Direttiva 2000/12
Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva codifica in un testo unico la normativa UE fondamentale sugli enti creditizi, sostituendo varie direttive precedenti. Stabilisce un sistema di autorizzazione unica, mutuo riconoscimento e controllo prudenziale da parte dello Stato membro d’origine, con limiti e poteri dello Stato ospitante per la liquidità e l’interesse generale. Regola inoltre i requisiti di accesso, i fondi propri, il coefficiente di solvibilità, i grandi fidi, la vigilanza consolidata, gli scambi informativi e i rapporti con i paesi terzi.
Codificazione delle regole UE sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sul loro esercizio, con disciplina di autorizzazione, libera prestazione di servizi, vigilanza prudenziale, fondi propri, solvibilità, grandi fidi e vigilanza su base consolidata.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica a tutti gli enti creditizi, intesi come imprese che raccolgono dal pubblico depositi o altri fondi rimborsabili e concedono crediti per proprio conto. Si applica inoltre, per specifiche disposizioni, alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione mista con sede nella Comunità, nonché a taluni enti finanziari filiazioni di enti creditizi quando esercitano attività dell’allegato I e ricorrono le condizioni dell’articolo 19. Sono espressamente escluse, in via permanente, le attività di banche centrali e di una serie di organismi pubblici o istituti speciali elencati nell’articolo 2, paragrafo 3; inoltre talune esenzioni si applicano a reti di enti creditizi collegati a un organismo centrale alle condizioni dell’articolo 2, paragrafi 5 e 6. La disciplina opera nel quadro del mercato interno e del mutuo riconoscimento, con regole specifiche per succursali e prestazione di servizi in altri Stati membri e con disposizioni dedicate ai paesi terzi.
Direttiva 2000/12/CE relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio
La direttiva codifica in un testo unico la disciplina UE applicabile agli enti creditizi, sostituendo e razionalizzando una pluralità di direttive precedenti. Il suo impianto si fonda sul mutuo riconoscimento delle autorizzazioni, sul principio del controllo dello Stato membro d’origine e su un nucleo di armonizzazione prudenziale essenziale, lasciando agli Stati membri margini di discrezionalità su taluni profili organizzativi, prudenziali e transitori.
Obiettivi e logica di fondo
La direttiva mira a facilitare l’accesso all’attività bancaria e il suo esercizio nel mercato interno, eliminando le differenze più rilevanti tra le normative nazionali e garantendo condizioni concorrenziali equivalenti. Il testo insiste sulla tutela del risparmio, sulla stabilità del sistema finanziario e sulla possibilità di operare in tutta la Comunità tramite succursali o prestazione di servizi, nel rispetto delle competenze dello Stato ospitante in materia di liquidità e politica monetaria.
Definizioni e campo di applicazione
Ai fini della direttiva, è ente creditizio l’impresa che raccoglie dal pubblico depositi o altri fondi rimborsabili e concede crediti per proprio conto. Sono inoltre definiti, tra gli altri, autorizzazione, succursale, autorità competenti, ente finanziario, partecipazione qualificata, stretti legami, zona A e zona B, società di partecipazione finanziaria e mista, gruppo di clienti collegati e mercati ufficiali.
La direttiva si applica a tutti gli enti creditizi; alcune disposizioni si estendono alle società di partecipazione finanziaria e mista con sede nella Comunità. Sono escluse le banche centrali e numerosi organismi pubblici o speciali elencati per Stato membro nell’articolo 2, paragrafo 3. Il Consiglio può aggiornare tale elenco su proposta della Commissione, sentito il comitato consultivo bancario.
Divieto di raccolta abusiva di depositi
L’articolo 3 impone agli Stati membri di vietare a soggetti diversi dagli enti creditizi di raccogliere professionalmente depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico. Il divieto non opera per gli Stati membri, le autorità regionali o locali, le organizzazioni pubbliche internazionali di cui facciano parte uno o più Stati membri, né per i casi espressamente previsti dal diritto nazionale o comunitario, purché siano previsti meccanismi di tutela per depositanti e investitori.
Autorizzazione e condizioni di accesso all’attività
L’autorizzazione è obbligatoria prima dell’inizio dell’attività. Gli Stati membri fissano le condizioni di autorizzazione, nel rispetto dei requisiti minimi armonizzati.
