Cassazione Civile, Ordinanza n. 02070/2023 del 24/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente espropriante)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell'indennità di espropriazione per un'area sita nel Comune di Amaro, espropriata nel 2007 per la realizzazione di opere pubbliche/industriali. La Corte d'appello aveva liquidato l'indennità in euro 25,00 al mq applicando il criterio sintetico-comparativo, valorizzando alcune compravendite di terreni industriali intervenute nel 2008-2009 e una delibera del Consorzio che aveva fissato il prezzo di vendita delle aree a euro 25,00 al mq. Il Consorzio ricorreva per cassazione denunciando: 1) violazione delle norme sull'indennità di espropriazione perché i beni usati a confronto non sarebbero stati omogenei, essendo le compravendite successive all'esproprio e precedenti/successive agli interventi infrastrutturali migliorativi realizzati nel comparto; 2) ulteriore violazione del criterio sintetico-comparativo, poiché mancava un vero libero mercato, essendo il prezzo determinato unilateralmente dal Consorzio in un contesto di sostanziale monopolio, e gli oneri di urbanizzazione avrebbero dovuto essere considerati nella stima; 3) omesso esame del dato storico del prezzo di acquisto originario del bene da parte dell'espropriato nel 2001 a euro 4,45 al mq. Il proprietario resistiva e proponeva ricorso incidentale condizionato, lamentando a sua volta che il valore di euro 25,00 al mq fosse troppo basso rispetto ad altre trattative e che il terreno, già industriale e pronto per edificazione, avesse un valore maggiore anche tenendo conto degli oneri di urbanizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale e, congiuntamente, il ricorso incidentale; ha dichiarato assorbito il terzo motivo del ricorso principale. Ha ritenuto che la Corte d'appello non avesse correttamente applicato il criterio sintetico-comparativo perché non aveva verificato e motivato l'omogeneità e la rappresentatività dei dati di confronto, avendo fatto riferimento a compravendite successive all'esproprio e non spiegando il contenuto degli atti comparati; inoltre ha giudicato incongruo il richiamo alla delibera unilaterale del Consorzio come parametro di mercato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 37 d.P.R. n. 327 del 2001
ai fini della stima dell'indennità di espropriazione occorre fare riferimento al prezzo di mercato del bene espropriato; il criterio sintetico-comparativo è corretto solo se fondato su immobili omogenei e dati comparativi rappresentativi alla data del decreto ablativo
artt. 32 e ss. d.P.R. n. 327 del 2001
richiamati come disciplina generale della determinazione dell'indennità di esproprio
art. 22 d.P.R. n. 327 del 2001
richiamato in relazione alla determinazione urgente dell'indennità provvisoria
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
rubrica dei motivi per violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
rubrica del motivo per omesso esame di un fatto decisivo
art. 702-bis c.p.c.
indicato come rito seguito in appello per la definizione dell'opposizione alla stima
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, il criterio sintetico-comparativo è legittimo solo se il giudice verifica in modo espresso che i beni posti a confronto siano effettivamente omogenei per caratteristiche materiali, ubicazione e disciplina urbanistica al momento del decreto ablativo.
- Ai fini della determinazione del "giusto prezzo" di mercato, non è sufficiente richiamare genericamente atti di compravendita o altre fonti di mercato: è necessario motivare la rappresentatività dei dati utilizzati e spiegare perché essi siano idonei a stimare il bene espropriato.
- Non possono essere automaticamente utilizzati come comparabili atti successivi all'esproprio se, nel periodo intermedio, siano intervenuti interventi infrastrutturali o migliorativi idonei ad alterare il valore del compendio; il raffronto deve essere ancorato alla situazione esistente alla data rilevante.
- Una determinazione unilaterale dell'amministrazione sul prezzo di cessione delle aree non equivale, di per sé, a un prezzo di mercato desumibile da libera contrattazione e non può essere assunta come parametro decisivo senza ulteriori verifiche di omogeneità e rappresentatività.
- L'omissione della verifica sul contenuto effettivo e sulla comparabilità dei dati di mercato utilizzati nella stima integra violazione dell'art. 37 d.P.R. n. 327 del 2001 e può costituire omesso esame di fatti decisivi.
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