Direttiva 2000/8
Direttiva 2000/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, che modifica la direttiva 70/221/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2000/8/CE aggiorna la disciplina europea sui serbatoi di carburante dei veicoli, modificando la direttiva 70/221/CEE per allinearla alle definizioni della direttiva quadro 70/156/CEE e al progresso tecnico. Il nucleo della riforma riguarda i serbatoi di carburante liquido, con requisiti tecnici dettagliati, prove di resistenza e nuove regole specifiche per i serbatoi in materie plastiche. Sono inoltre fissate date progressive per l'accettazione, il rifiuto delle omologazioni e l'applicazione ai nuovi veicoli, nonché un termine di recepimento al 3 maggio 2001.
Modifica la direttiva 70/221/CEE per aggiornare e rafforzare i requisiti di omologazione CE dei serbatoi di carburante dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, con particolare attenzione ai serbatoi in materie plastiche.
Ambito di applicazione
Si applica ai veicoli rientranti nella direttiva 70/156/CEE e, in particolare, ai requisiti di omologazione relativi ai serbatoi di carburante liquido dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Il campo materiale riguarda i serbatoi installati sui veicoli, le prove tecniche e le condizioni di immissione sul mercato, immatricolazione e uso dei veicoli nuovi; la disciplina non comporta la revoca delle omologazioni già rilasciate per serbatoi in metallo per carburanti liquidi. La direttiva introduce inoltre un orientamento al futuro per includere anche i serbatoi di carburanti gassosi, ma senza stabilire già le specifiche tecniche relative a tali serbatoi.
Modifica della disciplina europea sui serbatoi di carburante dei veicoli
La direttiva 2000/8/CE interviene sulla direttiva 70/221/CEE, che disciplina il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di serbatoi di carburante e dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. L'obiettivo è adeguare la disciplina alla direttiva quadro 70/156/CEE, tener conto del progresso tecnico e rafforzare la sicurezza, in particolare rispetto ai serbatoi in materie plastiche e ai rischi di perdita di carburante.
Finalità e contesto normativo
Nei considerando la direttiva evidenzia che la 70/221/CEE è una direttiva particolare del sistema di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE e che, per coerenza, occorre allinearne le definizioni. Richiama inoltre il regolamento n. 34 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, quale riferimento tecnico da recepire, e sottolinea che lo spargimento accidentale di carburante, soprattutto gasolio, rappresenta un grave rischio per motociclisti e ciclisti.
La direttiva segnala anche l'importanza crescente dei carburanti gassosi, pur limitandosi in questa fase a prefigurare l'estensione della disciplina ai relativi serbatoi. Viene inoltre evidenziata la necessità di omologare i serbatoi come unità tecniche distinte, per evitare l'uso di serbatoi sostitutivi o supplementari non omologati e mantenere un elevato livello di sicurezza nella circolazione.
Modifiche alla direttiva 70/221/CEE
L'articolo 1 modifica il titolo della direttiva 70/221/CEE, eliminando il riferimento ai soli serbatoi di carburante liquido. Viene poi sostituito l'articolo 1, che richiama espressamente la definizione di veicolo contenuta nell'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE.
Sono inoltre riscritti gli articoli 2, 2 bis e 3 della direttiva 70/221/CEE:
- gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE o nazionale di un veicolo conforme ai requisiti sui serbatoi di carburante;
- non possono rifiutare l'immatricolazione, vietare la vendita, la messa in circolazione o l'uso di un veicolo conforme;
- gli aggiornamenti tecnici degli allegati sono adottati secondo la procedura dell'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.
L'elenco degli allegati e l'allegato I della direttiva 70/221/CEE sono modificati in modo sostanziale dall'allegato della direttiva 2000/8/CE.
Regime transitorio e date di applicazione
L'articolo 2 stabilisce una scansione temporale molto precisa:
- dal 3 maggio 2001 gli Stati membri devono accettare la conformità ai requisiti della direttiva 70/221/CEE modificata ai fini degli articoli 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE;
- dal 3 maggio 2002 non possono più concedere l'omologazione CE a nuovi tipi di veicoli, e possono rifiutare l'omologazione nazionale, se tali veicoli non sono conformi alla direttiva modificata;
- dal 3 maggio 2003 non devono più considerare validi i certificati di conformità dei veicoli nuovi e possono rifiutare immatricolazione, vendita e messa in circolazione dei veicoli nuovi non conformi, salvo l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.