Tra i requisiti principali:
- l’ente deve disporre di fondi propri distinti e di un capitale iniziale almeno pari a 5 milioni di EUR;
- per alcune categorie speciali può essere ammesso un capitale iniziale non inferiore a 1 milione di EUR;
- i fondi propri non possono scendere sotto il capitale iniziale richiesto;
- sono previste deroghe transitorie per enti già esistenti al 15 dicembre 1979 e al 1o gennaio 1993.
L’autorizzazione è subordinata inoltre a condizioni di governance e affidabilità:
- presenza di almeno due persone che determinino effettivamente l’orientamento dell’attività;
- onorabilità e adeguata esperienza di tali soggetti;
- sede statutaria o amministrazione centrale nello Stato membro competente, a seconda della forma giuridica;
- conoscenza preventiva degli azionisti o soci con partecipazione qualificata;
- assenza di stretti legami o di strutture di gruppo che ostacolino la vigilanza.
La domanda deve essere corredata da un programma di attività e l’esame non può essere subordinato alle esigenze economiche del mercato. Il diniego deve essere motivato e notificato entro sei mesi dalla domanda completa, e in ogni caso la decisione deve intervenire entro dodici mesi.
Partecipazioni qualificate, revoca e organizzazione interna
Chi intenda acquisire, aumentare o ridurre una partecipazione qualificata deve informarne preventivamente l’autorità competente. Le soglie rilevanti sono 20 %, 33 % e 50 % dei diritti di voto o del capitale, nonché il caso in cui l’ente divenga filiazione o cessi di esserlo.
Le autorità dispongono di tre mesi per opporsi se la qualità dell’acquirente non garantisce una gestione sana e prudente. Se l’acquisto riguarda soggetti di un altro Stato membro nei casi previsti dall’articolo 12, opera la consultazione preventiva con le autorità interessate.
L’articolo 14 elenca i casi di revoca dell’autorizzazione, tra cui:
- mancato utilizzo dell’autorizzazione entro dodici mesi;
- rinuncia espressa o cessazione dell’attività per oltre sei mesi;
- ottenimento dell’autorizzazione mediante false dichiarazioni o mezzi irregolari;
- venir meno delle condizioni di autorizzazione;
- insufficienza dei fondi propri o delle garanzie verso i creditori;
- ulteriori casi previsti dal diritto nazionale.
L’articolo 17 impone un’adeguata organizzazione amministrativa e contabile e procedure di controllo interno efficaci.
Libera prestazione di servizi e stabilimento
Gli enti creditizi autorizzati in uno Stato membro possono esercitare nell’Unione le attività dell’allegato I tramite succursale o prestazione di servizi, purché tali attività siano coperte dall’autorizzazione. L’articolo 19 estende in via condizionata il regime anche a taluni enti finanziari filiazioni di enti creditizi.
Succursali
La procedura richiede la notifica all’autorità dello Stato membro d’origine, con indicazione di:
- Stato membro ospitante;
- programma di attività;
- recapito per la ricezione dei documenti;
- nominativi dei dirigenti responsabili.
L’autorità d’origine trasmette le informazioni all’autorità ospitante entro tre mesi, salvo dubbi sulla struttura amministrativa o sulla situazione finanziaria dell’ente. Lo Stato ospitante dispone poi di due mesi per predisporre la vigilanza e, se del caso, imporre condizioni di interesse generale. La succursale può iniziare l’attività dopo la comunicazione dello Stato ospitante o allo scadere del termine.
Le modifiche alle informazioni notificate devono essere comunicate almeno un mese prima. Le succursali già operative prima del 1o gennaio 1993 sono considerate come se avessero seguito la procedura.
Libera prestazione di servizi
Per la prestazione di servizi in un altro Stato membro, l’ente notifica all’autorità d’origine le attività che intende svolgere; l’autorità d’origine comunica la notifica allo Stato ospitante entro un mese. Restano salvi i diritti acquisiti dagli enti già operativi prima del 1o gennaio 1993.
Poteri dello Stato ospitante
Lo Stato ospitante può richiedere informazioni statistiche e, ai fini dei propri compiti, le informazioni necessarie anche alle succursali estere. Se constata irregolarità rispetto alle norme nazionali adottate in attuazione della direttiva, deve chiedere all’ente di porvi fine e, in caso di inerzia, informa lo Stato d’origine, che deve adottare misure appropriate. Se le irregolarità persistono, lo Stato ospitante può adottare misure di prevenzione o repressione, fino a impedire nuove operazioni.
