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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21834/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della condanna di primo grado, aveva soltanto rideterminato la pena in mesi tre di reclusione ed euro 600 di ammenda, confermando il resto. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, da un lato, l'inosservanza dell'art. 131-bis c.p. e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; dall'altro, l'inosservanza degli artt. 132 e 133 c.p. e il vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che entrambe le censure erano aspecifiche e reiterative di motivi già proposti in appello, già esaminati e disattesi con motivazione ritenuta logica e sufficiente dal giudice di merito. In particolare, il diniego della particolare tenuità era fondato sui numerosi precedenti penali dell'imputato, inclusi più precedenti per lo stesso reato e altri in materia di stupefacenti, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale; il diniego delle attenuanti generiche era fondato sugli stessi precedenti e sull'assenza di elementi favorevoli valorizzabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché contenente censure generiche, reiterative e meramente confutative, non consentite in sede di legittimità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, senza ravvisare ragioni di esonero. È stata confermata la decisione di merito, che aveva già mantenuto la condanna e rideterminato la pena in mesi tre di reclusione ed euro 600 di ammenda.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva di gravità del fatto e grado di colpevolezza; i precedenti penali possono avere valore ostativo quando l'imputato risulti abituale/professionale o abbia commesso più reati della stessa indole.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato in relazione alla determinazione della pena e al controllo sulla motivazione del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    I parametri per la determinazione della pena e per la valutazione delle attenuanti generiche possono essere motivati richiamando solo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso è inammissibile quando contiene censure aspecifiche, reiterative o meramente confutative, richiamando i requisiti di specificità dell'art. 581 c.p.p.

  • art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

    Il ricorso deve contenere una critica argomentata al provvedimento impugnato; la mancanza di specifica confutazione delle ragioni della decisione rende l'atto inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    È stata disposta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre le doglianze già formulate in appello senza una specifica critica alle ragioni della sentenza impugnata.
  • Il giudice può negare la particolare tenuità del fatto valorizzando i precedenti penali dell'imputato, soprattutto quando essi evidenzino reiterazione di reati della stessa indole o un quadro di abitualità/professionalità criminale.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito indica i parametri decisivi considerati, come i precedenti penali e l'assenza di elementi positivi, senza dover confutare analiticamente ogni allegazione difensiva.
  • La motivazione sulla pena e sulle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando è logica, coerente e non manifestamente illogica o contraddittoria, non potendo il giudice di legittimità sostituirsi alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
  • La valutazione ex art. 131-bis c.p. deve muovere dalla gravità concreta del fatto e dal grado di colpevolezza, ma il peso dei precedenti può precludere il riconoscimento dell'istituto quando denoti un significativo disvalore soggettivo e una reiterazione criminosa.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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