Parere n. 17/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio Li Vigni, per l’annullamento, previa sospensione cautelare, della determinazione del Comune di Bagheria n. 481 del 26 febbraio 2025, avente per oggetto «Accertamento somma dovuta dall’ASP 6 di Palermo a titolo di compartecipazione spese ricovero disabili psichici in comunità alloggio per l’anno 2024», nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDeterminazione del Comune di Bagheria n. 481 del 26 febbraio 2025, recante l’accertamento di una somma di euro 311.533,96 dovuta dall’ASP a titolo di compartecipazione alle spese per il ricovero di disabili psichici in comunità alloggio nell’anno 2024.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
L’ASP di Palermo ha impugnato la determinazione con cui il Comune di Bagheria ha accertato un credito di euro 311.533,96, pari al 40% della spesa complessiva sostenuta, al netto del contributo regionale e delle quote di compartecipazione degli utenti, per il ricovero di 33 disabili psichici in comunità alloggio nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2024. La ricorrente ha dedotto la manifesta infondatezza della pretesa, sostenendo che il Comune non avrebbe provato i presupposti del credito né trasmesso la documentazione necessaria per verificarne certezza, liquidità ed esigibilità, tra cui le convenzioni con le comunità alloggio e i dati relativi ai pazienti e al personale impiegato. Ha inoltre chiesto la sospensione cautelare dell’atto, prospettando il fumus boni iuris e il periculum in mora derivante dal rischio di danno erariale e dall’assenza, nel bilancio aziendale, delle risorse necessarie. Nel merito, l’ASP ha richiamato la distinzione tra prestazioni sanitarie, i cui oneri graverebbero sull’Azienda, e prestazioni socio-assistenziali o sociali a rilevanza sanitaria, da finanziare con risorse comunali e quote degli utenti, nonché l’art. 49 della legge n. 833/1978 sulla copertura finanziaria degli atti delle unità sanitarie locali. Il Consiglio ha tuttavia rilevato che il petitum riguarda esclusivamente l’esistenza del credito comunale e non la qualificazione della prestazione o l’individuazione dell’amministrazione obbligata al finanziamento.
Il parere
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto il ricorso ricevibile, perché proposto l’11 giugno 2025 entro il termine di 120 giorni dalla notificazione della determinazione, avvenuta il 3 marzo 2025. Nel merito processuale ha però dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa, ritenendo che la controversia riguardi posizioni di diritto soggettivo e il pagamento di rette di degenza relative a pazienti psichici, senza esercizio di poteri autoritativi da parte dell’amministrazione. Alla luce dell’art. 7, comma 8, c.p.a. e dell’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, la controversia appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario, indipendentemente dalla qualificazione della prestazione come sanitaria o socio-assistenziale. La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita. È stata riconosciuta la possibilità per l’ASP di riproporre la domanda dinanzi al Giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della decisione, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., ai fini della conservazione degli effetti processuali e sostanziali.
Osservazioni
Giurisdizione sulla pretesa di pagamento
La controversia non riguarda l’illegittimità di un atto autoritativo che stabilisca criteri o modalità di erogazione di prestazioni socio-sanitarie, ma esclusivamente l’esistenza e il pagamento di un credito relativo a rette di degenza. Si tratta quindi di una controversia su posizioni di diritto soggettivo, appartenente alla giurisdizione del Giudice ordinario.
Qualificazione della prestazione e soggetto obbligato
La questione relativa alla natura sanitaria o socio-assistenziale delle prestazioni e all’individuazione dell’amministrazione tenuta a sostenerne i costi non modifica, nel caso concreto, il riparto di giurisdizione, poiché il petitum è limitato all’accertamento dell’esistenza del credito.
Domanda cautelare
La richiesta di sospensione della determinazione è assorbita dalla declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione.
Traslatio iudicii
L’ASP può riproporre la domanda dinanzi al Giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della decisione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda nei limiti previsti dall’art. 11, comma 2, c.p.a.
Norme richiamate
art. 3 d.P.C.M. 14 febbraio 2001
Gli oneri finanziari connessi a prestazioni di carattere sanitario a rilevanza sociale e a prestazioni socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria sono assunti dalle Aziende competenti per territorio; gli oneri delle prestazioni socio-assistenziali o sociali a rilevanza sanitaria sono soddisfatti mediante risorse comunali integrate dalle quote di compartecipazione.
La distinzione tra prestazioni sanitarie e prestazioni socio-assistenziali è rilevante per individuare il soggetto pubblico tenuto al finanziamento, ma non incide, nel caso concreto, sulla giurisdizione, perché la controversia riguarda il pagamento di un credito e non l’esercizio di poteri autoritativi.
art. 3-septies, comma 4, d.lgs. n. 502/1992
Prestazioni socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria.
Il riferimento è utilizzato per delimitare le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria.
art. 7, comma 8, c.p.a.
Il ricorso straordinario è dichiarato inammissibile quando la controversia appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario.
art. 11, comma 2, c.p.a.
La causa può essere riproposta davanti al giudice indicato nella pronuncia declinatoria della giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
La ricorrente può riproporre la domanda davanti al Giudice ordinario entro tre mesi dalla comunicazione della decisione, beneficiando della traslatio iudicii e della conservazione degli effetti processuali e sostanziali nei limiti di legge.
art. 49, legge n. 833/1978
Gli atti delle unità sanitarie locali sono nulli di diritto se per la relativa spesa non è indicata idonea copertura finanziaria.