Sono previste garanzie di motivazione, comunicazione all’ente e ricorso giurisdizionale. In casi urgenti, lo Stato ospitante può assumere misure cautelari immediate a tutela di depositanti, investitori o altri clienti, con successivo controllo della Commissione.
Rapporti con i paesi terzi
La direttiva disciplina in modo articolato le filiazioni di imprese di paesi terzi e le succursali di enti con sede fuori della Comunità. Gli Stati membri devono informare la Commissione delle autorizzazioni rilasciate e delle difficoltà generali incontrate dagli enti UE nei paesi terzi.
La Commissione può elaborare relazioni periodiche sul trattamento riservato agli enti comunitari nei paesi terzi e proporre al Consiglio misure per ottenere condizioni di accesso al mercato equivalenti. In caso di trattamento non comparabile, possono essere avviati negoziati o adottate misure temporanee di limitazione o sospensione di nuove autorizzazioni o acquisizioni, per un massimo di tre mesi, con possibile proroga tramite decisione del Consiglio.
Per le succursali di enti extracomunitari si afferma il principio di non trattamento più favorevole rispetto alle succursali di enti comunitari. La Comunità può comunque concludere accordi di reciprocità con paesi terzi. L’articolo 25 consente anche accordi sulla vigilanza consolidata per gruppi con capogruppo situata in un paese terzo o per gruppi UE con attività in paesi terzi.
Principio di vigilanza dello Stato membro d’origine e cooperazione
La vigilanza prudenziale, comprese le attività esercitate tramite succursali e libera prestazione di servizi, spetta allo Stato membro d’origine, salvo competenze specifiche dello Stato ospitante. Quest’ultimo mantiene la vigilanza sulla liquidità della succursale e le misure di politica monetaria.
Le autorità competenti devono cooperare strettamente e scambiarsi tutte le informazioni rilevanti su direzione, gestione, proprietà, liquidità, solvibilità, garanzie dei depositi, grandi fidi, organizzazione amministrativa e contabile, e controlli interni. Le verifiche sul posto delle succursali possono essere eseguite dalle autorità d’origine, senza pregiudizio per i poteri ispettivi dello Stato ospitante.
Segreto d’ufficio, scambio di informazioni e revisori
L’articolo 30 introduce un obbligo generalizzato di segreto d’ufficio per chi opera per le autorità competenti, con divieto di divulgazione di informazioni riservate salvo forme anonime o casi penalmente rilevanti. La direttiva disciplina dettagliatamente gli scambi informativi tra autorità di diversi Stati membri e con soggetti quali autorità di vigilanza finanziaria, autorità di liquidazione/fallimento, revisori, banche centrali, autorità monetarie e organismi di garanzia dei depositi.
L’articolo 31 impone ai revisori l’obbligo di segnalazione tempestiva alle autorità competenti quando emergano fatti o decisioni che:
- costituiscano violazioni sostanziali delle regole di autorizzazione o di esercizio;
- pregiudichino la continuità della gestione;
- comportino il rifiuto della certificazione o l’emissione di rilievi.
La segnalazione in buona fede non costituisce violazione di vincoli di riservatezza né genera responsabilità per il revisore.
Potere sanzionatorio e tutela giurisdizionale
Le autorità competenti possono irrogare sanzioni o adottare provvedimenti per far cessare infrazioni o rimuoverne le cause, fatti salvi il diritto penale e le regole sulla revoca dell’autorizzazione. Ogni decisione adottata in base alla direttiva deve essere impugnabile in sede giurisdizionale, anche in caso di mancata decisione entro sei mesi su una domanda completa di autorizzazione.
Fondi propri: struttura e limiti
La direttiva armonizza la nozione di fondi propri, distinguendo tra elementi di base e supplementari e definendo con precisione quali poste possano essere incluse o dedotte.
Tra gli elementi inclusi figurano capitale versato, riserve, utili portati a nuovo, fondo rischi bancari generali, riserve di rivalutazione, rettifiche di valore, taluni strumenti subordinati e, per gli enti cooperativi, determinati impegni dei membri. Devono essere dedotti, tra l’altro:
- azioni proprie;
- attività immateriali;
- risultati negativi dell’esercizio;
- partecipazioni rilevanti in altri enti creditizi o finanziari oltre determinate soglie.
Gli Stati membri hanno un margine di scelta nell’utilizzo degli elementi e possono adottare massimali inferiori o prescrizioni più rigorose. Il controllo del rispetto dei requisiti spetta alle autorità competenti.