La direttiva precisa inoltre che non rende invalide le omologazioni precedentemente rilasciate ai veicoli muniti di serbatoi in metallo per carburanti liquidi e non impedisce l'estensione di tali omologazioni secondo la disciplina originaria.
Recepimento nazionale
Gli Stati membri devono adottare entro il 3 maggio 2001 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità definite dagli stessi Stati membri.
Essi devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Contenuto tecnico dell'allegato I: serbatoi di carburante liquido
L'allegato I, intitolato "Serbatoi di carburante liquido", stabilisce la disciplina tecnica di dettaglio per i veicoli oggetto della direttiva 70/156/CEE.
Definizioni e campo di applicazione
L'allegato si applica ai veicoli soggetti alla direttiva 70/156/CEE. Definisce, tra l'altro:
- il tipo di veicolo per quanto concerne i serbatoi di carburante, in funzione di struttura, forma, dimensioni e materiale dei serbatoi;
- l'abitacolo;
- la massa a vuoto;
- il serbatoio;
- la capacità del serbatoio;
- il carburante liquido.
Domanda e rilascio dell'omologazione CE
La domanda di omologazione CE deve essere presentata dal costruttore del veicolo. Alla prova devono essere presentati un veicolo rappresentativo o le parti necessarie e, a seconda del materiale del serbatoio:
- sette serbatoi supplementari con accessori, se il serbatoio è in materie plastiche;
- due serbatoi supplementari con accessori, se il serbatoio è di altro materiale.
Se i requisiti sono soddisfatti, l'omologazione CE è rilasciata secondo la direttiva 70/156/CEE. Al tipo di veicolo omologato viene assegnato un numero di omologazione univoco.
Requisiti tecnici generali
I serbatoi devono:
- essere costruiti in modo da resistere alla corrosione;
- superare prove di tenuta stagna a una pressione interna pari al doppio della pressione di esercizio e comunque non inferiore a 0,3 bar;
- compensare automaticamente eventuali sovrappressioni;
- avere sfiati progettati per prevenire il rischio di incendio, evitando che il carburante cada sul dispositivo di scappamento;
- non essere situati nell'abitacolo, nel cofano bagagli o nel vano motore;
- essere separati dall'abitacolo da un diaframma idoneo;
- essere fissati solidamente e disposti in modo che eventuali perdite defluiscano al suolo;
- avere il bocchettone di riempimento fuori dall'abitacolo, dal cofano bagagli e dal vano motore;
- evitare fuoriuscite dal tappo o dai dispositivi di compensazione della sovrappressione, salvo uno sgocciolamento massimo di 30 g/min in caso di capovolgimento;
- essere protetti contro gli effetti di urti frontali o posteriori;
- evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche;
- recare marchio di fabbrica o denominazione commerciale indelebile e chiaramente leggibile quando installati sul veicolo.
Prove previste
L'allegato disciplina varie prove:
- prova idraulica: il serbatoio, completo di accessori, deve resistere a una pressione interna relativa pari al doppio della pressione di esercizio e comunque non inferiore a 0,3 bar per un minuto, senza fessure o perdite;
- prova di capovolgimento: il serbatoio viene ruotato in entrambe le direzioni in condizioni di riempimento al 90% e al 30% della capacità, con requisiti di assenza di perdite e con procedura dettagliata sulle rotazioni e i tempi di permanenza;
- prove supplementari per serbatoi in materie plastiche: comprendono resistenza all'urto, resistenza meccanica, permeabilità al carburante, resistenza al carburante, resistenza al fuoco e resistenza alle alte temperature.
Per la permeabilità al carburante, la perdita media massima ammessa è di 20 g ogni 24 ore su 8 settimane a 313 K ± 2 K; se tale limite è superato, la prova si ripete a 296 K ± 2 K, con soglia massima di 10 g ogni 24 ore. Dopo la prova di permeabilità, il serbatoio deve comunque soddisfare i requisiti di resistenza all'urto e resistenza meccanica.
La prova di resistenza al fuoco prevede quattro fasi: preriscaldamento, esposizione diretta alla fiamma, esposizione indiretta con schermo refrattario e conclusione della prova. L'esito è soddisfacente solo se non si verifica alcuna perdita di carburante liquido.
La prova di resistenza alle alte temperature richiede l'esposizione per un'ora a 368 K ± 2 K, con serbatoio riempito al 50% con acqua a 293 K, e il superamento è legato all'assenza di perdite o deformazioni rilevanti.
