Direttiva 2000/17
Direttiva 2000/17/CE del Consiglio, del 30 marzo 2000, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto - disposizioni transitorie relative alla Repubblica d'Austria e alla Repubblica portoghese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva introduce due deroghe transitorie alla sesta direttiva IVA, autorizzando l'Austria e il Portogallo a mantenere o reintrodurre aliquote ridotte in settori specifici. L'Austria può applicare un'aliquota ridotta alla locazione di immobili ad uso residenziale, mentre il Portogallo può applicare un'aliquota ridotta al settore della ristorazione. Le misure sono limitate al periodo transitorio previsto dalla normativa IVA e gli Stati interessati devono adottare e comunicare le disposizioni interne di recepimento.
Modifica la direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva IVA) introducendo deroghe transitorie per Austria e Portogallo in materia di aliquote ridotte IVA su locazione abitativa e servizi di ristorazione.
Ambito di applicazione
Si applica esclusivamente alla Repubblica d'Austria e alla Repubblica portoghese, nell'ambito del sistema comune dell'IVA disciplinato dalla direttiva 77/388/CEE. Riguarda, in Austria, la locazione di beni immobili ad uso residenziale, e, in Portogallo, il settore della ristorazione. Le deroghe operano nel periodo transitorio di cui all'articolo 28 terdecies della sesta direttiva IVA, con applicazione retroattiva dal 1o gennaio 1999 fino alla fine di tale periodo transitorio.
Deroghe transitorie IVA per Austria e Portogallo
La direttiva 2000/17/CE modifica la direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva IVA) per consentire due deroghe transitorie limitate nel tempo e soggettivamente circoscritte. Il considerando evidenzia che si tratta di ripristinare, per ragioni economiche e sociali, un regime agevolato già noto nell'ambito delle disposizioni transitorie dell'IVA, senza alterare in modo permanente l'assetto armonizzato.
Finalità e ratio dell'intervento
Per l'Austria, il provvedimento prende atto che la locazione di immobili ad uso residenziale era stata assoggettata, dal 1o gennaio 1999, a esenzione senza diritto a detrazione, ma che permane la possibilità di optare per l'imposizione ai sensi dell'articolo 13, punto C, lettera a), della sesta direttiva IVA. Per il Portogallo, la direttiva considera la volontà di reintrodurre un'aliquota ridotta nel settore della ristorazione, dopo che l'applicazione dell'aliquota normale aveva prodotto effetti negativi su occupazione, economia sommersa e prezzi al consumo.
Ambito di applicazione materiale e soggettivo
La direttiva opera esclusivamente per:
- la Repubblica d'Austria, con riferimento alla locazione di beni immobili ad uso residenziale;
- la Repubblica portoghese, con riferimento ai servizi del settore della ristorazione.
Il testo chiarisce che, poiché le deroghe riguardano prestazioni di servizi interne a uno Stato membro, il rischio di distorsioni concorrenziali è considerato inesistente. L'applicazione delle deroghe è comunque limitata al periodo transitorio di cui all'articolo 28 terdecies della sesta direttiva IVA.
Contenuto delle deroghe introdotte
L'articolo 1 interviene sull'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE inserendo due nuove lettere:
- lettera j): l'Austria può applicare alla locazione di beni immobili ad uso residenziale una delle due aliquote ridotte previste dall'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, purché non inferiore al 10 %;
- lettera k): il Portogallo può applicare al settore della ristorazione una delle due aliquote ridotte previste dall'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, purché non inferiore al 12 %.
Si tratta di autorizzazioni di risultato: la direttiva non impone la scelta dell'aliquota concreta entro il range consentito, ma consente agli Stati interessati di avvalersene nel rispetto delle soglie minime fissate.
Obblighi di recepimento e comunicazione
L'articolo 2 impone agli Stati membri interessati di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento restano rimesse agli Stati membri.
È inoltre previsto un obbligo di notifica alla Commissione del testo delle disposizioni interne adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e decorrenza degli effetti
La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Quanto all'applicazione sostanziale, l'articolo 3 stabilisce una decorrenza dal 1o gennaio 1999 fino alla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 28 terdecies della sesta direttiva IVA. La scelta legislativa attribuisce quindi effetto a una disciplina che consolida, sul piano unionale, un assetto già operante o atteso nei due Stati interessati.
Destinatari
L'articolo 4 individua negli Stati membri i destinatari della direttiva. In concreto, tuttavia, gli obblighi sostanziali e di recepimento riguardano solo Austria e Portogallo, che sono i beneficiari delle deroghe autorizzate.
Disposizioni principali
Deroga per l'Austria sulla locazione abitativa
L'articolo 1 aggiunge all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE la lettera j), consentendo alla Repubblica d'Austria di applicare alla locazione di beni immobili ad uso residenziale una delle due aliquote ridotte previste dall'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, purché l'aliquota non sia inferiore al 10 %. La misura risponde all'esigenza di mantenere il trattamento agevolato già esistente nel quadro transitorio IVA.
Deroga per il Portogallo sul settore della ristorazione
L'articolo 1 aggiunge all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE la lettera k), consentendo alla Repubblica portoghese di applicare al settore della ristorazione una delle due aliquote ridotte previste dall'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, purché l'aliquota non sia inferiore al 12 %. La misura mira a consentire il ripristino di un'aliquota ridotta precedentemente applicata.
Obblighi di recepimento e informazione alla Commissione
L'articolo 2 impone agli Stati membri di cui all'articolo 1 di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri. Gli Stati membri interessati devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate.
Entrata in vigore e applicazione temporale
L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essa si applica retroattivamente a decorrere dal 1o gennaio 1999 e fino alla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 28 terdecies della sesta direttiva IVA.
Destinatari
L'articolo 4 precisa che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva, ma le obbligazioni sostanziali previste dall'articolo 1 riguardano in concreto solo Austria e Portogallo.
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