Coefficiente di solvibilità
Il coefficiente di solvibilità è il rapporto tra fondi propri e attività/operazioni fuori bilancio ponderate per il rischio. Deve essere calcolato almeno due volte l’anno; per gli enti che non appartengono a gruppi si calcola su base individuale, mentre per le imprese madri su base consolidata. Le autorità possono richiedere anche calcoli sottoconsolidati o non consolidati.
Il denominatore è determinato mediante ponderazioni di rischio delle attività e mediante il trattamento delle esposizioni fuori bilancio secondo gli allegati II, III e IV. Le ponderazioni standard sono del 0 %, 20 %, 50 % e 100 %, con numerose specificazioni per crediti verso Stati, banche centrali, BEI, banche multilaterali di sviluppo, enti creditizi, settore non bancario e immobili residenziali/commerciali. La direttiva consente talune deroghe fino al 31 dicembre 2006, soprattutto per ipoteche commerciali e particolari operazioni di leasing.
L’articolo 47 impone il mantenimento di un coefficiente minimo dell’8 %, salvo facoltà degli Stati membri di stabilire livelli più elevati. In caso di discesa sotto l’8 %, le autorità devono far adottare misure correttive tempestive.
Grandi fidi
Un’esposizione è qualificata come grande fido quando raggiunge almeno il 10 % dei fondi propri. Gli enti devono notificarli secondo una periodicità stabilita dallo Stato membro e devono mantenere sistemi interni adeguati per l’identificazione e il monitoraggio delle esposizioni.
Il limite ordinario è il 25 % dei fondi propri verso un singolo cliente o gruppo collegato; scende al 20 % per i fidi verso impresa madre, imprese figlie e imprese figlie dell’impresa madre, salvo misure alternative di controllo. Il cumulo dei grandi fidi non può superare l’800 % dei fondi propri. Sono previste numerose esenzioni o ponderazioni agevolate per esposizioni verso amministrazioni pubbliche, enti creditizi, strumenti garantiti, obbligazioni e crediti ipotecari, nonché per alcune operazioni transitorie e per i sistemi di rete bancaria.
La vigilanza sui grandi fidi può essere esercitata su base individuale o consolidata a seconda della struttura del gruppo; gli Stati membri possono rinunciare in parte alla vigilanza individuale quando esiste una vigilanza consolidata adeguata.
Partecipazioni qualificate non finanziarie
Gli enti creditizi non possono detenere partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie oltre il 15 % dei propri fondi propri, né un totale di tali partecipazioni superiore al 60 % dei fondi propri. Le partecipazioni temporanee connesse a operazioni di salvataggio o sottoscrizione non sono computate ai fini dei limiti. In circostanze eccezionali il superamento può essere tollerato solo se accompagnato da misure di rafforzamento patrimoniale o equivalenti.
Vigilanza su base consolidata
La direttiva prevede una vigilanza consolidata quando un ente creditizio controlla o partecipa in altri enti creditizi o finanziari, ovvero quando la sua impresa madre è una società di partecipazione finanziaria. La vigilanza riguarda almeno solvibilità, adeguatezza patrimoniale rispetto ai rischi di mercato e grandi fidi, e si estende alle società di partecipazione finanziaria quando necessario.
L’articolo 52 consente esenzioni dalla consolidazione per imprese situate in paesi terzi con ostacoli al trasferimento delle informazioni, per imprese di interesse trascurabile o nei casi in cui la consolidazione sarebbe inopportuna o fuorviante. Gli Stati membri devono comunque garantire informazioni adeguate e la corretta ripartizione del capitale nel gruppo.
L’articolo 53 individua l’autorità responsabile della vigilanza consolidata e disciplina i casi transfrontalieri e i conflitti di competenza; l’articolo 54 stabilisce i metodi di consolidamento integrale, proporzionale o per equivalenza; l’articolo 55 impone obblighi informativi alle società di partecipazione miste e alle loro figlie; l’articolo 56 mira a rimuovere gli ostacoli giuridici alla circolazione delle informazioni e a coordinare la vigilanza con altre autorità settoriali, mantenendo il segreto d’ufficio.
Comitato consultivo bancario e poteri di adattamento tecnico
È istituito presso la Commissione un comitato consultivo bancario composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Il comitato assiste la Commissione nell’applicazione della direttiva e nel coordinamento ulteriore del settore, ma non tratta i singoli casi.
