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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-6/21

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 giugno 2023. — Repubblica federale di Germania contro Pharma Mar SA e Commissione europea e Repubblica di Estonia contro Pharma Mar SA e Commissione europea. — Impugnazione – Intervento – Articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Domanda presentata da un’agenzia dell’Unione europea – Legittimazione a intervenire in una controversia fra Stati membri e istituzioni dell’Unione – Interesse alla soluzione della controversia – Ammissione. — Cause riunite C-6/21 P e C-16/21 P

Giurisprudenza europea62021CJ0006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte accoglie le impugnazioni di Germania ed Estonia contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato il diniego della Commissione all’AIC di Aplidin. Il punto decisivo riguarda l’interpretazione della policy EMA sui conflitti di interessi: gli ospedali universitari rientrano tra gli istituti di ricerca esclusi dalla nozione di impresa farmaceutica, anche se controllano un centro interno che produce medicinali. La Corte ritiene quindi errata la conclusione del Tribunale sulla mancanza di imparzialità del GCS Oncologia e rinvia la causa al Tribunale per l’esame degli altri motivi rimasti.

Impugnazione sulla imparzialità degli esperti EMA nella procedura di AIC di Aplidin: interpretazione della nozione di "impresa farmaceutica" nella policy EMA e esclusione degli ospedali universitari

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nell’annullare il diniego di AIC dell’Aplidin per asserita mancanza di imparzialità del GCS Oncologia, in particolare interpretando in modo troppo ampio la nozione di "impresa farmaceutica" della Policy EMA e ritenendo che un ospedale universitario, per il solo fatto di controllare un centro di terapia cellulare qualificabile come impresa farmaceutica, dovesse essere escluso dall’ambito dell’esenzione prevista per gli istituti di ricerca; inoltre, se fosse corretta la valutazione dei "prodotti rivali" ai fini dei conflitti di interesse.

Principio di diritto

La Corte afferma che, nell’ambito della policy EMA sulla gestione dei conflitti di interessi, gli ospedali universitari devono essere assimilati agli istituti di ricerca e quindi sono esclusi dalla nozione di "impresa farmaceutica"; tale esclusione non viene meno solo perché l’ospedale universitario controlla un’entità che, separatamente, soddisfa i criteri di impresa farmaceutica. Ne deriva che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’assimilare l’ospedale universitario a un’impresa farmaceutica e nell’annullare per tale ragione la decisione di diniego dell’AIC; la sentenza viene annullata e la causa rinviata al Tribunale.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 726/2004
  • Regolamento (CE) n. 141/2000
  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004
  • Articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 726/2004
  • Articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 726/2004
  • Regolamento (UE) n. 1027/2012
  • Regolamento (CE) n. 726/2004, considerando 7, 8 e 19
  • Regolamento (CE) n. 141/2000, considerando 7

Impugnazione sul diniego di AIC di Aplidin e sull’imparzialità degli esperti EMA

La sentenza riguarda due impugnazioni proposte dalla Repubblica federale di Germania e dalla Repubblica di Estonia contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione della Commissione di negare l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Aplidin (plitidepsina) della Pharma Mar SA. Il nodo giuridico centrale è la compatibilità della composizione del gruppo consultivo scientifico dell’EMA con i requisiti di imparzialità previsti dal diritto dell’Unione e dalla policy interna dell’Agenzia.

Contesto normativo

La Corte richiama il regolamento (CE) n. 726/2004, in particolare:

  • i considerando 7, 8 e 19, relativi alla procedura centralizzata di autorizzazione e alla necessità di pareri scientifici di alto livello;
  • l’articolo 57, paragrafo 1, sul compito dell’EMA di fornire pareri scientifici;
  • l’articolo 62, paragrafo 1, sulla consultazione dei gruppi consultivi scientifici;
  • l’articolo 63, paragrafo 2, che impone a membri, relatori ed esperti di non avere interessi economici o d’altro tipo nell’industria farmaceutica che possano compromettere l’imparzialità. Viene inoltre richiamato il regolamento (CE) n. 141/2000 sui medicinali orfani, il cui considerando 7 ribadisce che essi devono essere sottoposti alla normale procedura di valutazione.

