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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-259/22

Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 22 June 2023. — Arysta LifeScience Great Britain Ltd v European Commission. — Appeal – Plant protection products – Active substance – Regulation (EC) No 1107/2009 – Article 4(5) – Article 14(1) – Article 20(1) – Implementing Regulation (EU) No 844/2012 – Article 12(3) – Article 14(1) – Non-renewal of the approval of the active substance thiram for the purpose of placing it on the market – Rights of the defence – Precautionary principle – Equal treatment. — Case C-259/22 P

Giurisprudenza europea62022CJ0259

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha respinto integralmente l’appello di Arysta LifeScience Great Britain Ltd contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato il mancato rinnovo dell’approvazione del thiram. Ha escluso la violazione dei diritti di difesa, ha ritenuto legittimo l’uso da parte della Commissione di dati relativi a un uso poi ritirato e ha confermato che il regime del regolamento n. 1107/2009 non impone una distinta analisi costi/benefici. La Corte ha inoltre ribadito che l’onere di dimostrare la sicurezza dell’uso della sostanza grava sul richiedente del rinnovo.

Ricorso per cassazione contro il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva thiram: limiti dei diritti di difesa, possibilità di ritirare un uso rappresentativo, rilievo dei metaboliti e applicazione del principio di precauzione/proporzionalità.

La questione giuridica

Se il Tribunale avesse errato nel respingere l’azione di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1500 che non rinnova l’approvazione del thiram, in particolare quanto a: tutela dei diritti della difesa nel procedimento di rinnovo; possibilità per il richiedente di ritirare uno degli usi rappresentativi indicati; rilevanza di dati scientifici su metabolita M1 e DMCS; correttezza della valutazione della Commissione alla luce del principio di precauzione e del principio di proporzionalità; nonché eventuale violazione del principio di parità di trattamento.

Principio di diritto

Nel procedimento di rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva ai sensi del regolamento n. 1107/2009, l’impresa richiedente non è destinataria di un atto individuale ma di un regolamento di portata generale; pertanto beneficia solo delle garanzie procedurali espressamente previste dalla normativa applicabile, qui gli articoli 12, paragrafo 3, e 14, paragrafo 1, del regolamento n. 844/2012, che risultavano rispettate. La Commissione può, tenuto conto dell’avanzato stadio della procedura e della sua ampia discrezionalità, considerare anche dati relativi a usi originariamente indicati e poi ritirati, e non è tenuta, in forza del regolamento n. 1107/2009 né della comunicazione sul principio di precauzione, a svolgere una distinta analisi costi/benefici o un impatto economico formale; è sufficiente una valutazione del rischio conforme al sistema autonomo e completo previsto dal regolamento, basata sul fatto che non sia stato dimostrato che almeno un uso rappresentativo soddisfi i criteri di approvazione.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 13, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 29, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Allegato II, punto 3.6, del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012
  • Articolo 12, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012
  • Articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1500
  • Regolamento (CE) n. 1272/2008
  • Regolamento (CE) n. 178/2002
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 41, paragrafo 2, lettera a)
  • Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione del 2 febbraio 2000 (COM(2000) 1 final)

Mancato rinnovo dell’approvazione del thiram e limiti procedurali nel sistema dei fitosanitari

La pronuncia riguarda un appello avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso di annullamento contro il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1500, con cui la Commissione ha deciso di non rinnovare l’approvazione della sostanza attiva thiram e di vietare l’uso e la vendita di sementi trattate con prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza. Il contenzioso si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 sulla commercializzazione dei prodotti fitosanitari.

Fatti e svolgimento della procedura

Thiram era stato inizialmente approvato nel 2004; la validità dell’approvazione era stata prorogata più volte. Nel 2014 il gruppo di imprese richiedente il rinnovo presentò domanda per due usi rappresentativi: trattamento fogliare e trattamento delle sementi. Nel corso della procedura, lo Stato membro relatore e poi l’EFSA formularono diverse preoccupazioni scientifiche e la Commissione propose la non conferma dell’approvazione. Successivamente, i richiedenti ritirarono la domanda relativa all’uso fogliare e chiesero che il rinnovo fosse esaminato solo per il trattamento delle sementi, ma la Commissione mantenne la scelta di non rinnovare l’approvazione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (CE) n. 1107/2009, in specie gli articoli 4, 7, 13, 14, 15, 17, 20 e 29, oltre all’allegato II;
  • il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in specie gli articoli 12, paragrafo 3, e 14, paragrafo 1;
  • la Carta dei diritti fondamentali, articolo 41, paragrafo 2, lettera a);
  • la comunicazione della Commissione sul principio di precauzione del 2 febbraio 2000.