Conformità della produzione e modifiche delle omologazioni
Per le modifiche delle omologazioni si applica l'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE. La conformità della produzione è assicurata, di regola, secondo l'articolo 10 della medesima direttiva.
Valutazione pratica per operatori italiani
Per i professionisti, la direttiva è rilevante soprattutto perché impone un adeguamento tecnico-amministrativo della disciplina nazionale di omologazione dei veicoli, con effetti sul rilascio e sul riconoscimento delle omologazioni, sulla documentazione di conformità e sulle prove di laboratorio per i serbatoi di carburante. La presenza di date progressive consente una gestione transitoria dell'adeguamento industriale e regolatorio, ma dal 3 maggio 2003 la non conformità ai requisiti aggiornati può incidere direttamente sull'immatricolazione e sulla commercializzazione dei veicoli nuovi.
Disposizioni principali
Modifica del titolo e delle definizioni della direttiva 70/221/CEE
L'articolo 1 sostituisce il titolo della direttiva 70/221/CEE eliminando il riferimento ai soli "serbatoi di carburante liquido" e adegua l'articolo 1 alla definizione di "veicolo" contenuta nella direttiva 70/156/CEE, richiamando l'allegato II, parte A, di quest'ultima.
Effetti dell'omologazione CE e dell'omologazione nazionale
Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE né quella nazionale di un veicolo se il veicolo è conforme ai requisiti della direttiva 70/221/CEE modificata per quanto riguarda i serbatoi di carburante; analogamente non possono rifiutare l'immatricolazione, vietare la vendita, la messa in circolazione o l'uso del veicolo per tale motivo.
Aggiornamento tecnico tramite procedura comitologica
Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico i requisiti degli allegati sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE, affidando quindi gli aggiornamenti tecnici a una procedura diversa da quella legislativa ordinaria.
Decorrenze transitorie per i nuovi veicoli
Dal 3 maggio 2001 gli Stati membri devono accettare la conformità alla direttiva 70/221/CEE modificata ai fini degli articoli 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE. Dal 3 maggio 2002 non possono più concedere l'omologazione CE, e possono rifiutare l'omologazione nazionale, a nuovi tipi di veicoli non conformi. Dal 3 maggio 2003 non considerano più validi i certificati di conformità dei veicoli nuovi e possono rifiutare immatricolazione, vendita e messa in circolazione dei veicoli nuovi non conformi, salvo l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.
Salvaguardia delle omologazioni precedenti
La direttiva non invalida le omologazioni rilasciate in precedenza per veicoli muniti di serbatoi in metallo per carburanti liquidi né impedisce l'estensione di tali omologazioni secondo la direttiva originaria.
Recepimento e obblighi di comunicazione
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 3 maggio 2001 e informare immediatamente la Commissione. Quando adottano tali disposizioni, esse devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate.
Contenuto tecnico dell'allegato I sui serbatoi di carburante liquido
L'allegato I definisce campo di applicazione, definizioni, procedura di domanda e rilascio dell'omologazione CE, specifiche tecniche, prove e conformità della produzione per i serbatoi di carburante liquido. Prevede requisiti su resistenza alla corrosione, tenuta stagna, compensazione delle sovrappressioni, sicurezza degli sfiati, posizione del bocchettone di riempimento, protezione in caso di urto, controllo delle cariche elettrostatiche e marcatura indelebile del serbatoio.
Prove supplementari per serbatoi in materie plastiche
Per i serbatoi in materie plastiche sono previste prove aggiuntive: resistenza all'urto, resistenza meccanica, permeabilità al carburante, resistenza al carburante, resistenza al fuoco e resistenza alle alte temperature. Sono indicati dettagli tecnici sulle modalità di prova, sulle temperature, sui tempi, sulle masse e sugli esiti ammissibili, incluso il limite di perdita media massima di 20 g/24 ore nella prova di permeabilità a 313 K e di 10 g/24 ore a 296 K in caso di superamento della prima soglia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 20 mar 2000Direttiva 2000/7
- direttiva · 20 mar 2000Direttiva 2000/9
- direttiva · 20 mar 2000Direttiva 2000/12
- direttiva · 20 mar 2000Direttiva 2000/13
- direttiva · 10 mar 2000Direttiva 2000/11
- direttiva · 30 mar 2000Direttiva 2000/17
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →