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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37844/2023 del 15/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta del 15/09/2022 che aveva dichiarato la nullità della sentenza del GUP del 01/03/2022 limitatamente al capo H per omessa pronuncia e aveva confermato la condanna per il reato associativo (art. 416 c.p.). I motivi di ricorso in Cassazione denunciavano: 1) nullità della sentenza di primo grado per violazione delle norme sul procedimento (lettura del dispositivo e della motivazione senza previa camera di consiglio e mancanza di autonoma motivazione); 2) errori nel calcolo dei termini e omissione di declaratoria di inammissibilità dell'appello del pubblico ministero (appello depositato il sedicesimo giorno dalla lettura della sentenza con motivazione contestuale); 3) travisamento della prova e errata valutazione ai fini della ricostruzione dell'associazione per delinquere (insussistenza dei presupposti e della circostanza aggravante del numero degli associati >10); 4) errata negazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); 5) omessa concessione della sospensione condizionale della pena e errata determinazione della pena. Il ricorrente adduceva molteplici censure sui rilievi probatori (intercettazioni, caratteristiche del terreno e della pala meccanica, fotografie, testimonianze) sostenendo il travisamento delle relative prove.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico, manifestamente infondato e proposto oltre i limiti consentiti nella fase di legittimità. In sintesi: - Ha ritenuto infondato il motivo di nullità per lettura della motivazione senza ritiro in camera di consiglio, richiamando giurisprudenza che ammette la lettura contestuale e che la predisposizione di una bozza da parte del giudice non comporta nullità automatica; - Ha confermato che il termine per impugnare decorre come previsto dall'art. 172 c.p.p. e che il deposito dell'appello del PM il 16/03/2022 era tempestivo; - Ha escluso il sindacato di merito sui fatti e sulle valutazioni probatorie salvo i casi di travisamento evidente della prova, ribadendo i limiti del controllo di legittimità e l'onere di allegare gli atti decisivi per dimostrare il travisamento; - Ha considerato generiche e non sufficientemente autosufficienti le doglianze relative alle attenuanti generiche e alla sospensione condizionale, richiamando il potere discrezionale del giudice di merito e la necessità di elementi positivi per il riconoscimento delle attenuanti. Conseguenza pratica: il ricorso per cassazione è respinto (inammissibile) e la decisione della Corte d'Appello resta quindi efficace.

Norme richiamate

  • Codice penale - art. 416, commi primo, secondo, terzo e quinto

    Norma base del reato di associazione per delinquere; la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'associazione e la circostanza aggravante del numero degli associati; in Cassazione non è stata rimessa in discussione la valutazione di merito, salvo travisamento dimostrabile.

  • D.lgs. n. 42 del 2004 - art. 176

    Norma che tutela i beni culturali e contiene le fattispecie di reato-fine; contestata come reato-fine connesso alle attività di scavo e impossessamento di reperti.

  • Codice di procedura penale - art. 585

    Regola il termine per proporre impugnazione (quindici giorni); la Corte ha applicato la regola con riferimento all'art. 172 c.p.p. per il computo dei termini, confermando la tempestività dell'appello del PM depositato il 16° giorno.

  • Codice di procedura penale - art. 172, comma 4

    Stabilisce che non si tiene conto del giorno in cui inizia la decorrenza del termine; la Corte lo ha usato per calcolare la scadenza del termine di impugnazione.

  • Codice di procedura penale - art. 604

    Elenca i casi tassativi di nullità che obbligano la Corte d'appello a dichiarare la nullità della sentenza e trasmettere gli atti al giudice di primo grado; la pronuncia resa senza ritiro in camera di consiglio o con motivazione contestuale non rientra tra tali casi.

  • Codice penale - art. 62-bis

    Regola le circostanze attenuanti generiche; la Corte ricorda che, dopo la modifica normativa, non è sufficiente lo stato di incensuratezza: l'attenuante richiede elementi positivi specifici e il diniego è apprezzamento di merito insindacabile in cassazione salvo macroscopica illogicità.

  • Codice di procedura penale - art. 192

    Principi sulla valutazione della prova; la Cassazione ribadisce che il sindacato di legittimità non può riscrivere il confronto probatorio di merito e che il travisamento della prova è sindacabile solo se evidente, documentato e decisivo.

  • Costituzione - art. 111, comma sesto

    Richiama il diritto ad una decisione motivata; la Corte ha precisato che la contestuale lettura del dispositivo e della motivazione non determina di per sé la lesione del diritto di difesa o la nullità, sebbene possa essere censurabile sotto il profilo dell'opportunità.

Massime di principio

  • La lettura in udienza del dispositivo accompagnata dalla motivazione contestuale, anche se rapida o basata su una bozza predisposta, non determina automaticamente la nullità della sentenza: la nullità è tassativa e prevista dagli artt. del codice di rito; l'eventuale censura deve rientrare nei casi espressamente previsti o essere tale da integrare abnormità grave.
  • I termini di impugnazione si computano secondo le regole del codice di procedura penale (art. 172 c.p.p.); il giorno d'inizio della decorrenza non si conta e pertanto un deposito il sedicesimo giorno può risultare tempestivo.
  • In Cassazione il sindacato sulla valutazione della prova è fortemente limitato: non è consentito riesaminare il merito dei fatti salvo che non sia dimostrabile un travisamento palese della prova. Per contestare un travisamento è necessario indicare esattamente l'atto processuale travisato, allegarlo o trascriverlo integralmente e dimostrare che l'errore è decisivo per l'intera motivazione.
  • Le contestazioni relative alle intercettazioni e alla loro interpretazione sono questioni di fatto riservate al giudice di merito; in Cassazione si può proporre una diversa interpretazione solo in presenza di travisamento evidente e documentato.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi specifici e non può essere presunto; il diniego motivato dal giudice di merito non è facilmente sindacabile in Cassazione se poggia su valutazioni logiche e non contraddittorie.
  • Per essere ammissibile, il ricorso in Cassazione deve essere autosufficiente: le censure devono essere specifiche, correlate alla motivazione impugnata e, quando deducono travisamento, corredate degli atti necessari; la mera ripetizione delle motivazioni di merito già rigettate non è sufficiente.

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