Primo motivo: diritti della difesa

La ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente limitato i diritti della difesa alle sole garanzie espressamente previste dal regolamento di esecuzione n. 844/2012. La Corte respinge la censura: il procedimento di rinnovo non è un procedimento avviato contro un soggetto determinato, ma conduce a un regolamento di portata generale, rivolto a situazioni oggettive e a categorie di operatori. Di conseguenza, non si applica il diritto generale a essere ascoltati proprio degli atti individuali ai sensi dell’articolo 41 della Carta. Le uniche garanzie azionabili erano quindi quelle specificamente previste dagli articoli 12, paragrafo 3, e 14, paragrafo 1, del regolamento n. 844/2012, e tali garanzie erano state rispettate, poiché il richiedente aveva potuto presentare osservazioni sul progetto di relazione di rinnovo e sul progetto di regolamento.

Secondo e terzo motivo: ritiro parziale della domanda e usi rappresentativi

La ricorrente sosteneva di poter ritirare dall’istanza uno degli usi rappresentativi, così da far valutare separatamente il solo trattamento delle sementi. La Corte osserva che il regolamento n. 1107/2009 non disciplina espressamente la revoca parziale della domanda; tuttavia, nel caso concreto, il ritiro dell’uso fogliare è avvenuto in una fase troppo avanzata della procedura per incidere sul percorso già concluso dalla valutazione scientifica. La Commissione poteva quindi tenere conto anche dei dati relativi a quell’uso per decidere sul rinnovo complessivo. La Corte sottolinea inoltre che il richiedente sopporta l’onere di dimostrare la sicurezza degli usi richiesti e che il riferimento del regolamento contestato ai rischi dell’uso fogliare e del trattamento delle sementi non è erroneo, poiché la motivazione distingue tra i diversi rischi e insiste anche sull’insufficienza dei dati disponibili per entrambi gli usi.

Quarto motivo: metabolita M1 e metabolita DMCS

Quanto al metabolita M1, la Corte rileva che il Tribunale non ha affermato che esso fosse irrilevante in assoluto per ogni uso da trattamento delle sementi, ma solo per uno specifico uso su mais. La ricorrente non ha dimostrato che M1 fosse irrilevante rispetto a tutti gli usi di trattamento delle sementi, né che la Commissione avesse commesso un errore manifesto nell’affidarsi alla lacuna informativa su tale metabolita. Lo stesso vale per il metabolita DMCS: il Tribunale ha correttamente valorizzato il deficit di dati sulla sua incidenza sugli organismi acquatici. La Corte ribadisce che spetta al richiedente provare la sicurezza dell’uso e non al giudice o alla Commissione dimostrare l’esistenza del rischio.

Quinto motivo: principio di precauzione e proporzionalità

La ricorrente contestava l’affermazione del Tribunale secondo cui la Commissione avrebbe dovuto compiere una distinta analisi d’impatto secondo la comunicazione sul principio di precauzione. La Corte precisa che il regolamento n. 1107/2009 già incorpora il principio di proporzionalità, consentendo approvazioni con condizioni o restrizioni, e impone alla Commissione una valutazione del rischio, non un autonomo documento costi/benefici. La comunicazione sul principio di precauzione non può modificare il contenuto del diritto derivato. Il Tribunale ha quindi errato nel ritenere necessaria un’analisi separata dei benefici e dei costi; tuttavia ciò non incide sull’esito, perché la Commissione aveva comunque preso in considerazione gli effetti della non-rinnovo nel quadro del processo decisionale e il ricorrente non ha dimostrato un errore specifico di valutazione.

Esito e dispositivo

Poiché nessuno dei motivi di appello è stato accolto, la Corte respinge integralmente l’appello e condanna Arysta LifeScience Great Britain Ltd alle spese.

Principi emergenti

Nel rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva ai sensi del regolamento n. 1107/2009:

  • la procedura è di natura generale e non individuale;
  • i diritti procedurali dell’operatore derivano solo dalle norme espressamente previste;
  • l’onere della prova della sicurezza grava sul richiedente;
  • la Commissione può prendere in considerazione dati e rischi relativi a usi poi ritirati se il procedimento è a uno stadio avanzato;
  • il principio di precauzione opera entro il sistema di rischio del regolamento, senza imporre una distinta analisi costi/benefici in forma autonoma.

Come è indicizzato

Materiefitosanitaririnnovo dell’approvazione di sostanze attivediritti della difesaprincipio di precauzioneproporzionalità

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