Il comitato esamina anche le condizioni di autorizzazione e i coefficienti di osservazione, e può formulare suggerimenti per il coordinamento delle regole nazionali. L’articolo 60 consente alla Commissione, secondo procedura comitologica, di adottare adattamenti tecnici relativi a definizioni, zone geografiche, capitale iniziale, elenco delle attività, regole sulle operazioni fuori bilancio, coefficienti e ipotesi di esenzione.
Disposizioni transitorie principali
La direttiva contiene numerose norme transitorie, tra cui:
- per la Danimarca, la possibilità di includere progressivamente nei fondi propri taluni impegni solidali fino al 1o gennaio 2001;
- fino al 31 dicembre 2006, la possibilità di applicare una ponderazione del 50 % ad alcune esposizioni ipotecarie commerciali e a taluni leasing immobiliari, entro limiti e condizioni rigorose di valutazione e rivalutazione;
- fino al 31 dicembre 2006, la possibilità di riconoscere il medesimo trattamento alle azioni di società finlandesi per l’edilizia abitativa e a taluni contratti OTC compensati presso stanze di compensazione, in presenza di determinate garanzie;
- termini di allineamento progressivo all’8 % per gli enti con coefficienti inferiori al livello minimo al 1o gennaio 1991;
- termini per l’adeguamento dei grandi fidi esistenti al 5 febbraio 1993, con scadenza massima al 31 dicembre 2001;
- termine fino al 1o gennaio 2003 per conformarsi ai limiti sulle partecipazioni non finanziarie già eccedenti al 1o gennaio 1993.
Abrogazione, entrata in vigore e obblighi di comunicazione
L’articolo 67 abroga le principali direttive precedenti in materia, salvi gli obblighi relativi ai termini di attuazione ancora pendenti. L’articolo 66 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle principali misure nazionali di recepimento.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il testo non indica nel corpo principale un termine unico di recepimento, ma rinvia all’allegato V, parte B, per i termini nazionali di attuazione delle direttive abrogate e delle disposizioni sostituite.
Disposizioni principali
Definizioni e perimetro soggettivo
L’articolo 1 definisce, tra l’altro, ente creditizio, autorizzazione, succursale, autorità competenti, ente finanziario, Stato membro d’origine e ospitante, partecipazione qualificata, stretti legami, zone A e B, società di partecipazione finanziaria e mista, gruppo di clienti collegati e mercati ufficiali. L’articolo 2 delimita il campo di applicazione agli enti creditizi e, per specifiche norme, alle società di partecipazione finanziaria e mista; esclude banche centrali e numerosi organismi/istituti elencati per Stato membro, con possibilità di aggiornamento dell’elenco mediante decisione del Consiglio su proposta della Commissione.
Divieto di raccolta abusiva di depositi
L’articolo 3 vieta alle imprese non autorizzate come enti creditizi di raccogliere professionalmente depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico, salvo eccezioni per Stati, autorità regionali/locali, organizzazioni pubbliche internazionali e casi espressamente previsti dal diritto nazionale o UE, purché sottoposti a regolamentazione e controlli di tutela per depositanti e investitori.
Autorizzazione preventiva e condizioni di accesso
L’articolo 4 impone l’autorizzazione preventiva prima dell’avvio dell’attività, rinviando agli Stati membri la fissazione delle condizioni nei limiti degli articoli 5-9. L’articolo 5 richiede, in linea generale, fondi propri distinti e un capitale iniziale almeno pari a 5 milioni di EUR; per categorie particolari il minimo può scendere, ma non sotto 1 milione di EUR. Sono previste deroghe transitorie per enti esistenti al 15 dicembre 1979 e al 1o gennaio 1993, con facoltà per gli Stati membri di consentire la prosecuzione dell’attività a determinate condizioni. L’articolo 6 impone almeno due dirigenti effettivamente responsabili, onorabili e con adeguata esperienza, e richiede l’ubicazione dell’amministrazione centrale nello stesso Stato della sede statutaria o dell’autorizzazione. L’articolo 7 richiede la conoscenza preventiva degli azionisti/soci qualificati e consente il diniego se la loro qualità o gli stretti legami ostano alla sana e prudente gestione o alla vigilanza, anche in presenza di ostacoli derivanti da paesi terzi. L’articolo 8 esige un programma di attività con indicazione delle operazioni previste e della struttura organizzativa; l’articolo 9 vieta controlli basati sulle esigenze economiche del mercato. L’articolo 10 stabilisce il diniego motivato entro sei mesi dalla domanda completa, con decisione comunque entro dodici mesi; l’articolo 11 impone la notifica alla Commissione e la pubblicazione dell’elenco degli enti autorizzati.
