Corte di giustizia, Sentenza C-660/21
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 giugno 2023. — Procedimento penale a carico di K.B. e F.S. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Articoli 3 e 4 – Obbligo per le autorità competenti di informare prontamente le persone indagate o imputate del loro diritto di restare in silenzio – Articolo 8, paragrafo 2 – Diritto di far valere la violazione di tale obbligo – Normativa nazionale che vieta al giudice penale di merito di rilevare d’ufficio una siffatta violazione – Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. — Causa C-660/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la direttiva 2012/13 garantisce il diritto a essere informati tempestivamente del diritto di restare in silenzio e a contestare l’omissione o il ritardo, ma lascia agli Stati membri il margine di regolare le modalità processuali del rilievo della violazione. Perciò, una norma nazionale che vieta al giudice di sollevare d’ufficio tale vizio non viola il diritto dell’Unione se l’imputato ha potuto assistersi da un avvocato e far valere la contestazione in modo effettivo e nel rispetto di un termine ragionevole.
Direttiva 2012/13/UE: il diritto dell’Unione non impone al giudice penale nazionale di rilevare d’ufficio la tardiva informazione sul diritto al silenzio, se l’imputato ha avuto una tutela effettiva tramite difensore e possibilità di far valere la violazione entro un termine ragionevole.
La questione giuridica
Se gli articoli 3 e 4 della direttiva 2012/13/UE, l’articolo 7 della direttiva 2016/343 e l’articolo 48 della Carta ostino a una normativa nazionale che vieta al giudice penale di merito di rilevare d’ufficio, ai fini dell’annullamento del procedimento, la mancata o tardiva informazione dell’indagato/imputato sul diritto di restare in silenzio.
Principio di diritto
Gli articoli 3 e 4, nonché l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE, letti alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta, non ostano a una norma nazionale che impedisce al giudice penale di merito di rilevare d’ufficio la violazione dell’obbligo di informare tempestivamente l’indagato/imputato del diritto al silenzio, purché l’interessato abbia avuto una possibilità concreta ed effettiva di farsi assistere da un avvocato, se necessario con patrocinio a spese dello Stato, e di far valere la violazione entro un termine ragionevole, potendo accedere al fascicolo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2012/13/UE
- Direttiva 2013/48/UE
- Direttiva (UE) 2016/343
- Direttiva (UE) 2016/1919
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articoli 47, 48 e 51
- CEDU, articolo 6
Direttiva 2012/13/UE e rilievo d’ufficio della tardiva informazione sul diritto al silenzio
La causa riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône nell’ambito di un procedimento penale per furto di carburante a carico di K.B. e F.S. La questione verte sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di una regola processuale francese che impedisce al giudice penale di merito di rilevare d’ufficio la violazione dell’obbligo di informare tempestivamente l’indagato del diritto di restare in silenzio.
Fatti e procedimento principale
Nella serata del 22 marzo 2021, i due interessati furono fermati dalla polizia in flagranza, interrogati e sottoposti a perquisizione prima di ricevere l’informazione sui loro diritti. La comunicazione del diritto di restare in silenzio avvenne solo successivamente, dopo ulteriori atti investigativi e dopo la raccolta di dichiarazioni autoincriminanti. Il giudice del rinvio rilevava che, secondo il diritto francese come interpretato dalla Cour de cassation, le nullità di questo tipo devono essere eccepite dalla difesa prima di ogni difesa nel merito, senza possibilità per il giudice di rilevarle d’ufficio.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza, se gli articoli 3 e 4 della direttiva 2012/13, l’articolo 7 della direttiva 2016/343 e l’articolo 48 della Carta ostino a una disciplina nazionale che vieti al giudice di merito di annullare d’ufficio il procedimento per mancata o tardiva notificazione del diritto al silenzio. La Corte ha tuttavia ricondotto la questione principalmente alla direttiva 2012/13, in particolare agli articoli 3, 4 e 8, paragrafo 2, e l’ha esaminata anche alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta.
Normativa rilevante
La direttiva 2012/13 impone agli Stati membri di fornire tempestivamente all’indagato o imputato le informazioni sui diritti processuali essenziali, incluso il diritto al silenzio (articolo 3), e, in caso di arresto o detenzione, una comunicazione scritta dei diritti (articolo 4). L’articolo 8, paragrafo 2, garantisce il diritto di impugnare il mancato o rifiutato rilascio di tali informazioni secondo le procedure del diritto nazionale. La Corte richiama inoltre la direttiva 2013/48 sul diritto di avvalersi di un difensore, la direttiva 2016/1919 sul patrocinio a spese dello Stato, la Carta (articoli 47 e 48) e, come parametro interpretativo di contesto, l’articolo 6 CEDU.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva innanzitutto che la direttiva 2012/13 impone un obbligo chiaro di informazione tempestiva, ma non disciplina le modalità concrete con cui la violazione debba essere fatta valere né le conseguenze processuali della mancata contestazione entro il termine previsto dal diritto nazionale. Il rinvio dell’articolo 8, paragrafo 2, alle "procedure del diritto nazionale" lascia agli Stati membri un margine di manovra, confermato dal considerando 36. Da ciò deriva che la direttiva non impone, di per sé, che il giudice penale debba rilevare d’ufficio la violazione ai fini dell’annullamento del procedimento. Tuttavia, il margine nazionale incontra il limite dei diritti garantiti dalla Carta: diritto a un ricorso effettivo, a un processo equo e ai diritti della difesa. Secondo la Corte, una disciplina che concentri la contestazione nella fase precedente alla difesa nel merito è compatibile con il diritto dell’Unione se l’imputato ha avuto una possibilità concreta ed effettiva di essere assistito da un difensore, eventualmente con patrocinio a spese dello Stato, e di accedere al fascicolo per far valere la violazione entro un termine ragionevole. In tale contesto, il divieto per il giudice di rilevare d’ufficio il vizio non compromette, in linea di principio, l’effettività dei diritti garantiti. La Corte precisa inoltre che il riferimento all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13 va inteso come possibilità per l’indagato o il suo avvocato di contestare la violazione; il diritto dell’Unione non impone un rilievo officioso. La giurisprudenza richiamata dal giudice del rinvio in materia di clausole abusive e la sentenza Peterbroeck non sono ritenute decisive, poiché concernono contesti differenti.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che gli articoli 3 e 4, nonché l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13, letti alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta, non ostano a una normativa nazionale che vieta al giudice penale di merito di rilevare d’ufficio la violazione dell’obbligo di informare tempestivamente l’indagato o imputato del diritto di restare in silenzio, a condizione che l’interessato non sia stato privato della possibilità concreta ed effettiva di avvalersi di un avvocato e di far valere la violazione in modo tempestivo.
Implicazioni pratiche
Per la difesa penale, la pronuncia conferma che la violazione dell’obbligo informativo non comporta automaticamente un rilievo officioso del giudice, ma richiede normalmente una tempestiva eccezione difensiva. Per gli operatori italiani ed europei, la sentenza sottolinea l’importanza di verificare, in concreto, se l’indagato abbia avuto accesso reale al difensore e al fascicolo, perché tale elemento è decisivo per la compatibilità della disciplina nazionale con la Carta e con la direttiva 2012/13.
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