La disposizione è richiamata dall’ASP a sostegno dell’eccezione relativa all’assenza di copertura finanziaria, ma il Consiglio non esamina tale questione nel merito per difetto di giurisdizione amministrativa.
art. 9 d.P.R. n. 1199/1971
È richiamato in relazione alla trasmissione, da parte del Comune resistente, del rapporto e della documentazione utile alla trattazione del ricorso straordinario.
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione disciplina il termine di proposizione del ricorso straordinario, ritenuto rispettato nel caso concreto.
Massime di principio
- La controversia relativa al pagamento di rette di degenza per pazienti psichici appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario quando abbia a oggetto l’esistenza, la quantificazione o l’esigibilità del credito, senza implicare il sindacato su un atto autoritativo di organizzazione o regolazione del servizio.
- La giurisdizione amministrativa in materia socio-sanitaria sussiste quando l’azione sia diretta a contestare l’illegittimità di un provvedimento autoritativo che stabilisca criteri, modalità di erogazione delle prestazioni o forme di compartecipazione; non sussiste, invece, per la mera controversia patrimoniale relativa al pagamento delle prestazioni.
- Ai fini del riparto di giurisdizione, la natura sanitaria o socio-assistenziale della prestazione e l’individuazione dell’amministrazione obbligata al finanziamento non sono decisive quando il petitum sia circoscritto all’accertamento del credito derivante dall’erogazione delle prestazioni.
- Quando il ricorso straordinario sia dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa, la domanda può essere riproposta davanti al Giudice ordinario entro il termine previsto dall’art. 11, comma 2, c.p.a., con conservazione degli effetti processuali e sostanziali nei limiti stabiliti dalla legge.
Compartecipazione alle spese per il ricovero di disabili psichici
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo contro la determinazione del Comune di Bagheria n. 481 del 26 febbraio 2025, con cui era stato accertato un credito di euro 311.533,96 per la compartecipazione alle spese sostenute nel 2024 per il ricovero di 33 disabili psichici presso comunità alloggio.
Premesse e contenuto della pretesa
La somma richiesta corrisponde al 40% della spesa complessiva, al netto del contributo regionale e delle quote poste a carico degli utenti. Il Comune aveva chiesto all’ASP di adottare entro sessanta giorni un formale atto di impegno per il riconoscimento dell’importo.
L’ASP ha richiamato la distinzione, prevista dall’art. 3 del d.P.C.M. 14 febbraio 2001, tra:
- prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e prestazioni socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria, i cui oneri gravano sulle Aziende sanitarie;
- prestazioni socio-assistenziali o sociali a rilevanza sanitaria, finanziate con risorse comunali integrate dalle quote di compartecipazione degli utenti.
Motivi del ricorso
L’ASP ha contestato la pretesa creditoria sostenendo che il Comune non avesse dimostrato i presupposti del credito e non avesse fornito la documentazione necessaria per verificarne certezza, liquidità ed esigibilità. In particolare, non sarebbero state trasmesse le convenzioni con le comunità alloggio né i dati relativi ai pazienti ricoverati e al personale infermieristico, inclusi i rapporti di lavoro e l’impegno orario.
La ricorrente ha inoltre chiesto la sospensione cautelare dell’atto, deducendo il fumus boni iuris e il periculum in mora derivante dal rischio di danno erariale e dall’assenza, nel bilancio aziendale, delle risorse necessarie. Ha sostenuto che le circolari dell’Assessorato regionale della famiglia non potessero essere equiparate a decreti di impegno di spesa sul bilancio regionale e ha invocato l’art. 49 della legge n. 833/1978 sulla necessità di un’idonea copertura finanziaria.
Ricevibilità
Il ricorso è stato ritenuto ricevibile. La determinazione impugnata era stata notificata all’ASP il 3 marzo 2025 e il ricorso era stato prodotto l’11 giugno 2025, entro il termine di 120 giorni previsto per il ricorso straordinario.
Questione di giurisdizione
Il Consiglio ha delimitato il petitum, rilevando che il ricorso non investe direttamente la qualificazione sanitaria o socio-assistenziale delle prestazioni né l’individuazione dell’amministrazione obbligata al finanziamento. Esso riguarda esclusivamente l’esistenza del credito vantato dal Comune.
Secondo l’orientamento richiamato, la giurisdizione amministrativa sussiste quando l’azione contesta un diniego o un provvedimento autoritativo relativo all’an della contribuzione pubblica socio-sanitaria, ai criteri o alle modalità di erogazione delle prestazioni. In tali ipotesi, la posizione del destinatario è qualificata come interesse legittimo.
Diversamente, la controversia sul pagamento di rette di degenza per pazienti psichici, anche quando occorra stabilire se la prestazione abbia natura sanitaria o socio-assistenziale, riguarda diritti soggettivi e non implica l’esercizio di poteri autoritativi. Essa appartiene pertanto alla giurisdizione del Giudice ordinario. Il parere richiama, in particolare, le sentenze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 20401 del 26 luglio 2019 e n. 22033 del 17 ottobre 2014, nonché la sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004.
Valutazione conclusiva
Il Consiglio si è uniformato anche ai precedenti pareri delle Sezioni riunite n. 60/2025, n. 209/2025 e n. 213/2025, relativi a ricorsi della stessa ASP di Palermo aventi identico petitum.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a. La domanda cautelare è rimasta assorbita e non sono state esaminate le contestazioni sulla documentazione del credito, sulla qualificazione delle prestazioni e sulla copertura finanziaria.
Traslatio iudicii
L’ASP può riproporre la domanda davanti al Giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della decisione, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., al fine di conservare gli effetti processuali e sostanziali della domanda nei limiti previsti dalla disciplina sulla translatio iudicii.
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