, che adegua al progresso tecnico l'allegato II della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2000/11/CE della Commissione aggiorna l’allegato II della direttiva 76/768/CEE, inserendo nuove sostanze vietate nei prodotti cosmetici perché ritenute pericolose sulla base delle valutazioni scientifiche richiamate nei considerando. La misura attua anche le conseguenze della giurisprudenza della Corte di giustizia che aveva censurato precedenti inserimenti effettuati senza il necessario parere del comitato scientifico. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 1° giugno 2000 e assicurare che i cosmetici destinati al consumatore finale non contengano le sostanze elencate.
Adeguamento tecnico dell’allegato II della direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici, con inserimento di nuove sostanze vietate.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti cosmetici immessi a disposizione del consumatore finale nell’Unione europea/SEE, imponendo agli Stati membri di vietare la presenza delle sostanze elencate nell’allegato II della direttiva 76/768/CEE come modificato. Riguarda quindi i fabbricanti, importatori e operatori che immettono cosmetici sul mercato, nonché le autorità nazionali incaricate del recepimento e del controllo. Sono escluse dall’uso cosmetico le sostanze espressamente aggiunte all’elenco delle sostanze vietate; per lo zirconio è prevista un’esclusione specifica per talune sostanze già ammesse in altri allegati richiamati dalla direttiva.
Venticinquesima direttiva 2000/11/CE sui prodotti cosmetici
La direttiva 2000/11/CE della Commissione aggiorna, per ragioni di progresso tecnico e di tutela della salute, l’elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici contenuto nell’allegato II della direttiva 76/768/CEE. Il provvedimento recepisce inoltre l’esigenza, emersa dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, di fondare tali inserimenti sul previo parere del comitato scientifico competente.
Finalità e contesto normativo
La direttiva interviene nell’ambito del ravvicinamento delle legislazioni nazionali sui cosmetici. I considerando indicano che le sostanze aggiunte all’allegato II sono state qualificate come pericolose sulla base di valutazioni scientifiche: neurotossicità, cancerogenicità, mutagenicità, azione endocrina o vasodilatatrice/vasocostrittrice, fotosensibilizzazione e altri effetti dannosi per la salute.
Obiettivo principale
L’obiettivo è rendere non utilizzabili nei cosmetici alcune sostanze considerate incompatibili con la sicurezza del consumatore finale. La direttiva opera quindi come aggiornamento tecnico del sistema europeo di lista nera delle sostanze vietate, non introducendo un regime autonomo, ma modificando la direttiva quadro 76/768/CEE.
Ambito di applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di assicurare che i prodotti cosmetici messi a disposizione del consumatore finale non contengano le sostanze elencate nell’allegato II come modificato. Ne deriva un divieto sostanziale di impiego di tali sostanze nella formulazione dei cosmetici destinati al mercato. La disciplina riguarda gli operatori economici che producono o commercializzano cosmetici e le autorità nazionali che devono garantirne l’applicazione.
Sostanze vietate inserite nell’allegato II
L’allegato della direttiva aggiunge all’allegato II della direttiva 76/768/CEE le seguenti sostanze e gruppi di sostanze:
- 3'-etil-tetraidro-5',6',7',8'-tetraidro-5',5',8',8'-tetrametil-2'-acetonaftalene o 1,1,4,4-tetrametil-6-etil-7-acetil-1,2,3,4-tetraidro-naftalene;
- acido aristolochico e suoi sali; Aristolochia spp. e preparati;
- 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina;
- 6-(1-piperidinil)-2,4-pirimidindiammina-3-ossido (Minoxidil) e suoi sali;
- 3,4',5-tribromosalicilanilide;
- fitolacca (Phytolacca spp.) e suoi preparati;
- 11-alfa-idrossipregn-4-ene-3,20-dione e suoi esteri;
- colorante C.I. 42 640;
- antiandrogeni a struttura steroidea;
- zirconio e suoi derivati, con le eccezioni esplicitamente richiamate nell’allegato;
- acetonitrile;
- tetraidrozolina e suoi sali.
