Corte di giustizia, Sentenza C-427/21
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 22 giugno 2023. — LD contro ALB FILS Kliniken GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Lavoro tramite agenzia interinale – Direttiva 2008/104/CE – Articolo 1 – Ambito di applicazione – Nozione di “assegnazione conferita temporaneamente” – Trasferimento delle funzioni svolte da un lavoratore dal datore di lavoro di quest’ultimo a un’impresa terza – Assegnazione a tempo indeterminato di tale lavoratore con conservazione del suo contratto di lavoro iniziale. — Causa C-427/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che non ogni prestazione resa presso un’impresa terza integra lavoro tramite agenzia interinale. Quando le funzioni del lavoratore sono trasferite in via definitiva a un terzo e il rapporto con il datore originario prosegue solo per effetto dell’opposizione del lavoratore al trasferimento del rapporto, manca l’elemento essenziale della temporaneità e dell’intenzione di messa a disposizione propria della direttiva 2008/104. La normativa nazionale che qualifica come "distacco di personale" tale situazione non è quindi valutata alla luce di quella direttiva, perché la fattispecie resta fuori dal suo ambito di applicazione.
Il lavoro svolto stabilmente presso un’impresa terza, a seguito del trasferimento definitivo delle funzioni e con mantenimento del rapporto di lavoro originario per opposizione del lavoratore, non rientra nel lavoro tramite agenzia interinale ai sensi della direttiva 2008/104.
La questione giuridica
Se la direttiva 2008/104/CE si applichi a una situazione in cui le funzioni del lavoratore sono trasferite definitivamente a un’impresa terza e il lavoratore, mantenendo il rapporto con il datore di lavoro originario per aver esercitato l’opposizione al trasferimento del rapporto, sia tenuto a prestare stabilmente attività presso la terza impresa sotto il suo potere direttivo; in caso affermativo, se sia compatibile con la finalità della direttiva l’esclusione di tale fattispecie dalle norme nazionali di tutela del lavoro tramite agenzia interinale.
Principio di diritto
La direttiva 2008/104 sul lavoro tramite agenzia interinale si applica solo a rapporti in cui il datore di lavoro abbia, sin dall’origine e in concreto, l’intenzione di mettere il lavoratore temporaneamente a disposizione di un’impresa utilizzatrice; non si applica invece a una situazione di trasferimento definitivo di funzioni a un’impresa terza, nella quale il lavoratore continui a essere alle dipendenze del datore originario solo perché ha opposto rifiuto al trasferimento del rapporto di lavoro e sia tenuto a lavorare stabilmente presso la terza impresa sotto il suo potere direttivo. Di conseguenza, in tale ipotesi non può invocarsi la disciplina di tutela della direttiva, e non occorre esaminare la compatibilità dell’eventuale esclusione nazionale di tale fattispecie dalle regole sul lavoro interinale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2008/104/CE
- Articolo 1 della direttiva 2008/104/CE
- Articolo 2 della direttiva 2008/104/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, lettere b), c), d), e), della direttiva 2008/104/CE
- Articolo 5 della direttiva 2008/104/CE
- Articolo 6 della direttiva 2008/104/CE
- Articolo 613a BGB
- Articolo 1 AÜG
- Articolo 9 AÜG
- Articolo 10 AÜG
- Articolo 4, paragrafo 3, TVöD
Lavoro stabilmente svolto presso impresa terza dopo trasferimento definitivo delle funzioni
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesarbeitsgericht in materia di lavoro tramite agenzia interinale e, più precisamente, la qualificazione di una situazione in cui un lavoratore continua a prestare attività presso un’impresa terza dopo il trasferimento definitivo delle sue funzioni. La Corte è chiamata a stabilire se una tale configurazione rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/104/CE.