Partecipazioni qualificate, controlli sulla compagine e modifica dell’autorizzazione
L’articolo 16 impone la notifica preventiva per acquisire, aumentare, ridurre o dismettere partecipazioni qualificate, con soglie del 20 %, 33 % e 50 % dei diritti di voto o del capitale, o quando l’ente diviene o cessa di essere filiazione. Le autorità possono opporsi entro tre mesi se la qualità dell’acquirente non garantisce una gestione sana e prudente; in caso di acquirente qualificato proveniente da altro Stato membro, si applica la consultazione preventiva dell’articolo 12. L’articolo 14 elenca i casi di revoca dell’autorizzazione, tra cui mancato uso entro 12 mesi, false dichiarazioni, perdita dei requisiti, insufficienza di fondi propri o garanzia insufficiente verso i creditori. L’articolo 15 consente l’uso della denominazione già impiegata nello Stato d’origine, salvo possibili precisazioni per evitare confusione nel Paese ospitante. L’articolo 17 impone una buona organizzazione amministrativa e contabile e adeguati controlli interni.
Libera prestazione di servizi e diritto di stabilimento
Gli articoli 18 e 19 riconoscono agli enti creditizi autorizzati in uno Stato membro la possibilità di esercitare nell’Unione le attività dell’allegato I tramite succursale o libera prestazione di servizi, e agli enti finanziari filiazione di enti creditizi, a determinate condizioni, di beneficiare del medesimo regime. L’articolo 20 disciplina la procedura per aprire una succursale in altro Stato membro: notifica allo Stato d’origine, informazioni minime da allegare, trasmissione alle autorità ospitanti entro tre mesi salvo dubbi sulla solidità amministrativa o finanziaria, facoltà dello Stato ospitante di imporre condizioni di interesse generale entro due mesi e avvio dell’attività dopo la relativa comunicazione o il silenzio dell’autorità. L’articolo 21 disciplina la prestazione di servizi in altro Stato membro, con notifica all’autorità d’origine e comunicazione allo Stato ospitante entro un mese. L’articolo 22 attribuisce allo Stato ospitante poteri di raccolta dati, vigilanza sulle irregolarità, misure correttive urgenti e, in caso di persistenza, misure limitative, sempre con garanzie di motivazione, comunicazione e ricorso giurisdizionale.
Regole relative ai paesi terzi
Gli articoli 23 e 24 disciplinano le filiazioni e le succursali di imprese di paesi terzi, imponendo notifiche alla Commissione, relazioni sulle difficoltà incontrate dagli enti UE nei paesi terzi, valutazioni della reciprocità e possibili negoziati o misure temporanee di limitazione/sospensione delle nuove autorizzazioni e acquisizioni. Le succursali di enti aventi sede fuori della Comunità non possono beneficiare di un trattamento più favorevole di quello riservato alle succursali di enti UE; la Comunità può però concludere accordi basati sulla reciprocità. L’articolo 25 prevede accordi con paesi terzi sulla vigilanza consolidata per gruppi con capogruppo fuori UE o con soggetti UE che controllano enti situati in paesi terzi.
Vigilanza prudenziale: riparto di competenze e cooperazione
L’articolo 26 attribuisce la vigilanza prudenziale allo Stato membro d’origine, salvo competenze specifiche dello Stato ospitante; l’articolo 27 mantiene allo Stato ospitante la vigilanza sulla liquidità della succursale e le misure di politica monetaria, senza discriminazioni. L’articolo 28 impone stretta cooperazione e scambio di informazioni tra autorità competenti su direzione, gestione, proprietà, liquidità, solvibilità, depositi, grandi fidi, organizzazione e controlli interni. L’articolo 29 consente verifiche sul posto delle succursali da parte delle autorità d’origine, senza pregiudicare i poteri ispettivi dello Stato ospitante.