Razionale scientifico delle esclusioni
I considerando motivano l’inserimento con il riconoscimento di effetti nocivi specifici: alcune sostanze sono qualificate come neurotossiche, altre come fortemente cancerogene o mutagene, altre ancora come tossiche, fotosensibilizzanti, vasodilatatrici sistemiche, vasocostrittrici α-adrenergiche o dotate di effetti endocrini. In particolare, il Minoxidil e i suoi sali sono esclusi per i forti effetti vasodilatatori sistemici; lo zirconio e i suoi derivati sono vietati salvo alcune specifiche eccezioni già previste in altri allegati richiamati.
Effetti della sentenza Angelopharm e correzione formale degli elenchi
La direttiva richiama la sentenza della Corte di giustizia del 25 gennaio 1994, Angelopharm GmbH contro Freie und Hansestadt Hamburg, che aveva invalidato precedenti disposizioni di inserimento nell’allegato II per difetto di previa consultazione del comitato scientifico. Per conformarsi a tale giurisprudenza, la direttiva sopprime i numeri d’ordine originari attribuiti da precedenti direttive e reinserisce le sostanze con una nuova base procedurale corretta.
Soppressione dei precedenti numeri d’ordine
L’allegato prevede la soppressione dei numeri d’ordine 362, 365, 367, 372, 373, 374, 386, 390, 391, 392, 393 e 394 dell’elenco dell’allegato II della direttiva 76/768/CEE, come definiti nelle precedenti direttive richiamate. Tale soppressione è funzionale al riallineamento dell’elenco e non comporta una liberalizzazione dell’uso delle sostanze.
Recepimento, entrata in vigore e margini nazionali
Gli Stati membri devono adottare entro il 1° giugno 2000 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di un riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale, con modalità del riferimento lasciate alla discrezionalità degli Stati membri. La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato II della direttiva 76/768/CEE
L’articolo 1 dispone la modifica della direttiva 76/768/CEE secondo l’allegato della direttiva 2000/11/CE, che sopprime alcuni numeri d’ordine già presenti nell’allegato II e reintroduce le sostanze interessate con una nuova sistemazione formale.
Divieto di impiego delle sostanze elencate
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché i prodotti cosmetici messi a disposizione del consumatore finale non contengano le sostanze figuranti nell’elenco dell’allegato II della direttiva 76/768/CEE come modificato. L’effetto sostanziale è il divieto di utilizzo cosmetico delle sostanze indicate.
Termine di recepimento e obbligo di notifica
L’articolo 3 stabilisce che gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 1° giugno 2000 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 5 indica come destinatari della direttiva gli Stati membri.
Sostanze aggiunte all’allegato II
L’allegato inserisce nell’allegato II della direttiva 76/768/CEE le seguenti sostanze vietate: 3'-etil-tetraidro-5',6',7',8'-tetraidro-5',5',8',8'-tetrametil-2'-acetonaftalene o 1,1,4,4-tetrametil-6-etil-7-acetil-1,2,3,4-tetraidro-naftalene; acido aristolochico e suoi sali, Aristolochia spp. e preparati; 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina; 6-(1-piperidinil)-2,4-pirimidindiammina-3-ossido (Minoxidil) e suoi sali; 3,4',5-tribromosalicilanilide; fitolacca (Phytolacca spp.) e suoi preparati; 11-alfa-idrossipregn-4-ene-3,20-dione e suoi esteri; colorante C.I. 42 640; antiandrogeni a struttura steroidea; zirconio e suoi derivati, con eccezioni specifiche richiamate dall’allegato; acetonitrile; tetraidrozolina e suoi sali.
Soppressione di numeri d’ordine precedenti
L’allegato sopprime i numeri d’ordine 362, 365, 367, 372, 373, 374, 386, 390, 391, 392, 393 e 394 dell’elenco contenuto nell’allegato II della direttiva 76/768/CEE, in quanto corrispondenti a sostanze già oggetto di precedenti inserimenti censurati o da riallineare alla nuova formulazione.
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