Fatti e procedimento principale
LD aveva un rapporto di lavoro con ALB FILS Kliniken GmbH, soggetto di diritto privato che gestisce una clinica e al quale si applicava il TVöD. Nel 2018 la datrice di lavoro trasferiva alla società A le funzioni relative a corrispondenza, archivi e biblioteca, funzioni che LD svolgeva nell’ambito di tali servizi. Poiché il trasferimento del rapporto di lavoro alla società A avrebbe operato in via ordinaria, LD esercitava il diritto di opposizione previsto dall’articolo 613a, paragrafo 6, BGB. Il rapporto di lavoro restava così in essere con ALB FILS Kliniken, ma LD era tenuto a prestare stabilmente la propria attività presso la società A, sotto il suo potere direttivo, in base all’articolo 4, paragrafo 3, del TVöD.
Normativa rilevante
La Corte richiama innanzitutto la direttiva 2008/104/CE, in particolare:
- articolo 1, paragrafi 1 e 2, sull’ambito di applicazione;
- articolo 2, sulla finalità di tutela dei lavoratori tramite agenzia interinale;
- articolo 3, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), con le definizioni di agenzia interinale, lavoratore tramite agenzia interinale, impresa utilizzatrice e missione;
- articolo 5, sulla parità di trattamento e sulla prevenzione degli abusi;
- articolo 6, sull’accesso all’occupazione. Sono inoltre menzionate le disposizioni tedesche dell’AÜG e del BGB, nonché l’articolo 4, paragrafo 3, del TVöD.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza:
- se la direttiva 2008/104 si applichi a una prestazione resa stabilmente presso un terzo dopo il trasferimento definitivo delle funzioni, con rapporto di lavoro mantenuto con il datore originario per effetto dell’opposizione del lavoratore;
- in caso affermativo, se sia compatibile con la finalità della direttiva l’esclusione di tale fattispecie dalle norme tedesche di tutela del lavoro interinale.
Ragionamento della Corte
La Corte fonda la propria interpretazione sul tenore letterale, sul contesto e sulle finalità della direttiva.
Sul piano letterale, la direttiva si riferisce a lavoratori assunti da un’agenzia interinale per essere assegnati a un’impresa utilizzatrice “temporaneamente” e sotto il suo controllo e direzione. Secondo la Corte, la temporaneità non riguarda il posto di lavoro, ma le modalità della messa a disposizione. Ne consegue che, al momento della conclusione del contratto e di ogni effettiva assegnazione, deve esistere l’intenzione del datore di lavoro di mettere il lavoratore temporaneamente a disposizione di un utilizzatore.
Nel caso concreto, tale elemento manca: il lavoratore era stato originariamente assunto per svolgere compiti propri della datrice di lavoro, e non per essere messo a disposizione di un’impresa terza. Inoltre, la prestazione presso il terzo non ha carattere temporaneo, ma stabile e a tempo indeterminato.
Sul piano sistematico, la Corte richiama il considerando 15 e l’articolo 6 della direttiva, da cui emerge che il contratto a tempo indeterminato è la forma comune del rapporto di lavoro, ma che la direttiva resta circoscritta a rapporti temporanei, transitori o limitati nel tempo. Sono richiamate anche le sentenze KG e Daimler per ribadire che la direttiva mira a evitare che il lavoro interinale divenga una situazione permanente.
Quanto alle finalità, la direttiva persegue un equilibrio tra flessibilità per le imprese e tutela dei lavoratori, ma tale equilibrio non è pertinente quando vi sia un trasferimento definitivo di funzioni con conservazione del rapporto originario solo per effetto dell’opposizione del lavoratore al trasferimento. In tale ipotesi, la Corte osserva che non vi è il rischio di abuso tipico del lavoro interinale né la logica di inserimento temporaneo presso l’utilizzatore.
Decisione
La Corte dichiara che l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/104, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettere b)–e), deve essere interpretato nel senso che la direttiva non si applica a una situazione come quella descritta dal giudice del rinvio. Poiché la risposta alla prima questione è negativa, la seconda questione non viene esaminata.
Principio affermato
Il lavoro prestato stabilmente presso un’impresa terza, in seguito al trasferimento definitivo delle funzioni e con mantenimento del rapporto di lavoro originario per opposizione del lavoratore al trasferimento, non costituisce lavoro tramite agenzia interinale ai sensi della direttiva 2008/104, difettando l’elemento essenziale della messa a disposizione temporanea e dell’intenzione del datore di lavoro di assegnare il lavoratore a un utilizzatore.
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