Segreto d’ufficio, scambio di informazioni e obblighi dei revisori
L’articolo 30 stabilisce un rigoroso segreto d’ufficio per chi opera per le autorità competenti e disciplina in modo dettagliato i casi in cui le informazioni riservate possono essere scambiate con altre autorità, organismi di liquidazione, revisori, banche centrali, autorità monetarie, autorità sui sistemi di pagamento, servizi pubblici selezionati e organismi di compensazione, con vincoli di finalità e riservatezza. L’articolo 31 impone ai revisori il dovere di segnalare tempestivamente fatti o decisioni che configurino violazioni sostanziali, pregiudichino la continuità aziendale o comportino il rifiuto del giudizio sul bilancio, anche se emersi presso imprese strettamente collegate. L’articolo 32 conferisce alle autorità il potere di irrogare sanzioni o misure correttive per infrazioni amministrative. L’articolo 33 garantisce il ricorso giurisdizionale contro le decisioni adottate in base alla direttiva, compreso il caso di mancata decisione entro sei mesi su una domanda completa di autorizzazione.
Fondi propri: composizione, limiti e consolidamento
Gli articoli 34-39 definiscono la nozione armonizzata di fondi propri. Rientrano tra gli elementi di base capitale versato, riserve, utili portati a nuovo, fondo per rischi bancari generali, riserve di rivalutazione, rettifiche di valore, altri elementi specifici, impegni dei membri di enti cooperativi e taluni strumenti subordinati; sono previste deduzioni per azioni proprie, immobilizzazioni immateriali, perdite, partecipazioni rilevanti in altri enti creditizi/finanziari e altri importi eccedenti determinate soglie. La direttiva lascia agli Stati membri margini di discrezionalità nell’uso degli elementi e consente requisiti più rigorosi. L’articolo 37 disciplina il calcolo su base consolidata, includendo specifici elementi positivi/negativi del consolidamento. L’articolo 38 fissa limiti quantitativi, tra cui il tetto del 100 % e del 50 % per alcuni elementi e l’obbligo di deduzione di determinate partecipazioni; l’articolo 39 richiede la prova, soddisfacente per le autorità, del rispetto dei requisiti.
Coefficiente di solvibilità e ponderazione del rischio
Gli articoli 40-47 disciplinano il coefficiente di solvibilità, definito come rapporto tra fondi propri e attività/operazioni fuori bilancio ponderate per il rischio. Il coefficiente deve essere calcolato almeno due volte l’anno e mantenuto almeno all’8 %, salvo coefficienti nazionali più elevati. L’articolo 43 attribuisce ponderazioni di rischio alle voci dell’attivo e alle operazioni fuori bilancio, con categorie 0 %, 20 %, 50 % e 100 %, e regole specifiche per crediti verso governi, banche centrali, BEI, banche multilaterali di sviluppo, enti creditizi, settore non bancario, immobili residenziali e strumenti assistiti da ipoteche; le operazioni fuori bilancio sono classificate negli allegati II e IV e trattate con metodo a due fasi o, per i derivati, con i metodi dell’allegato III. L’articolo 44 consente, in presenza di determinate condizioni istituzionali e fiscali, una ponderazione 0 % per le amministrazioni regionali e locali; l’articolo 45 prevede ulteriori ponderazioni agevolate in casi particolari e richiede notifiche alla Commissione. L’articolo 46 consente di assimilare ad amministrazioni regionali/locali taluni organismi senza scopo di lucro e, in certi casi, chiese e comunità religiose. L’articolo 47 impone il mantenimento dell’8 % e l’adozione di misure correttive in caso di discesa sotto tale soglia.
Grandi fidi
Gli articoli 48-50 regolano i grandi fidi come esposizioni pari o superiori al 10 % dei fondi propri verso un cliente o gruppo di clienti collegati. Gli enti devono notificarli alle autorità competenti con cadenza almeno annuale o trimestrale, a seconda del regime nazionale, con alcune esenzioni per categorie di esposizioni. L’articolo 49 pone il limite generale del 25 % dei fondi propri per singolo cliente o gruppo collegato, ridotto al 20 % per esposizioni verso impresa madre/figlia o imprese figlie dell’impresa madre, e un tetto cumulativo dell’800 % dei fondi propri, con facoltà degli Stati membri di introdurre limiti più stringenti e numerose esenzioni, in particolare per esposizioni verso amministrazioni pubbliche, banche, strumenti garantiti e ipoteche. L’articolo 50 prevede che la vigilanza sui grandi fidi sia esercitata su base non consolidata o consolidata secondo la struttura del gruppo, con possibili esoneri in presenza di vigilanza consolidata e obblighi di ripartizione adeguata dei rischi.
