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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46205/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre censure principali: 1) violazione dell'art. 649 c.p.p. per presunto ne bis in idem e continuità delle condotte estorsive contestate nei procedimenti del 2014-2015 rispetto all'episodio del 2017; 2) omissione di motivazione e erronea qualificazione della condotta con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (metodo mafioso), contestando che le espressioni e le modalità non fossero indicative di intimidazione di stampo mafioso; 3) vizio della motivazione e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella determinazione della pena. Il ricorrente invitava la Cassazione ad accogliere il ricorso e riformare la sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati, generici e reiterativi rispetto all'appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della Corte di appello. In particolare: è stata ritenuta corretta la distinzione temporale tra le condotte che esclude il ne bis in idem; è stata confermata la qualificazione con l'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. in ragione della contiguità a contesti camorristici e dell'effetto intimidatorio percepito dalla persona offesa; è stata ritenuta legittima la determinazione della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Norma richiamata quale riferimento generale per responsabilità e concorso di persone; citata tra le norme a fondamento della condanna ma non oggetto specifico di interpretazione dalla Corte nel provvedimento.

  • art. 629 c.p.

    Norma che disciplina il reato di estorsione, contestato al ricorrente; la Corte ha ritenuto provata la condotta estorsiva nei termini valutati in primo e secondo grado.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Aggravante per delitti commessi con metodo mafioso o per finalità riconducibili a organizzazioni mafiose; la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante quando la condotta, il linguaggio, la contiguità a contesti camorristici e la percezione di timore nella vittima creano una situazione di assoggettamento funzionale a fini di prevaricazione.

  • art. 649 c.p.p.

    Disciplina il divieto di duplicazione di giudizi; la Corte ha interpretato che per configurare un ne bis in idem occorre assenza di fratture temporali e di elementi che interrompano l'unitarietà dell'azione, elemento che nel caso concreto è risultato assente in ragione della consistente frattura temporale tra le condotte.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Consente una motivazione nei limiti strettamente necessari per la decisione; la Corte ha ritenuto legittimo il richiamo sintetico dei motivi nell'esposizione.

  • art. 591 co.1 lett. c) c.p.p.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per genericità o mancanza di specificità; la Corte ha applicato questo principio ritenendo i motivi del ricorrente generici e non confrontati con le argomentazioni della sentenza impugnata.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    Principi che regolano la determinazione della pena e la discrezionalità del giudice di merito; la Corte ha ricordato che la valutazione della congruità della pena è rimessa al giudice di merito salvo vizio logico o arbitrio, non ravvisato.

  • art. 62-bis c.p. (richiamo alla modifica d.l. 23 maggio 2008 n. 92 conv. L. 24 luglio 2008 n.125)

    Regola le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ricordato che, dopo la modifica normativa, lo stato di incensuratezza non è più di per sé sufficiente per ottenere la diminuente e che l'assenza di elementi positivi può giustificare il diniego.

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammesso riproporre pedissequamente i medesimi argomenti già valutati e respinti in appello; il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di secondo grado.
  • Per configurare ne bis in idem tra episodi estorsivi è necessario dimostrare l'unitarietà dell'azione senza significative fratture temporali o atti di interruzione/abbandono; fratture temporali consistenti possono escludere l'unitarietà del reato.
  • L'aggravante di natura mafiosa (art. 416-bis.1) può essere riconosciuta quando la condotta e il contesto dimostrano contiguità ad ambienti mafiosi e quando la minaccia è idonea a creare assoggettamento o timore reale di ritorsioni nella vittima.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la Corte di legittimità controlla soltanto la presenza di ragioni logiche e non l'adeguatezza meramente ri-proporzionale della misura adottata.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche può essere legittima se mancano elementi positivi a favore dell'imputato, specialmente dopo le modifiche normative che hanno inasprito i presupposti per tale beneficio.
  • La sentenza di appello e quella di primo grado possono costituire un corpo argomentativo unitario (doppia conforme); in tale caso il giudice d'appello non è obbligato a riesaminare in dettaglio ogni elemento già valutato in primo grado purché motivi il proprio convincimento in modo logico e adeguato.

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