Fatti e procedimento amministrativo

Pharma Mar aveva ottenuto nel 2004 la designazione orfana di Aplidin per il mieloma multiplo. Nel 2016 ha presentato domanda di AIC all’EMA; nel 2017 il CHMP ha espresso parere negativo; nel 2018, dopo riesame con consultazione del GCS Oncologia, il CHMP ha confermato il parere sfavorevole e la Commissione ha adottato la decisione di rigetto. Nel ricorso di primo grado, Pharma Mar sosteneva che due esperti del GCS Oncologia non fossero imparziali: uno perché dipendente di un ospedale universitario legato a un centro di ricerca clinica ritenuto assimilabile a impresa farmaceutica, l’altro perché coinvolto nello sviluppo di prodotti concorrenti di Aplidin.

La sentenza del Tribunale

Il Tribunale aveva accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo che il procedimento non offrisse garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio di pregiudizio. In sostanza, aveva considerato che il rapporto con l’ospedale universitario e il coinvolgimento in prodotti concorrenti fossero tali da compromettere l’imparzialità degli esperti del GCS Oncologia e, di riflesso, la legittimità della decisione finale della Commissione.

Questioni sollevate in impugnazione

Le impugnazioni vertevano principalmente su tre profili:

  • l’erronea interpretazione della nozione di "impresa farmaceutica" contenuta nella Policy EMA del 6 ottobre 2016;
  • la corretta qualificazione degli ospedali universitari come istituti di ricerca esclusi dalla definizione di impresa farmaceutica;
  • la rilevanza del controllo esercitato dall’ospedale universitario su un centro interno che svolge attività farmaceutica, nonché la nozione di prodotti rivali ai fini della gestione dei conflitti di interesse.

Valutazione della Corte sulla rilevanza della Policy EMA

La Corte afferma innanzitutto che la Policy EMA è applicabile anche ai medicinali orfani, poiché il regolamento n. 726/2004 disciplina in modo generale la valutazione dei medicinali per uso umano e il regolamento n. 141/2000 rinvia alla normale procedura di valutazione. Di conseguenza, la valutazione dell’imparzialità degli esperti del GCS Oncologia può essere effettuata alla luce di tale policy.

Interpretazione della nozione di "impresa farmaceutica"

La Corte riconosce che il legislatore dell’Unione ha rimesso all’EMA un ampio margine di discrezionalità nel bilanciamento tra imparzialità degli esperti e necessità di disporre delle migliori competenze scientifiche. Tuttavia, nell’interpretare il punto 3.2.2 della Policy, la Corte ritiene che:

  • la clausola di esclusione per "ricercatori indipendenti e istituti di ricerca, comprese le università e le società scientifiche" non è esaustiva ma deve essere letta in senso ampio;
  • gli ospedali universitari devono essere assimilati agli istituti di ricerca, per la loro natura mista di cura, insegnamento e ricerca e per la loro funzione essenzialmente scientifica;
  • includere gli ospedali universitari nella nozione di impresa farmaceutica sarebbe incompatibile con l’obiettivo di disporre di esperti altamente qualificati, soprattutto in settori come i medicinali orfani e innovativi.

Irrilevanza del controllo su un’entità interna farmaceutica

La Corte precisa poi che l’esclusione degli istituti di ricerca non viene meno perché l’ospedale universitario controlla un’entità che, di per sé, soddisfa i criteri di impresa farmaceutica. Se così fosse, l’esclusione prevista dalla Policy sarebbe svuotata di effetto utile. Al contrario, resta ferma l’esclusione dall’attività EMA delle persone dipendenti dell’entità controllata, qualora quest’ultima rientri nella definizione di impresa farmaceutica.

Esito sul motivo di impugnazione e dispositivo

La Corte conclude che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che l’ospedale universitario costituisse un’impresa farmaceutica per il solo fatto di controllare un centro di terapia cellulare qualificabile come tale. Per questo motivo accoglie i primi motivi delle impugnazioni, annulla la sentenza del Tribunale e rinvia la causa al Tribunale, poiché non è in grado di statuire definitivamente sul merito. Le spese restano riservate.

Principi ricavabili per la pratica

La pronuncia è rilevante perché chiarisce che, nella disciplina EMA sui conflitti di interesse, la nozione di impresa farmaceutica non può essere estesa fino a comprendere automaticamente gli ospedali universitari. Per professionisti e operatori del settore farmaceutico, il criterio decisivo è la distinzione tra la struttura di ricerca/assistenza e le eventuali entità produttive o commerciali interne, che vanno valutate separatamente.

Come è indicizzato

Materiemedicinali per uso umanoimparzialità amministrativaagenzia europea per i medicinaliconflitto di interessimedicinali orfani

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