Partecipazioni qualificate non finanziarie
L’articolo 51 limita le partecipazioni qualificate degli enti creditizi in imprese non finanziarie al 15 % dei fondi propri per singola impresa e al 60 % in totale, con facoltà di esenzione per partecipazioni in compagnie di assicurazione. Sono esclusi dal calcolo i possessi temporanei per operazioni di salvataggio o sottoscrizione e gli Stati membri devono intervenire in caso di superamento solo in circostanze eccezionali, eventualmente imponendo aumento dei fondi propri o misure equivalenti.
Vigilanza su base consolidata
Gli articoli 52-56 disciplinano la vigilanza su base consolidata di enti creditizi capogruppo, società di partecipazione finanziaria e, per taluni aspetti, società di partecipazione mista. La vigilanza copre solvibilità, adeguatezza dei fondi propri rispetto ai rischi di mercato e grandi fidi; può essere esclusa la consolidazione di entità estere con ostacoli giuridici al trasferimento di informazioni, di entità di interesse trascurabile o quando la consolidazione sarebbe inappropriata o fuorviante. L’articolo 53 individua le autorità competenti responsabili, con regole di coordinamento in presenza di gruppi transnazionali e facoltà di accordi bilaterali di delega di vigilanza. L’articolo 54 regola il metodo di consolidamento integrale, proporzionale o per equivalenza; l’articolo 55 impone alla società di partecipazione mista e alle sue figlie di fornire tutte le informazioni utili e consente verifiche in loco. L’articolo 56 contiene misure per rimuovere ostacoli giuridici allo scambio di informazioni, coordina gli scambi tra autorità di diversi settori finanziari, impone il segreto d’ufficio, prevede elenchi di società di partecipazione finanziaria e disciplina verifiche su richiesta e sanzioni.
Comitato consultivo bancario e adattamenti tecnici
L’articolo 57 istituisce presso la Commissione il comitato consultivo bancario, con funzioni di assistenza alla Commissione nell’attuazione della direttiva e nell’elaborazione di ulteriori proposte, ma senza occuparsi di singoli casi. Gli articoli 58 e 59 attribuiscono al comitato compiti di esame delle condizioni di autorizzazione e di osservazione dei coefficienti per solvibilità e liquidità, con relazioni e suggerimenti alla Commissione. L’articolo 60 consente adattamenti tecnici tramite procedura di comitologia, incluse modifiche di definizioni, aggiornamento della zona A, delle banche multilaterali di sviluppo, del capitale iniziale, dell’elenco delle attività e delle regole sulle operazioni fuori bilancio e sulle esenzioni relative ai grandi fidi.
Disposizioni transitorie e scadenze specifiche
Gli articoli 61-65 contengono discipline transitorie per talune situazioni nazionali. Tra le principali: la Danimarca può mantenere, in via graduale, l’inclusione di determinati impegni solidali nei fondi propri fino al 1o gennaio 2001; fino al 31 dicembre 2006 possono operare regimi transitori per la ponderazione del 50 % su alcuni prestiti ipotecari commerciali/residenziali e su talune operazioni di leasing immobiliare, con requisiti di valutazione e comunicazione alla Commissione; l’articolo 63 prevede periodi transitori per il raggiungimento dell’8 % di solvibilità, per talune obbligazioni o.i.c.v.m. e per la Banca agricola di Grecia; l’articolo 64 concede tempi per l’adeguamento dei grandi fidi esistenti al 5 febbraio 1993, con termine massimo al 31 dicembre 2001 e deroghe temporanee fino al 31 dicembre 1998 e, per enti minori, proroghe ulteriori; l’articolo 65 concede tempo fino al 1o gennaio 2003 per adeguare le partecipazioni non finanziarie eccedenti i limiti. L’articolo 66 impone la comunicazione alla Commissione delle misure nazionali di attuazione.
Abrogazione delle direttive precedenti, entrata in vigore e destinatari
L’articolo 67 abroga, con salvezza degli obblighi relativi ai termini di recepimento, le direttive elencate nell’allegato V, parte A, e prevede che i riferimenti alle direttive abrogate si intendano fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza. L’articolo 68 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; l’articolo 69 indica gli Stati membri come destinatari. Il testo non riporta nel corpo principale un termine generale di recepimento, ma rinvia ai termini di attuazione indicati nell’allegato V, parte B, che devono essere rispettati dagli Stati membri.
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